Nel caso di specie, il privato presentava una SCIA edilizia; il Comune emanava una diffida conformativa, impugnata dal privato; a seguire, però, quest’ultimo presentava una seconda SCIA edilizia con un diverso progetto; il Comune emanava una diffida all’inizio dei lavori della seconda SCIA, impugnata dal privato.
Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la diffida alla conformazione della prima SCIA, poiché l’interesse del privato ormai si concentra sui lavori di cui alla seconda SCIA.
Con l’occasione, il TAR esamina alcune norme degli strumenti urbanistici veneziani.
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Il TAR Veneto ha qualificato come volume tecnico – che non ha bisogno di essere assentito tramite PdC – un prefabbricato in ferro tamponato, di modeste dimensioni, avente funzione di ricovero e protezione di compressori ed altri macchinari ed impianti strettamente funzionali all’attività produttiva.
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Il TAR Veneto ha affermato che i provvedimenti relativi alla determinazione degli oneri concessori non necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata, in quanto risultano da un mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni normative, senza che in proposito residui un margine di discrezionalità. Non è pertanto configurabile a carico della P.A. un onere di specificare le ragioni della decisione adottata, sicché l’interessato può solo contestare l’erroneità dei conteggi effettuati dall’Ente.
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Il TAR Milano ha affermato che l’art. 19, co. 6-ter l. 241/1990, nell’esplicitare che le SCIA non sono provvedimenti amministrativi, stabilisce altresì espressamente che le stesse non sono autonomamente impugnabili e che dunque l’unico modo per procedere alla loro contestazione in via processuale è la previa sollecitazione dei poteri di controllo comunale e la successiva impugnazione dei provvedimenti che il Comune assume nell’esercizio di tali poteri.
Per l’effetto, nell’impugnare il provvedimento comunale che decide su un esposto presentato, non si possono far valere asseriti vizi ulteriori e diversi da quelli nello stesso evidenziati e solo rispetto ai quali il Comune si è espresso nell’esercizio del proprio potere di controllo: altrimenti, il privato censurerebbe surrettiziamente ed inammissibilmente aspetti della SCIA e non del provvedimento amministrativo, che invece costituisce l’unico atto impugnabile. Ciò anche alla luce dell’art. 34, co. 2 c.p.a., che non ammette pronunce, da parte del Giudice, su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Le tutele in capo al terzo controinteressato, come chiarito dalla Corte costituzionale, consistono, nella prospettiva dell’interesse legittimo, nell’attivare, oltre agli strumenti di tutela già richiamati, i poteri di verifica della P.A. in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 21, co. 1 l. 241/1990, nonché i poteri di vigilanza e repressivi di settore ai sensi dell’art. 21, co. 2-bis l. 241/1990, come, ad esempio, quelli in materia di edilizia, regolati dagli artt. 27 ss d.P.R. 380/2001. Il terzo avrà inoltre la possibilità di agire in sede risarcitoria nei confronti della P.A. in caso di mancato esercizio del doveroso potere di verifica, anche alla luce dell’art. 21, co. 2-ter l. 241/1990, che fa espressamente salva la connessa responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente, ove la SCIA non fosse conforme alle norme vigenti. Valgono infine le ordinarie regole di tutela civilistica del risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica.
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Il TAR Milano ha affermato che lo stato legittimo di un immobile – secondo l’attuale testo dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 – è quello che risulta dai titoli edilizi, potendosene prescindere solo per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, nonché per quelli relativamente ai quali sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
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Nel caso di specie, un Comune approvava una delibera di adozione di una variante parziale al P.I. dopo l’entrata in vigore della l.r. Veneto 14/2017, espressamente volta a rinnovare, tra l’altro, le previsioni di espansione recate dai PUA non ancora approvati.
