Pubblichiamo la bozza delle linee di indirizzo della Regione Veneto sulla riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative a partire dal 18 maggio 2020.
Il T.A.R. ricorda i limiti del Giudice Amministrativo nel sindacare valutazioni della S.A. che sono frutto di discrezionalità tecnica, con particolare riferiemnto ai costi della manodopera.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Pubblichiamo il link per partecipare allo ZOOM IT dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e di Italiaius sul falso in edilizia e urbanistica con relatori il dott. Luigi Alfidi, il prof. avv. Marco Grotto e l'avv. Francesco Giuseppe Roncoroni
Il collegamento sarà attivato alle ore 8.50.
Il videoseminario breve durerà dalle ore 9 alle ore 10 circa.
Si accede con la modalità semplificata, solamente cliccando sul seguente link:
Nel caso di specie, il privato presentava nel 2008 una DIA per un intervento di variante all’originario progetto generale di restauro conservativo di una sacrestia retrostante ad un convento del Settecento.
Il Comune però chiedeva nel 2010 il pagamento di un contributo di costruzione, dopo aver preso visione dell’importanza delle opere progettate.
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione della normativa vigente ratione temporis in materia di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia (soggetta o meno al PdC).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, un privato provava a sostenere che sulla propria istanza di PdC, avanzata nel 2005, si sarebbe formato il silenzio-assenso del Comune.
Il TAR Veneto ha invece ricordato che tale ipotesi di silenzio-assenso è stata introdotta solo con il d.l. 70/2011 e non vi si può attribuire forza retroattiva.
E comunque, il privato si era adeguato al mancato rilascio del PdC, addirittura avanzando una richiesta di sanatoria per le opere eseguite, perciò si deve ritenere che egli abbia prestato piena acquiescenza alla prospettazione del Comune sulla mancata formazione del silenzio-assenso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, una cooperativa acquistava dei terreni compresi in un’area soggetta a PEEP, con l’intenzione di provvedere all’edilizia convenzionata: tuttavia, con alcune delibere consiliari, il Comune decideva di riservare l’area alla categoria delle imprese, con esclusione delle cooperative dalla possibilità di edificarvi.
Il TAR Veneto, pur rilevando l’illegittimità delle delibere ai sensi dell’art. 35 l. 865/1971 ss.mm.ii., ha respinto la domanda risarcitoria della cooperativa, rilevando come quest’ultima fosse rimasta inerte per anni, senza presentare osservazioni o impugnare detti provvedimenti.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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L’art. 20, co. 6 l.r. Veneto 11/2004 ss.mm.ii. afferma che possono presentare un progetto di PUA gli aventi titolo “che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell’ambito medesimo”.
Nel caso di specie, il Comune rigettava il progetto di PUA presentato da un privato, poiché in corso di procedimento egli aveva subito una variazione del classamento del proprio immobile, perdendo così il requisito previsto dalla norma citata.
Con queste premesse, il TAR Veneto ha spiegato gli effetti ricollegati alla variazione del valore catastale di un immobile.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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