E infatti, la legittimazione a richiedere il titolo edilizio – anche di sanatoria – spetta al singolo condomino ed è limitato alla sua unità immobiliare, anche se si tratti di parti comuni (se strettamente pertinenziali alla stessa).
Il potere di verifica del titolo in capo all’Amministrazione, peraltro, non può tradursi nell’obbligo di ricostruzione di tutte le vicende amministrative riguardanti l’immobile condominiale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la contestazione, oltre i 30 giorni dalla presentazione, di una SCIA edilizia, è possibile solo mediante l’esercizio del potere di annullamento in autotutela (ovvero mediante la richiesta all’Amministrazione, se chi la pretende è il terzo).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’art. 27 T.U. Edilizia in materia di ordinanze di demolizione per opere realizzate su aree vincolate non spoglia il Comune dei suoi poteri repressivi, imponendo al dirigente solamente di informare la Soprintendenza. La previsione per cui quest’ultima “procede alla demolizione” attiene solamente alla fase esecutiva.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha precisato che, in un’ipotesi di servitù di metanodotto realizzata mediante decreto di asservimento, non è necessario prevedere specificamente alcuna “occupazione temporanea”, in quanto già ricompresa all’interno delle facoltà che accedono alla suddetta servitù.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 14-ter, co. 7 l. 241/1990, l’assenso delle PP.AA. assenti può ritenersi acquisito solo con riferimento alle questioni che costituiscono oggetto della conferenza di servizi.
Se poi la Conferenza prende altre o diverse decisioni, il parere non è acquisito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l’Ente pubblico non risponde dei danni provocati da un evento alluvionale qualora dimostri che il danno è dipeso da un fenomeno meteorico straordinario e imprevedibile, idoneo a integrare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo. Ciò vale anche quando le opere idrauliche siano state progettate in epoca risalente (nella specie, nel 1967) rispetto all’evento (del 2012) ma risultino, in astratto, tecnicamente adeguate a reggere portate idriche importanti, se si accerti che l’alluvione è stata causata da volumi di piena eccezionali (nella specie, con un tempo di ritorno stimato in 500 anni) di tale entità da rendere irrilevante, ai fini eziologici, anche un’ipotetica manutenzione non ottimale dell’alveo quando non determinante nella prevenzione dell’esondazione (nella specie, la presenza di materiale inerte e di vegetazione in alveo prima dell’alluvione non era dimostrata e, comunque, la probabilità logica della sua rilevanza causale nella determinazione dell’evento dannoso è stata stimata nella percentuale minima del 5-10%).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la mera vicinitas non assorbe in sé tutte le condizioni dell’azione, ma l’interesse ad agire non si collega esclusivamente al pregiudizio subito da una posizione giuridica soggettiva civilisticamente rilevante, quale quella che consiste nella titolarità di un diritto reale di godimento. Al contrario, esso va inteso nella maniera più ampia, che se comprende certamente il collegamento con la titolarità di posizioni di diritto soggettivo dominicale, deve essere inteso come collegato anche all’intervenuto o potenziale – seppur dimostrato – nocumento derivante dalla realizzazione di un intervento edilizio ritenuto contra legem, coincidente con il possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero con la compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata. In particolare possono essere considerati a tal fine la diminuzione di aria, luce, visuale o panorama (ancorché esulanti dai limiti di tutela del diritto dominicale), appunto, così come le menomazioni di valori urbanistici o le degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento o aumento del traffico.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla riconducibilità giuridico-formale (o no) del “panorama” a “bene” oggetto di diritto ex art. 810 c.c., anche il “diritto” (o l’interesse legittimo) e comunque la mera posizione di vantaggio connessa al godimento del panorama può essere oggetto di costituzione di servitù, la cui utilità per il fondo dominante consiste nella possibilità di godere della particolare amenità del paesaggio e della visuale che si attinge da esso. Ma come tutte le servitù essa è sottoposta alle regole generali sulla tipicità dei modi di acquisto, non essendo insita nella proprietà del fondo che ne beneficia nei fatti.
La visuale panoramica, dunque, anche se priva come tale di una protezione giuridica in via diretta (come avverrebbe laddove fosse possibile riconoscerla quale oggetto del diritto di proprietà oltre i limiti riconosciuti dal codice civile), in quanto capace di incidere sulla fruibilità dell’immobile e quindi sul suo valore economico, ove compromessa può, in concreto, integrare i presupposti di quel pregiudizio che si ritiene idoneo a configurare l’interesse a ricorrere.
Proprio l’evanescenza del bene tutelato, che non può consistere nella percezione soggettiva della bellezza della veduta, al fine di non incorrere nel rischio di ricomprendere profili di danno completamente disancorati da dati di realtà ovvero addirittura di piegare l’iniziativa giudiziaria a scopi meramente emulativi, richiede la dimostrazione della sua effettiva preesistenza e del suo basarsi su evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in qualità di giudice dell’ottemperanza rispetto alla propria sentenza n. 7/2024, ha affermato che, nel consentire il subentro nel contratto ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., il G.A., oltre a determinare la decorrenza della perdita di efficacia dell’originario contratto, può anche disporre che il secondo aggiudicatario effettui soltanto le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale residuo dell’affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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