Onere probatorio e CTU
Il T.A.R. ricorda che spetta al ricorrente fornire almeno indizi di prova di ciò che va falere in giudizio, soffermandosi poi sulla distinzione tra CTU perpicienti e deducenti.
Post di Matteo Acquasaliente – avvocato
Il T.A.R. ricorda che spetta al ricorrente fornire almeno indizi di prova di ciò che va falere in giudizio, soffermandosi poi sulla distinzione tra CTU perpicienti e deducenti.
Post di Matteo Acquasaliente – avvocato
Il T.A.R. chiarisce quando la base d’asta fissata dalla stazione appaltante può essere considerata una c.d. clausola escludente immediatamente impugnabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda quando si forma un provvedimento implicito.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Segnalo che sul BUR n. 116 del 01/12/2017 è pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017 recante: "Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all' Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380".
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=357702
geom. Marco Melo - funzionario comunale
Il caso: un minore cade da un muretto posizionato vicino ad una strada comunale dopo che, a detta dei genitori, era stato costretto a salirvi per utilizzarlo come marciapiede ed evitare il traffico.
A seguito di alterne decisioni in primo e secondo grado la Cassazione fa il punto sulla questione.
Post di Diego Giraldo – avvocato
Il T.A.R. Trento, con dovizia di ragionamenti giuridici e di sentenza nazionali/europee, conferma che il curatore fallimentare non può essere destinatario dell’obbligo di rimozione dei rifiuti e/o di bonifica di siti inquinati.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Roma si sofferma sul dies a quo impugnare l’ammissione e/o le esclusioni, mettendo in evidenza una discrasia interna del sistema.
Nonostante l’art. 29, c. 1 del Nuovo Codice degli Appalti prevede che le ammissioni/esclusioni devono essere pubblicate sul sito della stazione appaltante e ne deve essere data poi comunicazione personale ai singoli partecipanti (“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente”), l’art. 120, c. 2 bis c.p.a. fa decorrere il termine di trenta giorni per impugnare solo dal momento della pubblicazione ufficiale sul sito della Stazione appaltante (“Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoproceclimentali privi di immediata lesività”).
Da ciò si ricava che, se manca la comunicazione ufficiale sul sito, il termine decorre da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’ammissione/esclusione; se invece non vi è stata la comunicazione personale all’offerente, il dies a quo decorre comunque dal momento della pubblicazione ufficiale sul sito istituzionale della Pubblica Amministrazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto conferma che per inibire la SCIA non è necessaria né la comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa ritiene legittima la gara indetta per la redazione del Piano strutturale del Comune di Catanzaro con un compenso di 1 euro.
Il Collegio, partendo dal contratto di sponsorizzazioni, afferma che l’espressione “contratti a titolo oneroso” utilizzata dal Codice, in realtà, deve essere interpretata in modo estensivo, ovvero comprendono anche i contratti finanziariamente, ma non economicamente, gratuiti. Il professionista, infatti, potrebbe offrire una prestazione di fatto gratuita confidando nella ricaduta positiva che l’appalto potrebbe produrgli in tema di visibilità e/o pubblicità e/o prestigio.
Sul punto, però, pubblichiamo due note critiche del Presidente dell’Ordine degli Ingeneri di Vicenza e del Presidente Consiglio nazionale degli Ingegneri.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto afferma che l'impresa edile che esegue le opere abusive su incarico del proprietario non può essere destinataria dell'ordine di demolizione, perchè non ha la disponibilità delle opere stesse.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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