Il TAR Palermo ha fornito utili indicazioni a proposito delle cause di esclusione previste dall’art. 38, co. 1, lett. c e lett. f d.lgs. 163/2006, cd. vecchio Codice appalti, che riguardano rispettivamente la condanna per un reato incidente sulla moralità professionale e una negligenza o grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, al privato era irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001), per aver occupato il suolo pubblico in misura maggiore rispetto a quanto autorizzato.
Il privato, allora, presentava istanza di plateatico per la parte eccedente: la P.A., però, sospendeva il procedimento fino all’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria.
Il TAR Palermo ha qualificato tale atto di sospensione come endoprocedimentale, ma ha anche deciso che la sua impugnazione è ammissibile e fondata, perché la legge non dice che il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico sia subordinato al pagamento della citata sanzione pecuniaria.
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Sul Bur n. 69 del 02/07/2019 è stata pubblicata la legge della regione Veneto n. 24 del 28 giugno 2019, recante "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese".
Segnaliamo l'articolo 10
"CAPO V Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 10 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 dopo le parole: “onere aggiuntivo calcolato” sono inserite le seguenti: “sulla superficie lorda di pavimento,”.
Alla fine del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 sono aggiunte le parole: “La quota regionale è corrisposta direttamente alla Regione.”.
Erroneamente, quindi, i privati hanno ritenuto di poter esercitare l’azione avverso il silenzio della P.A. ex art. 31 c.p.a.: l’art. 30, co. 6 T.U. immigrazione (d.lgs. 286/1998) attrae alla giurisdizione ordinaria ogni controversia inerente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
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L'urbanista dott. Fernando Lucato, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota sul vincolo cimiteriale, che volentieri pubblichiamo, proponendo di tenere distinte le riduzioni del vincolo disposte prima o dopo determinate date, in quanto le disposizioni dell'articolo 338 sono cambiate in modo rilevante nel corso del tempo.
Bisogna allora capire se le riduzioni del vincolo a favore della edificazione privata disposte a partire dal 1957 e fino al 2002 siano ancora efficaci.
Il problema è il seguente:
il testo originale dell'articolo 338 del R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, al comma 4 prevedeva quanto segue: "Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il podesta', per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, puo' autorizzare, di volta in volta, l'ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri".
Il testo originario aveva 6 commi e consentiva, quindi, solo di ampliare gli edifici preesistenti al 1934 all'interno delle fasce di rispetto cimiteriali.
L'articolo unico della L. 4 dicembre 1956, n. 1482, ha aggiunto un comma all'articolo 338, diventato il nuovo comma 2, il quale si occupa dei cimiteri militari di guerra; l'articolo 338 a quel punto aveva 6 commi (perchè gli originali 5 e 6 sono stati riuniti nel comma 6).
L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1957, n. 983 ha modificato il comma 5 dell'articolo 338, stabilendo quanto segue: "Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purchè nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ad almeno a 50 metri per gli altri Comuni". Dopo tale legge l'articolo 338 ebbe 7 commi (a seguito della separazione del precedente comma 6).
Il testo del 1957 è quello che la maggior parte dei comuni ha applicato per ridurre il vincolo cimiteriale anche a vantaggio della edificazione privata, in quanto quella legge lo consentiva.
L'articolo 28, comma 1, lett. d) della legge 1 agosto 2002, n. 166, ha sostituito vari commi dell'articolo 338, tra cui il 4 e il 5, stabilendo che: "Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".
Il TAR Sardegna ha conosciuto della domanda di risoluzione del contratto con cui il Comune affidava ad un’associazione il centro equestre comunale, appartenente al patrimonio indisponibile.
Di fronte alle difese delle parti, il TAR ha spiegato perché il contratto non potesse essere qualificato come locazione, bensì come concessione di beni, lavori e servizi, con questi ultimi in situazione di prevalenza.
All’esito, il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Catania ha affermato che tale requisito risulta integrato se, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, è stato ottenuto il provvedimento che accoglie l’istanza di rateizzazione del debito tributario o contributivo, mentre non basta aver presentato l’istanza, anche se poi viene accolta.
Con l’occasione, il TAR ha chiarito la differenza tra la possibilità di pagare i premi INAIL in quattro rate annuali anziché mensilmente (cfr. art. 44 d.P.R. 1124/1965) e la facoltà, previo assenso dell’INAIL, di rateizzare i debiti contributivi già maturati (cfr. art. 2, co. 11 d.l. 338/1989 conv. con modd. in l. 389/1989).
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Il TAR Catania ha offerto un’applicazione dell’art. 20, co. 3 Codice della strada, il quale pone tre requisiti per queste installazioni.
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Il T.A.R. ha chiarito perché non si possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti per reprimere i pericoli di attacchi da parte di un cane.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che non si può invocare l’accesso alle misure di self-cleaning, per rimediare ai trascorsi dell’impresa che potrebbero compromettere il giudizio di affidabilità, se non si sono preventivamente dichiarati alla Stazione appaltante i fatti che si vorrebbero emendare.
Più in generale, è causa di esclusione la dichiarazione omessa o incompleta in ordine ai fatti rilevanti per il giudizio di affidabilità.
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