Pubblichiamo la deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 19 del 29 gennaio 2019, che approva il Programma regionale per il Turismo 2018-2020, detto “Piano Strategico del Turismo del Veneto”.
Il TAR Palermo ha ribadito che, nel pubblico impiego privatizzato, spetta al Giudice amministrativo conoscere delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di candidati esterni, nonché per l’inquadramento in categorie più elevate di lavoratori già dipendenti della P.A.
Invece, spetta al Giudice ordinario la giurisdizione sulle cause in materia di progressione all’interno della stessa categoria professionale, con retribuzione più alta o con qualifica superiore.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ricorda che in linea di diritto l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, incombe sul privato a ciò interessato.
Tuttavia tale principio subisce un temperamento in alcuni casi, quando il provato produce elementi non implausibili e il comune non è in grado di contestarli.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
E' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 5 alla G.U. del giorno 11-2-2019 la circolare 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, recante "Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018".
Il T.A.R. ricorda come devono essere interpretate le offerte, specialmente in presenza di errori materiali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Piemonte ha recentemente ribadito da quando decorra il termine per impugnare l’esclusione o l’ammissione di un soggetto a una procedura di gara: il Giudice Amministrativo ha sottolineato come la norma di cui all’art. 120, co. 2-bis c.p.a. sia chiara nello stabilire quale termine iniziale la pubblicazione dei verbali sul profilo del committente della Stazione Appaltante.
Pertanto, non è possibile anticipare detto termine alla data della seduta di ammissione delle ditte, nemmeno se il ricorrente era stato presente con un proprio delegato alla seduta medesima. Questo al fine di tutelare i ricorrenti ed evitare che la mancata pubblicazione dei verbali si trasformi in un vantaggio per le P.A. inadempienti.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Veneto ha dichiarato rilevante e non manifestamente non infondata la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, L.R. Veneto, 16 marzo 2015, n. 4, nella parte in cui incide sulla pretesa creditoria dei Comuni ad ottenere il pagamento della quota del costo di costruzione nella misura determinata ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell’art. 16, c. 9, D.P.R. 380/01, per asserita violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, 117 comma III; 118, comma I; 119, commi I, II e IV; 117, comma II, lett. l) della Costituzione.
Secondo il Collegio, infatti, la norma regionale si porrebbe in contrasto con la legge statale: “Il tenore letterale della disposizione sembra sovvertire gli esiti dell’elaborazione giurisprudenziale circa l’assetto dei rapporti tra norma statale e norma regionale nella materia della determinazione del contributo afferente al costo di costruzione”.
Pertanto, sarebbe esclusa in radice ogni interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione de qua: “Deve, inoltre, premettersi, sempre in punto di rilevanza, che la norma non appare suscettibile di alcuna interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che essa esclude espressamente l’applicazione della disposizione di principio di fonte statale per i rapporti conseguenti alle determinazioni e liquidazioni del contributo che siano state erroneamente effettuate sulla scorta dei parametri previsti dalla previgente tabella A4 della Legge Regionale n. 61/85, impedendo, così - in violazione degli artt. 3, 5, 117, II comma, lett. l) e III comma, 118, I comma, 119, I, II e IV comma, Cost. - l’applicazione diretta della norma di principio dettata dal Legislatore statale in materia di legislazione concorrente a tutela di esigenze unitarie di prelievo e violando l’autonomia di entrata e di spesa dei Comuni”, dato che: “Il Legislatore Regionale con l’art 2, c. 3 L. R. 4/2015, affermando che restano ferme solo le determinazioni del contributo effettuate in base dell’art. 16, c. 9, D.P.R. 380/2001 contestualmente al rilascio del titolo edilizio - ed escludendo, per tale via, che la pretesa ad ottenere il pagamento del contributo nella misura minima del 5% previsto dalla Legge Statale possa farsi valere dai Comuni con una successiva richiesta di conguaglio - ha esercitato la propria potestà legislativa in violazione della norma di principio contenuta nell’art. 16, c. 9 DPR 380/2001, così violando l’art. 117, III comma, ultimo periodo, che riserva al Legislatore Statale la determinazione dei principi fondamentali delle materie di legislazione concorrente”.
