Il T.A.R. Brescia, con dovizia di ragionamenti giuridici, ricorda gli approdi giurisprudenziali in materia di inibitoria/annullamento della DIA illegittima e di come si coordina la c.d. autotutela decisoria con l’affidamento del privato. Nella stessa sentenza il Collegio conferma che anche le opere soggette a DIA, se in contrasto con lo strumento urbanistico, devono essere demolite, non essendo sufficiente e legittimo applicare la mera sanzione pecuniaria, rinvenendo nell’art. 37, c. 6 del D.P.R. n. 380/2001 la fonte legislativa di quest’obbligo: “La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ha annullato il giudizio (negativo) di anomalia svolto dalla stazione appaltante perché, a fronte del notevole ribasso percentuale offerto dalla prime tre ditte, l’Amministrazione non ha chiesto i chiarimenti opportuni ed analizzato con dovizia le giustificazioni fornite, al fine di escludere la presenza di un’offerta inattendibile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Campania, ponendosi in contrasto con le recenti sentenze del T.A.R. Veneto e con gli attuali approdi del Consiglio di Stato, sostiene che il termine per impugnare l’ammissione decorre dalla seduta pubblica in cui è presente il rappresentante della ditta ricorrente soltanto se, in quella sede, si ha contezza piena e completa dei vizi relativi all’illegittima ammissione altrui. In mancanza di ciò, il termine decorre dalla pubblicazione sul sito della stazione appaltante. In mancanza anche di questa pubblicazione obbligatoria, il termine per contestare le ammissioni altrui decorre dall’avvenuta aggiudicazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Al Consiglio di Stato si è svolta un'altra puntata di una vicenda di cui avevamo già parlato in data 31 agosto 2017, col post "Il giudicato civile vincola la P.A.".
Un soggetto ha ottenuto dal giudice civile una sentenza passata in giudicato, che ordina la demolizione parziale di un edificio del vicino, che viola le distanze ed è ubicato in una zona di vincolo paesaggistico.
Di fronte all'inerzia del convenuto soccombente, l'attore chiede al giudice dell'esecuzione civile l'esecuzione coattiva degli obblighi di fare. Il tribunale civile nomina un CTU, incaricandolo di domandare al comune un permesso di costruire e alla Soprintendenza l'autorizzazione paesaggistica.
Entrambi gli atti vengono negati, con motivazioni formalmente tecniche (incompatibilità col vincolo di quello che rimane dopo la demolizione e altre sfumature) , che però appaiono più che altro ostruzionismo (una sorta di solidarietà con un irascibile convenuto soccombente, per non ricevere da questo richieste di danni e denunce penali).
I dinieghi vengono impugnati davanti al TAR, il quale si libera della questione, dichiarando il difetto di giurisdizione, a favore del giudice civile. Il Consiglio di Stato riforma la sentenza e afferma la giurisdizione amministrativa, non senza avere chiaramente precisato che la P.A. non può impedire in alcun modo l'esecuzione della sentenza del giudice civile passata in giudicato (in questi casi il fascicolo viene rimandato in primo grado, al TAR).
La questione torna al TAR, il quale, incurante della sentenza del Consiglio di Stato, respinge la richiesta di sospensione dei dinieghi del titolo edilizio e della autorizzazione paesaggistica, con motivazioni vaghe.
In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato riforma con toni decisi le ordinanze del TAR e ordina finalmente che si proceda alla esecuzione della sentenza del giudice civile, precisando che l'ordinanza del Consiglio di Stato sostituisce i provvedimenti inopinatamente negati dalla P.A. (titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica).
L'ordinanza, quindi, non si limita a sospendere i dinieghi, ma sostituisce essa stessa i provvedimenti negati.
Post di Dario meneguzzo - avvocato
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La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) , nell'introdurre i commi 97-bis, lettera b) e 97-quinquies) all'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. n. 99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n. 300) ha conseguentemente disposto numerose modifiche alla L. 890/1982, che disciplina le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
La nuova normativa di fatto eliminerà il monopolio di Poste Italiane sulle notificazioni.
Vanno segnalati:
le modifiche all'articolo 3 (sulle indicazioni da mettere nell'avviso di ricevimento);
il comma 4 dell'articolo 7 (casi di rifiuto di firmare l'avviso di ricevimento);
Il T.A.R. Veneto conferma che la destinazione di un’area ad edilizia scolastica configura un vincolo conformativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R., con riferiemnto al vecchio Codice Appalti, fa il punto sulla nullità delle causa di esclusione previste dal bando e sul soccorso istruttorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Bari afferma che il Comune può legittimamente definire la nozione di volume interrato, introducendo specifiche definizioni e/o normative ad hoc. Nello specifico i regolamenti edilizi possono disporre in ordine al computo dei volumi interrati in ragione della loro destinazione d’uso, laddove questi ultimi siano destinati a residenza, uffici o attività produttive; in mancanza di disposizioni in tal senso, nel calcolo del volume complessivo dell’edificio rientra anche il seminterrato per la sola parte emergente dal piano di campagna.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La questione rileva anche al fine di stabilire se il comune possa chiedere il contributo straordinario per consentire il mutamento della destinazione d'uso a direzionale.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto spiega quando l'accoglimento di una osservazione comporta la ripubblicazione del piano adottato, che dovrà poi essere approvato.
Nel caso in esame la osservazione accolta riguardava le modalità di calcolo del contributo straordinario.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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