Il TAR Catania ha enumerato i requisiti che integrano una responsabilità precontrattuale in capo all’Amministrazione: 1) buona fede soggettiva del privato; 2) condotta della P.A. oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà da parte; 3) dolo o colpa della P.A.; 4) dimostrazione da parte del privato del danno-evento, del danno-conseguenza e del nesso di causalità tra condotta della P.A. e danni patiti.
A partire da questi assunti, il TAR ha esaminato – con esito negativo – se vi fosse responsabilità precontrattuale in capo al Comune, per una finanza di progetto non andata a buon fine.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Recentemente il TAR Piemonte si è soffermato sulla possibilità che uno dei soggetti partecipanti ad una gara di appalto di lavori, faccia riferimento ad un contratto collettivo nazionale non corrispondente a quello previsto per il settore in cui l’appalto si situa.
Andando contro a una precedente sentenza del Consiglio di Stato, il TAR dichiara che la conseguenza di tale violazione non sarebbe l’esclusione dalla gara ad evidenza pubblica, non essendo stata prevista tale possibilità dalla lex specialis del caso di specie. Peraltro, poiché l’applicazione di un diverso CCNL potrebbe comportare una variazione anche significativa dell’offerta economica in relazione al costo della manodopera, la Stazione Appaltante, in sede di verifica della congruità dell’offerta, deve renderne conto, e motivare adeguatamente.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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L’assessorato alla pianificazione e tutela del territorio del comune di Spinea organizza a Spinea, mercoledì 3 aprile, il seminario: “il nuovo ‘piano casa’ regionale”.
In queste settimane, la Regione Veneto sta concludendo l'esame del disegno di legge n. 402 “Politiche per la riqualificazione urbana e l’incentivazione alla rinaturalizzazione del territorio veneto” noto come “il nuovo Piano casa regionale”.
Il Piano casa oggi in vigore scade il prossimo 31 marzo e la Regione procederà con l’approvazione della nuova legge entro la scadenza dell’attuale norma.
A partire quindi dal prossimo aprile dovremo confrontarci con la nuova legge che contiene vari elementi innovativi e che non riguarda solo la messa a regime di interventi in deroga alla pianificazione urbanistica comunale, ma anche la previsione di nuove modalità per l’utilizzo di istituti importanti e complessi quali i crediti edilizi che fino ad ora hanno avuto applicazioni abbastanza limitate.
In previsione di questa imminente approvazione, si è programmato per mercoledì 3 aprile 2019 un seminario di approfondimento e di studio su questo argomento.
La giornata seminariale sarà dedicata allo studio dei nuovi principi derogatori, alla loro validità, ai criteri di applicazione. Verranno esaminate e discusse le differenze e i miglioramenti rispetto alle precedenti versioni del piano casa, le criticità che dovessero presentarsi per l’applicazione delle nuove norme anche alla luce del quadro giurisprudenziale che nel tempo si è sedimentato su questi temi.
Il seminario approfondirà non solo le nuove modalità di ampliamento previste, ma anche tutte le altre novità introdotte dal testo tra cui le nuove norme che disciplinano i crediti edilizi: come utilizzarli, come applicarli nel sistema pianificatorio comunale, come adeguare gli strumenti urbanistici comunali, secondo quali scadenze, termini, modalità e procedimenti.
Ci guideranno in questo studio noti esperti di diritto amministrativo in ambito urbanistico: prof. avv. Alessandro Calegari, avv. Stefano Bigolaro e l’avv. Alessandro Veronese.
Il seminario si svolgerà a Spinea, presso la sala parrocchiale della Chiesa di San Vito e Modesto, Piazza Marconi n. 64, mercoledì 3 aprile 2019 dalle ore 9 alle ore 14 (registrazione partecipanti 8.30-9.00). In allegato a questa mail, trovate il programma con le modalità di iscrizione [kairos Srl - 041 5100598 e-mail: segreteria@kairos-consulting.com - iscrizioni: www.kairos-consulting.com/eventi ]
Il T.A.R. ricorda quando sussistono i c.d. soggetti controinteressati nel caso di impugnazione di una variante urbanistica?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Palermo ha ricordato che, in base all’art. 7 l. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta in caso di atti meramente endoprocedimentali, nonché nei procedimenti amministrativi ad iniziativa dei privati.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Una ordinanza del tribunale di Vicenza si occupa di un immobile di proprietà comunale, utilizzato dal gruppo alpini.
La vicenda riguarda un edificio costruito oltre 20 anni per il comune a cura e a spese del gruppo alpini, in forza di una convenzione che prevedeva poi per gli alpini l'utilizzo per 50 anni a titolo di comodato.
In base a un successivo regolamento, l'utilizzo avrebbe dovuto essere disciplinato da un contratto di comodato, che però non è mai stato stipulato, ma gli alpini hanno sempre utilizzato lo stesso l'edificio.
A un certo punto il comune pretende la liberazione dell'immobile e, a fronte della resistenza degli utilizzatori, cambia le chiavi.
Il gruppo alpini esperisce una azione possessoria di spoglio contro il comune, che però viene respinta, con la motivazione che chi utilizza gratuitamente un immobile del comune senza contratto di comodato non si può considerare un detentore qualificato (il quale sarebbe legittimato a esperire una azione possessoria), ma un soggetto che usa l'immobile per mera tolleranza e che non può chiedere tutela possessoria contro il comune.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto si è di recente espresso in merito alla questione della Superstrada Pedemontana Veneta, respingendo il ricorso proposto avverso una serie di atti, inclusa la concessione tra la Regione Veneto e la società omonima.
In particolare il Giudice Amministrativo ha sottolineato che le modifiche che la ricorrente riteneva costituissero giustificazione per la risoluzione del contratto, in realtà erano state dovute a circostanze sopravvenute non imputabili alla SPV; e la scelta della Regione di mantenere in essere la concessione non è sindacabile dal giudice.
In ogni caso, rileva ancora il TAR, le modifiche apportate dalla Regione non erano di rilievo tale da comportare un mutamento sostanziale della concessione e, quindi, da richiedere l’indizione di una nuova gara: difatti le medesime non comportano un nuovo equilibrio economico dell’operazione a favore della concessionaria, né prevedono una diversa allocazione del rischio. Tali modifiche devono quindi ritenersi legittime.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. fa il punto sulla legislazione europea e nazionale in materia di trasporti pubblici non di linea nelle acque di navigazione interna.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Si segnala una sentenza del TAR Lazio sulle conseguenze del mancato pagamento del contributo di costruzione nel caso di DIA (SCIA).
Il Giudice Amministrativo ha ricordato che i presupposti affinché la DIA (SCIA) possa produrre effetti sono la sua completezza e la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute; e poiché la norma di legge richiama l’obbligo per il soggetto del pagamento degli oneri per poter ottenere il provvedimento; a tale mancanza consegue il mancato perfezionamento della DIA medesima.
Peraltro, il TAR arriva anche ad affermare che non sussiste l’obbligo per la P.A. di esprimersi nel termine di legge, in virtù dell’inefficacia fin dall’origine della DIA (SCIA), e quindi dell’impossibilità che la medesima si perfezioni per silentium.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Una interessante sentenza del T.A.R. Friuli Venezia-Giulia esamina gli effetti della mancata partecipazione o dell’esclusione del promotore dalla gara per l’affidamento della concessione, indetta dall’amministrazione, ex art. 183 comma 15 del Codice dei contratti, sulla base della proposta presentata dal promotore.
In una precedente sentenza (T.A.R. Basilicata, I, Potenza, 27.07.2017, n. 534), peraltro riferita alla disciplina del precedente Codice dei contratti D. Lgs. 163/2016, era stato ritenuto che il promotore non perde il diritto di prelazione, nel caso in cui venga escluso dalla gara.
Altra decisione (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 13.02.2017, n. 88) aveva ritenuto invece necessaria l’effettiva partecipazione del promotore, ritenendo che l’effettivo confronto concorrenziale sia imposto dal principio comunitario di tutela della concorrenza.
Non risulta che sulla questione si sia già espresso il Consiglio di Stato.
Nella sentenza in commento il T.A.R. Friuli Venezia-Giulia ha ritenuto che la partecipazione del promotore alla gara ed il suo utile collocamento nella graduatoria costituisca “presupposto imprescindibile per poter esercitare il diritto di prelazione”.
A tale conclusione, osserva il T.A.R. Friuli Venezia-Giulia conducono i principi di matrice comunitaria che impongono di assicurare un effettivo confronto concorrenziale, a mezzo della presentazione da parte del promotore di un’offerta tecnica ed economica suscettibile di comparazione con le altre.
Diversamente, osserva la sentenza, si rischierebbe di avallare una lesione della corretta concorsualità e della par condicio, in quanto il promotore potrebbe limitarsi a “partecipare” alla gara a mezzo di un’offerta di mera forma, senza contribuire in maniera effettiva al confronto concorrenziale.
Ringraziamo l’avv. Gabriele Maso per la segnalazione.
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