Il TAR Veneto ha precisato che, in un’ipotesi di servitù di metanodotto realizzata mediante decreto di asservimento, non è necessario prevedere specificamente alcuna “occupazione temporanea”, in quanto già ricompresa all’interno delle facoltà che accedono alla suddetta servitù.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 14-ter, co. 7 l. 241/1990, l’assenso delle PP.AA. assenti può ritenersi acquisito solo con riferimento alle questioni che costituiscono oggetto della conferenza di servizi.
Se poi la Conferenza prende altre o diverse decisioni, il parere non è acquisito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l’Ente pubblico non risponde dei danni provocati da un evento alluvionale qualora dimostri che il danno è dipeso da un fenomeno meteorico straordinario e imprevedibile, idoneo a integrare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo. Ciò vale anche quando le opere idrauliche siano state progettate in epoca risalente (nella specie, nel 1967) rispetto all’evento (del 2012) ma risultino, in astratto, tecnicamente adeguate a reggere portate idriche importanti, se si accerti che l’alluvione è stata causata da volumi di piena eccezionali (nella specie, con un tempo di ritorno stimato in 500 anni) di tale entità da rendere irrilevante, ai fini eziologici, anche un’ipotetica manutenzione non ottimale dell’alveo quando non determinante nella prevenzione dell’esondazione (nella specie, la presenza di materiale inerte e di vegetazione in alveo prima dell’alluvione non era dimostrata e, comunque, la probabilità logica della sua rilevanza causale nella determinazione dell’evento dannoso è stata stimata nella percentuale minima del 5-10%).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la mera vicinitas non assorbe in sé tutte le condizioni dell’azione, ma l’interesse ad agire non si collega esclusivamente al pregiudizio subito da una posizione giuridica soggettiva civilisticamente rilevante, quale quella che consiste nella titolarità di un diritto reale di godimento. Al contrario, esso va inteso nella maniera più ampia, che se comprende certamente il collegamento con la titolarità di posizioni di diritto soggettivo dominicale, deve essere inteso come collegato anche all’intervenuto o potenziale – seppur dimostrato – nocumento derivante dalla realizzazione di un intervento edilizio ritenuto contra legem, coincidente con il possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero con la compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata. In particolare possono essere considerati a tal fine la diminuzione di aria, luce, visuale o panorama (ancorché esulanti dai limiti di tutela del diritto dominicale), appunto, così come le menomazioni di valori urbanistici o le degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento o aumento del traffico.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla riconducibilità giuridico-formale (o no) del “panorama” a “bene” oggetto di diritto ex art. 810 c.c., anche il “diritto” (o l’interesse legittimo) e comunque la mera posizione di vantaggio connessa al godimento del panorama può essere oggetto di costituzione di servitù, la cui utilità per il fondo dominante consiste nella possibilità di godere della particolare amenità del paesaggio e della visuale che si attinge da esso. Ma come tutte le servitù essa è sottoposta alle regole generali sulla tipicità dei modi di acquisto, non essendo insita nella proprietà del fondo che ne beneficia nei fatti.
La visuale panoramica, dunque, anche se priva come tale di una protezione giuridica in via diretta (come avverrebbe laddove fosse possibile riconoscerla quale oggetto del diritto di proprietà oltre i limiti riconosciuti dal codice civile), in quanto capace di incidere sulla fruibilità dell’immobile e quindi sul suo valore economico, ove compromessa può, in concreto, integrare i presupposti di quel pregiudizio che si ritiene idoneo a configurare l’interesse a ricorrere.
Proprio l’evanescenza del bene tutelato, che non può consistere nella percezione soggettiva della bellezza della veduta, al fine di non incorrere nel rischio di ricomprendere profili di danno completamente disancorati da dati di realtà ovvero addirittura di piegare l’iniziativa giudiziaria a scopi meramente emulativi, richiede la dimostrazione della sua effettiva preesistenza e del suo basarsi su evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in qualità di giudice dell’ottemperanza rispetto alla propria sentenza n. 7/2024, ha affermato che, nel consentire il subentro nel contratto ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., il G.A., oltre a determinare la decorrenza della perdita di efficacia dell’originario contratto, può anche disporre che il secondo aggiudicatario effettui soltanto le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale residuo dell’affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che, in una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.
Il TAR Veneto evidenzia la difficoltà di verificare la sussistenza della figura sintomatica della disparità di trattamento in materia paesaggistica, in quanto la valutazione della Soprintendenza viene svolta – per sua natura – caso per caso, progetto per progetto, e in relazione allo specifico spazio tutelato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la legittimità di anche uno solo dei motivi (tra loro autonomi) che regge un atto plurimotivato è sufficiente a respingere il ricorso presentato contro lo stesso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’attuale testo dell’art. 8, co. 2 d.lgs. 504/1992, in tema di ICI, nella parte in cui richiede, per ottenerne l’esenzione, che non solo il possessore dell’immobile, ma anche i suoi familiari, vi dimorino abitualmente.
L’ICI, come l’IMU, è un’imposta reale che ha per presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili e non dipende dalle caratteristiche personali del contribuente, ossia dal suo status, ma attribuisce rilievo esclusivamente all’elemento oggettivo dell’immobile e, in particolare, alla circostanza che il contribuente vi dimori abitualmente.
Nell’abitazione principale, infatti, dimora abitualmente il contribuente ma non necessariamente anche i familiari: sempre più spesso i coniugi decidono, solitamente per motivi di lavoro o di assistenza ai genitori anziani, di stabilire dimore distinte.
La norma censurata si risolveva in una penalizzazione del contribuente coniugato non convivente, in violazione dei principi di eguaglianza davanti al Fisco e di tutela della famiglia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che per i beni del demanio pubblico, l’art. 823, co. 2 c.c. attribuisce alla P.A. la tutela dei beni che ne fanno parte: ne deriva che, a tale fine, la P.A. può sia agire in via amministrativa (ad esempio, ricorrendo all’autotutela possessoria o adottando atti amministrativi d’ingiunzione al rilascio), sia avvalersi degli ordinari mezzi civilistici per la difesa della proprietà e del possesso.
Il legittimo esercizio dei poteri ex art. 823, co. 2 c.c. presuppone soltanto che il bene in questione appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile, presumendosi da siffatta qualità, iuris et de iure, la sua preordinazione al soddisfacimento di determinati interessi pubblici.
Laddove la P.A. scelga di avvalersi degli strumenti del diritto comune, la giurisdizione spetterà al G.O.; viceversa, l’esercizio del potere di autotutela possessoria rientra nella cognizione del G.A., in quanto l’utilizzo stesso di detto strumento, traducendosi in un provvedimento amministrativo ex se idoneo a incidere nella sfera giuridica del soggetto destinatario, implica una valutazione motivata (e sindacabile in giudizio) circa l’interesse pubblico al ripristino dell’utilizzazione collettiva del bene, nonché, soprattutto, il sorgere di una situazione di interesse legittimo in capo al destinatario del provvedimento di autotutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
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