Il TAR Veneto ricorda la natura interamente vincolata del provvedimento repressivo.
La motivazione dell’ordine di demolizione è, per costante giurisprudenza, da ritenersi sufficiente, ove rechi l’identificazione del manufatto e delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali esso deve ritenersi non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia, essendo esclusa ogni valutazione discrezionale in ordine all’irrogazione della sanzione demolitoria.
Il decorso del tempo non posta i termini della questione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Così le Sezioni Unite risolvono il conflitto di giurisdizione in ordine alla richiesta di pagamento delle competenze del libero professionista, regolarmente incaricato dalla P.A., perchè si tratta di una controversia in materia di diritti soggettivi.
Il ricorso alla Suprema Corte si è reso necessario dopo che sia il tribunale civile sia il TAR avevano dichiarato il difetto di giurisdizione.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il TAR Veneto specifica che sanzione pecuniaria per la inottemperanza all'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31, c. 4-bis D.P.R. 380/2001 ha portata generale e, pertanto, si applica anche ai casi previsti dall’art. 35 D.P.R. 380/2001 per le opere eseguite su suolo pubblico.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che la Stazione appaltante, allorché offra un chiarimento rispetto al dettato del bando di gara, deve limitarsi a facilitare la comprensione del significato, ma non può approfittare di questo istituto per modificare la lex specialis.
Di conseguenza, tali chiarimenti non sono suscettibili di autonoma impugnazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto un’applicazione dell’art. 73, co. 3 c.p.a.: il Giudice amministrativo non può porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, senza consentire sul punto il contraddittorio delle parti.
Si ricorda che su questo tema c’è stato grande dibattito innanzi ai Giudici civili. Da ultimo la Corte di cassazione, pur ribadendo il divieto di sentenza a sorpresa, sembra ritenere che le questioni meramente processuali sfuggano a detto divieto: ciò non appare molto rispettoso del diritto di difesa, posto che il rigetto in rito è pur sempre un rigetto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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La Commissione Europea - Segretariato Generale ha costituito in mora lo Stato italiano per l’infrazione n. 2018/2273, stante la presenza di alcune disposizioni del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che violerebbero le direttive 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto nei settori speciali (acqua, energia,trasporti e servizi postali).
Per quanto concerne la questione sulle opere di urbanizzazione a scomputo sotto o sovra soglia comunitaria, la Commissione Europea ricorda che la normativa contenuta nel d. lgs. 163/2006 e nel d. lgs. 50/2016, come interpreta dall’A.V.C.P. (ora A.N.AC.), configgerebbe con i principi comunitari suddetti, laddove considerano solo le opere di urbanizzazione “individualmente” e non “cumulativamente” per decretare l'applicazione o meno del Codice Appalti.
Pertanto, esprime un giudizio positivo sul parere del CdS del 24.12.2018 commentato nel post del dott. Antico del 06 febbraio - ove si evidenzia che le opere di urbanizzazione primaria possono essere realizzate extra codicem se il loro valore singolo e la somma con quelle secondari rimane al di sotto della soglia di rilevanza communicator -, invitando A.N.AC. a rettificare la propria deliberazione n. 206/2018, che non considera affatto il cumulo dei valori.
La nota di infrazione è altresì interessante perché censura altre importanti disposizioni del Codice Appalti quali, a titolo esemplificativo, la percentuale del 30% del sub-appalto ammesso e la scelta della terna dei sub-appaltatori.
Si ringrazia il geom. Daniele Iselle per la preziosa segnalazione.
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E' stato pubblicato sulla G.U. del 5 febbraio 2019 il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante "Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione"
Il TAR Veneto precisa che l'articolo 35 del DPR 380 del 2001, che prevede la diffida e l'ordine di demolizione per le opere realizzate sul suolo demaniale, si applica anche al soggetto che è semplicemente detentore dell'immobile, anche se non ha realizzato l'opera abusiva.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R. fa il punto sugli approdi giurisprudenziali in materia di repressione degli abusi edilizi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Segnaliamo sulla questione una sentenza del TAR Veneto.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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