Pubblichiamo una nota del Dott. Riccardo Renzi: La parabola instabile del Codice dei Contratti Pubblici: tra ambizioni sistemiche e continue modifiche settoriali. Il caso emblematico delle gite scolastiche e l’ennesimo intervento sull’art. 108.
Il TAR Veneto ha qualificato come pertinenza urbanistica – eseguibile in attività edilizia libera ex art. 6, co. 1, lett. e-quinquies d.P.R. 380/2001 – un manufatto composto da tredici distinti monoblocchi in ferro, ciascuno di dimensioni contenute, con sovrastante copertura in lamiera, tamponato solamente su un lato, aperto sugli altri tre lati, utilizzato per proteggere i materiali, poggiato a terra sulla pavimentazione esistente, dotato di due montanti posti sulla copertura per permettere lo spostamento degli stessi tramite muletto, separato dagli altri monoblocchi e, da ultimo, con funzione di tettoia mobile modulare.
La stessa qualificazione è stata riconosciuta ad una tettoia di dimensioni obiettivamente contenute, facilmente amovibile, aperta su tutti i lati, avente la funzione di proteggere dalle intemperie la pesa che sotto vi è collocata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il parere previsto dall’art. 32 l. 47/1985 nel procedimento preordinato al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo costituisce condizione indefettibile per ottenere il titolo abilitativo postumo: trattandosi dell’esercizio di un potere amministrativo di natura ampiamente discrezionale, che attiene al merito della valutazione paesaggistico-ambientale del fabbricato, il G.A. non può sostituirsi all’Autorità preposta alla tutela dei vincoli che gravano sull’area in cui ricade il manufatto.
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Il TAR Veneto ha affermato che il termine di tre mesi per l’integrazione documentale di un’istanza di condono ai sensi dell’art. 39, co. 4 l. 724/1994 è stato ritenuto perentorio sia dalla giurisprudenza penale che da quella amministrativa, producendo la sua scadenza l’effetto di rendere improcedibile la domanda di condono.
La predetta disciplina, introdotta dalla l. 662/1996, è stata ritenuta applicabile anche alle domande di condono precedentemente presentate ai sensi della l. 47/1985 per le quali non fosse maturato il silenzio-assenso a causa della carenza di integrazioni documentali necessarie, come previsto dall’art. 49, co. 7 l. 449/1997.
L’improcedibilità della domanda deve tuttavia essere oggetto di una statuizione espressa del Comune, con la conseguenza che finché questa non sopravviene, la documentazione tardivamente prodotta dall’istante è sempre esaminabile e suscettibile di portare a determinazioni diverse.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata.
Anche a non considerare quanto detto, non è comunque possibile invocare il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento in relazione ad atti amministrativi vincolati, fra i quali devono essere ricompresi anche i provvedimenti di diniego del condono edilizio, atteso che il provvedimento con cui viene negato il condono edilizio rappresenta, appunto, l’espressione di un potere vincolato rispetto alla sussistenza dei presupposti normativi richiesti.
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Il TAR Veneto ha negato che i vani scala coperti dell’edificio in esame dovessero rispettare tra di loro la distanza di 10 metri, fissata sia dalle N.T.O. del P.I. comunale, sia dall’art. 9 d.m. 1444/1968.
La struttura edilizia era costruita su unica platea di fondazione e dotata di unico interrato e unica copertura, nonostante la distribuzione interna delle unità in più vani scala coperti, che non davano luogo a tre distinti corpi di fabbrica. L’edificio era caratterizzato da solai continui e da un’unica copertura, priva di soluzioni di continuità, trattandosi di copertura unica ed estesa all’intero fabbricato, così come le fondamenta che erano su platea unica, costituendo elementi strutturali portanti di un unico edificio.
Le norme che prescrivono il rispetto di una distanza di 10 metri tra fabbricati o corpi di fabbrica non erano applicabili al caso di specie, trattandosi di edificio condominiale strutturalmente unitario, all’interno del quale non si pone un problema di distanze tra corpi distinti.
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia di accesso agli atti defensionale ex art. 24, co. 7 l. 241/1990.
In particolare, l’interesse all’accesso va valutato in astratto, prescindendo da qualsivoglia apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso, essendo precluso alla P.A., detentrice del documento, una penetrante indagine sulla meritevolezza dell’interesse sotteso alla richiesta di ostensione.
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Il TRGA Bolzano ha affermato che il furto di beni collocati sugli scaffali di una area di servizio commesso al rientro da una manifestazione sportiva (nella fattispecie, da un incontro di hockey), ancorché sussumibile nell’ambito della fattispecie penale di cui agli artt. 624 e 625 c.p., non integra i presupposti di cui all’art. 6, co. 1, lett. c l. 401/1989 per l’adozione del DASPO e nemmeno quelli di cui alle precedenti lett. a-b che riguardano ipotesi incentrate sul compimento di condotte violente su persone o cose o comunque finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico.
È ammissibile il ricorso collettivo proposto da più soggetti avverso un provvedimento di DASPO ravvisandosi sia il presupposto negativo, consistente nell’assenza anche solo potenziale di un conflitto di interessi tra le parti ricorrenti, sia il presupposto positivo, identificabile nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei medesimi soggetti (nel caso di specie, trattandosi di domande identiche nell’oggetto, rivolte avverso provvedimenti caratterizzati dal medesimo contenuto e censurati per i medesimi motivi).
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la ricevibilità, totale o parziale, del ricorso di primo grado, essendo questione pregiudiziale rilevabile d’ufficio, può essere rilevata anche dal giudice di appello, senza necessità di appello incidentale o di riproposizione ex art. 101 c.p.a., dovendo escludersi la formazione del giudicato implicito su tale profilo.
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