Ciò posto, si evidenzia un possibile ulteriore profilo di illegittimità dell’art. 2, c. 3.
La disposizione regionale prevede che: “Resta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell’entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio”.
Essa, quindi, coì scritta sembrerebbe impedire al Comune che abbia originariamente applicato il valore minimo del 5%, ex art. 16, c. 9, del D.P.R. n. 380/2001, di domandare ora un conguaglio, laddove le tabelle di oggi prevedano una percentuale superiore al 5%. La disposizione, quindi, nulla direbbe per il caso nel quale il Comune abbia originariamente applicato una percentuale inferiore al 5%, ovvvero applicando la legge regionale veneta n. 61/1985, invece che il D.P.R. 380/2201.
Dunque, se il Comune ha applicato unicamente i valori inferiori al 5% previsti dalla tabella A4 allegata alla L.R. Veneto n. 61/1985 (ovvero i valori inferiori al minimo previsto dall’art 16, c. 9 del D.P.R. n. 380/2001), se ne deduce che esso possa legittimamente richiedere il conguaglio di quanto indebitamente non versato dal privato.
Ragionando in questi termini, si ricava che il tenore letterale della L.R. Veneto n. 4/2015 non precluderebbe affatto al Comune di richiedere il conguaglio delle somme già versate se la loro quantificazione è avvenuta utilizzano i valori del costo di costruzione inferiore quelli statali.
In caso contrario, a parere dello scrivente, vi sarebbe un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma, per violazione dell’art. 3, c. 2 della L.R. Veneto n. 4/2015 per violazione degli artt. 2, 23, 97 e 117, c. 3 Cost., dato che, di fatto, impedisce al Comune di recuperare, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dall’art. 2946 c.c., il pagamento delle somme (rectius: tributi) legittimamente dovute ex art. 23 Cost.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Piemonte ha recentemente affrontato la questione relativa ad un ricorso avverso gli atti di una procedura ad evidenza pubblica presentato da un soggetto non partecipante alla procedura medesima.
Nel caso di specie, erano stati accorpati i servizi (di distribuzione del carburante e aggiuntivi) delle aree di servizio di un’autostrada; di conseguenza, era stata fatta una gara unica (suddivisa in lotti) per l’affidamento della gestione degli stessi. Precedentemente, invece, potevano essere assegnati a soggetti diversi: la società ricorrente, difatti, aveva avuto in gestione il servizio di ristorazione in una delle aree di servizio oggetto di procedura di gara.
Disattendendo quindi l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ente pubblico, il Giudice ha dichiarato che per la ricorrente sussisteva comunque l’interesse a impugnare (nonostante non avesse partecipato) in quanto l’annullamento della gara de qua avrebbe comportato il sorgere di requisiti di partecipazione “autonomi” e non in funzione ausiliaria ad un altro soggetto partecipante. Inoltre, in applicazione della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, si è ribadito che l’eccessiva onerosità di un’eventuale partecipazione (che però non la preclude in radice), giustifica comunque la scelta de una società di non partecipare alla procedura.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha spiegato la differenza tra proposte/soluzioni migliorative e varianti: solo le prime possono essere liberamente introdotte dal concorrente, fatte salve le caratteristiche progettuali decise dalla P.A. nel bando di gara.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La sede di Treviso della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova ha organizzato un convegno sui cambiamenti indotti dalle nuove tecnologie nel diritto delle imprese.
Il convegno si svolgerà a Treviso il 14 febbraio 2019, 14:00 - 18.30, presso l'Aula Magna di Palazzo S. Leonardo, Riviera Garibaldi, 13.
Il convegno è stato accreditato ai fini della formazione professionale permanente presso l'Ordine degli Avvocati di Treviso (che ha riconosciuto n. 3 CF) e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso (che ha riconosciuto n. 4 CF).
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti