Il TAR Veneto ha offerto principi utili in materia: in particolare, poiché l’aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale, la sua revoca comporta l’inapplicabilità delle tutele per il privato previste dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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L'avvocato Antonio Ferretto, che sentitamente ringraziamo, ci invia un articolato commento alla legge regionale del Veneto n. 50/2019, che volentieri pubblichiamo.
La legge reca “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima della entrata in vigore della legge 28 Gennaio 1977 n.10 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”, è stata pubblicata sul BUR il 27 dicembre 2019 e impugnata dal Governo davanti alla Corte Costituzionale.
Ricordiamo che, finchè la Corte non si pronunzierà, la legge è vigente ed efficace.
Il TAR Veneto, recentemente, in materia di procedimento amministrativo e di rapporti tra P.A. e privati, ha ribadito che la partecipazione di questi ultimi non può essere intesa come una garanzia meramente formale. Seppure infatti non venga richiesto all’Amministrazione di confutare puntualmente tutte le osservazioni eventualmente sollevate dai privati, è però necessario che dalla motivazione del provvedimento finale emerga che tali osservazioni sono state esaminate e, in ultima, ritenute non accoglibili.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune rigettava l’istanza dei privati volta ad esaudire questo desiderio, citando abbastanza genericamente il contrasto con gli obiettivi definiti nella pianificazione comunale.
Il TAR Veneto ha ritenuto sufficiente questa motivazione, in nome dell’amplissima discrezionalità delle scelte urbanistiche comunali.
Nel prosieguo, il TAR ha spiegato in che termini il Comune possa qualificare come edificabile un terreno ai fini impositivi.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Recentemente il TAR Veneto si è soffermato sulla questione riguardante la natura ricognitiva o meno della certificazione CCIAA, la quale identifica l’oggetto sociale dell’operatore economico che intende partecipare ad una gara ad evidenza pubblica.
Seppure il Giudice riconosca i limiti di un’interpretazione puramente formalistica dell’oggetto sociale come emergente dalla visura camerale, ritiene anche che sia necessario controllare la congruità tra quanto richiesto in gara dalla P.A. e quanto dichiarato in visura: in caso contrario, l’operatore potrà essere escluso dalla procedura per mancanza di un requisito di idoneità professionale.
Si rileva peraltro che, sempre secondo il TAR, il fatto che le attività richieste dal bando di gara (e non emergenti dalla visura) siano state comunque svolte nel periodo temporale precedente non rileva ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara, posta l’autonomia del requisito di idoneità professionale dell’oggetto sociale dichiarato nella visura camerale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha stabilito che l’illegittimità della richiesta, proveniente dal Comune, di pagare l’indennità dovuta dal Codice dei Beni Culturali nonostante si sia provveduto al ripristino della situazione paesaggistica preesistente, non inficia la legittimità dell’ordinanza comunale di demolizione, qualora quest’ultima sia stata adottata solo per violazioni urbanistiche, autonome da quelle paesaggistiche.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che l’obbligo di provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi è posto a carico del proprietario dell’area ove insistono, in solido con il responsabile, solo nel caso in cui possa essere formulato nei confronti del proprietario stesso un addebito a titolo di dolo o colpa per il deposito incontrollato in base ad accertamenti effettuati necessariamente in contraddittorio con l’interessato (cfr. art. 192, co. 3 Codice dell’ambiente).
Si segnala che c’è una certa tendenza dell’Amministrazione a destinare questo tipo di ordinanze ai proprietari del fondo di abbandono dei rifiuti, in quanto tali.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto, recentemente, ha statuito che l’accertamento di conformità ex art. 36 T.U. Edilizia non presuppone necessariamente l’obbligo per la P.A. di eseguire il sopralluogo dell’immobile.
L’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, infatti, prevede solo la descrizione delle opere da sanare nella relazione tecnica e gli elaborati progettuali: la richiesta da parte del privato di un nuovo sopralluogo in seguito alla presentazione di una nuova istanza di sanatoria, peraltro, può trovare giustificazione solo se sono avvenute modifiche medio tempore sull’immobile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che se il ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi, su di egli incombe la cd. prova di resistenza, ovvero l’onere di dimostrare che avrebbe potute ottenere il bene della vita anelato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Le misure cautelative di contenimento della diffusione del Covid 19 non hanno consentito lo svolgimento del seminario previsto lo scorso 17 aprile. Le nuove misure sanitarie ci consentono di riproporlo nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalle norme statali e regionali.
Il settore pianificazione e tutela del territorio del comune di Spinea - con il coordinamento del responsabile del settore arch. Fiorenza Dal Zotto - il prossimo giovedì 16 luglio 2020 presso la sala parrocchiale della Chiesa dei SS. Vito e Modesto in Piazza Marconi n. 64 a Spinea propone il seminario di studio:
“I crediti edilizi: criteri e modalità di applicazione del nuovo atto di indirizzi regionale”.
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