Con la successiva delibera consiliare di approvazione della variante, il Comune cambiava radicalmente impostazione, con la dichiarata intenzione di conformarsi alla sopravvenuta delibera di Giunta regionale, che, in attuazione della previsione dell’art. 4, co. 2, lett. a l.r. Veneto 14/2017, assegnava al Comune il limite di suolo consumabile. In sede di approvazione, il Comune espungeva le previsioni di trasformazione edilizia esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, contestualmente demandate ad una nuova e più coerente pianificazione operativa. Veniva quindi meno senza ulteriori spiegazioni l’edificabilità di un’area C, il cui proprietario proponeva ricorso.
Il Consiglio di Stato ha dato ragione al privato.
L’art. 13 l.r. Veneto 14/2017 non introduce un dovere generale, in capo ai Comuni, di approvare i PUA per i quali già penda il relativo procedimento: la legge, al contrario, si limita “a far salvi” dalle previsioni di blocco recate dalla legge stessa i procedimenti di approvazione dei PUA già in corso al momento della sua entrata in vigore.
Pur non versandosi, nel caso in esame, in una fattispecie di affidamento qualificato del privato, non ricorrendo né convenzioni di lottizzazione, né accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, né aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio-diniego su una domanda di concessione, nondimeno il Comune avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali, in un lasso di tempo circoscritto e in assenza di ulteriori sopravvenienze normative o fattuali, ha operato un così radicale cambio di indirizzo urbanistico.
Il Comune, nella misura in cui ha invocato a sostegno del proprio mutamento di indirizzo la necessità di conformarsi ai limiti regionali di consumo di suolo, avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali tale asserito vincolo non è valso a determinare analoghe scelte rispetto a altre aree rispetto alle quali, di contro, l’Ente locale esprimeva valutazione specifiche – confermative o diverse – sulle scelte effettuate in sede di delibera di adozione della variante.
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Il TAR Veneto ha affermato che nel sistema delineato dagli artt. 31 ss. l. 47/1985, il parere negativo formulato dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio. In presenza di un vincolo paesistico non è il diniego di nulla osta, bensì l’eventuale assenso alle modificazioni del territorio a dover essere assistito da una congrua motivazione sulle ragioni che rendono possibile la prevalenza di un interesse diverso da quello paesaggistico tutelato in via primaria. In caso di richiesta di sanatoria di opere abusive insistenti in area vincolata, occorre una puntuale motivazione laddove si conceda la sanatoria, mentre, nell’ipotesi di reiezione della domanda, l’onere motivazionale è attenuato.
Il parere ex art. 32 l. 47/1985 è rilasciato a sanatoria di una situazione di fatto e non ai fini di successive edificazioni: deve quindi limitarsi a considerare l’opera tale e quale risulta dall’attività abusiva compiuta e non può contenere prescrizioni, o modalità condizionanti, che si riferiscano per loro natura ad una attività non passata, ma futura.
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Il TAR Milano ha affermato che il criterio di legittimazione della vicinitas non consente un controllo generalizzato su tutti gli aspetti e, pertanto, i motivi di ricorso ammissibili vanno circoscritti all’interesse dichiarato dal ricorrente.
Nel caso di specie, tale interesse era individuato nella preservazione di visuale, luce, aria e luminosità del proprio appartamento, a fronte dell’edificazione (ritenuta illegittima) del vicino. Per l’effetto, il TAR ha dichiarato l’originaria carenza d’interesse ai motivi di ricorso concernenti la bonifica ambientale in altro luogo e le distanze mantenute nella costruzione frontista.
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Il TAR Veneto ha affermato che in presenza di convenzioni di lottizzazione scadute, ove però a suo tempo i privati avevano realizzato le opere di urbanizzazioni a scomputo, i successivi proprietari che intendano edificare non devono pagare gli oneri di urbanizzazione.
Il TAR ha dato atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, offrendo però pregevoli chiarimenti sulla bontà della tesi surriferita.
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Il Dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla discrezionalità nella pianificazione urbanistica tra legittimità, motivazione e tutela dell’affidamento qualificato.
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