Il T.A.R. afferma che, a differenza del previgente Codice Appalti, il termine per produrre la documentazione attestante il possesso dei c.d. requisiti di partecipazione è meramente ordinatorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Ciò che lascia oggi più sorpresi è che a una moltitudine di sapienti dell'epoca sia potuta apparire una idea intelligente.
Chissà cosa diranno i posteri della moltitudine di quelli che nel 2018 sanno tutto.
Come oggi, 80 anni fa venne scritta dallo Stato italiano una delle sue più gravi pagine di violenza giuridica: il Re promulgò il REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (GURI n. 209, 13 settembre 1938), con il quale gli ebrei vennero cacciati da ogni scuola pubblica.
Con successivi decreti gli ebrei vennero esclusi dalle pubbliche amministrazioni e dalle professioni.
Il terreno per arrivare a questo provvedimento era stato preparato dal Manifesto sulla purezza della razza, pubblicato il 14 luglio del 1938 e sottoscritto da numerose alte personalità della cultura e della scienza. Per tale manifesto si può consultare il seguente link
A chi fosse interessato al tema del rapporto tra il diritto e la violenza suggeriamo la lettura dello scambio epistolare del 1932 tra A. Einstein e S. Freud, ai seguenti link
Il caso di specie vedeva una concessione edilizia per limitati interventi su un immobile soggetto a vincolo paesaggistico, il quale però è stato demolito e ricostruito, in modo fedele all’originale.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il venir meno della concessione edilizia per inesistenza sopravvenuta dell’immobile: infatti, il vincolo paesaggistico in questione tutelava l’identità storica del bene originario, nella sua irripetibile unicità.
In forza di questo principio – ovvero della infungibilità del “nuovo” edificio, rispetto a quello tutelato – è stato possibile respingere le numerose difese invocate dai privati, responsabili dell’abuso: la qualificazione dell’intervento edilizio come ristrutturazione edilizia; la sanatoria ex art. 97, co. 3 l.r. Veneto 61/1985; la sanatoria per doppia conformità; la sanatoria giurisprudenziale; l’accertamento di compatibilità paesaggistica; la sanatoria ex art. 32, co. 27, lett. d d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 e ex art. 3, co. 3 l.r. Veneto 21/2004.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Milano si sofferma sul rapporto giuridico esistente tra l’ordine demolitorio e l’acquisizione dell’area di sedime.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sulla motivazione delle voci di un’offerta da aggiudicare con il punteggio numerico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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In luogo della prevista demolizione dell'opera abusiva, la delibera comunale che dichiara l'esistenza di un interesse pubblico, prevalente sul ripristino dell'assetto urbanistico violato, dovrà essere rigorosamente motivata e dettagliata.
Lo afferma una sentenza della Corte di Cassazione penale.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il T.A.R. ricorda gli approdi giurisprudenziali sul giudizio di anomalia.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Milano, con una sentenza ben motivata e ampiamente condivisibile, dopo aver dato atto dei contrasti giurisprudenziali che permangono tutt’ora sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione degli oneri da rischio specifico, giunge ad affermare che, nella vigenza del nuovo Codice Appalti, l’omessa loro indicazione determina l’esclusione dell’offerente, dato che tale mancanza non è emendabile con il c.d. soccorso istruttorio. Nella stessa sentenza il Collegio si sofferma, altresì, sulla diversità tra l’attuale giudizio di anomalia ed il pregresso, ricordando che, ad oggi, vi è una normativa più snella e semplificata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La Giunta Regionale del Veneto ha trasmesso al Consiglio Regionale - commissione seconda - la proposta di deliberazione amministrativa n. 77 avente per oggetto:"Trasmissione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC): adottato nel 2009 (DGR n. 372/2009) modificato e integrato dalla variante adottata nel 2013 (DGR n. 427/2013), con le proposte di controdeduzione alle osservazioni. Proposta per il Consiglio regionale" ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge regionale n. 11/2004) (83/CR).
Data di presentazione al Consiglio: 06/08/2018
Assegnato in sede referente: II commissione
Stato dell'iter in commissione: Esame commissione non iniziato
Si allega il provvedimento, senza allegati, come pubblicato sul sito del Consiglio Regionale.
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