Il TAR Catania ha affermato che è illegittima l’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati da ignoti in assenza di preventiva e formale comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 l. 241/1990.
Si segnala che divengono sempre più rari i casi in cui il privato ottiene l’annullamento del provvedimento facendo valere questo motivo di illegittimità.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Lo ha affermato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo aver qualificato tale provvedimento come di natura sanzionatoria.
Nel caso di specie, l’immobile apparteneva al patrimonio disponibile del Comune: in primo grado, il TAR Palermo aveva perciò pensato che tale ordinanza fosse stata emanata nell’esercizio di un potere iure privatorum assimilabile ad una diffida civilistica, ma il Consiglio ha riformato la sentenza.
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Il TAR Veneto ha risposto di sì, perché i due provvedimenti accertano la conformità dell’immobile a due diverse tipologie di normative: alle norme edilizie e urbanistiche quanto al PdC; alle norme di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico quanto all’abitabilità.
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L'avv. Sara Gobbato, Dottore di ricerca in diritto dell'Unione europea, che sentitamente ringraziamo, vi invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 100/2020, sulla legittimità dell'art. 192, co. 2 del Codice dei contratti pubblici, in materia di obbligo di motivazione dei provvedimenti di in house providing in ordine al mancato ricorso al mercato.
Il TAR Catania ha affermato che il vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 può comportare l’annullamento del relativo provvedimento solo ove il privato riesca a dimostrare che, se avesse ricevuto il preavviso, avrebbe riportato argomenti in fatto e in diritto tali da far cambiare il contenuto del provvedimento.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Li ha offerti il TAR Palermo: in particolare, la possibilità di ricorrere alla cd. fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 T.U. edilizia non rileva ai fini della legittimità del rilascio dell’ordinanza in parola, ma deve essere oggetto di apposita istanza dei privati in fase esecutiva.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Milano ricorda come, per alcuni Giudico, che se nelle more del ricorso interviene l’approvazione di un nuovo strumento urbanistico interamente sostitutivo del primo, l’azione giudiziaria promossa avverso quest’ultimo perde d’interesse. Al contrario, secondo altra parte della giurisprudenza, l’interesse permane, perché la vittoria del ricorso comporterebbe la reviviscenza della pregressa destinazione urbanistica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel post del 23 aprile 2020 avevamo pubblicato il decreto del T.A.R. Veneto che rigettava l’istanza di sospensiva promossa avverso l’ordinanza comunale di chiusura del cimitero a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Ora il Collegio ha confermato, in modo definitivo, la legittimità del suddetto provvedimento comunale, pur dando atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Infatti, solo con l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 24 aprile 2020 si è ripristinata (vedasi punto 9 del dispositivo della stessa) l’accessibilità al pubblico dei cimiteri, fondata sulle risultanze del monitoraggio dei dati epidemiologici.
Da qui la legittimità, in generale, delle ordinanze comunali che disponevano sino a quella data la chiusura dei cimiteri, in quanto l’interruzione – secondo la sentenza - “è stata superata dalle disposizioni adottate dal Presidente della Giunta Regionale il 24 aprile 2020, le quali, sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici aggiornato al 23 aprile 2020, hanno consentito l’accesso ai cimiteri”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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