Il Dott. Ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, su una sentenza del TAR Abruzzo che ricorda che, per sanare un immobile abusivo ex art. 36 del DPR 380/2001, occorre anche la doppia conformità in materia sismica.
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Il T.A.R. ricorda che, da un lato, il risarcimento del danno da ritardo postula un atto illegittimo e/o un comportamento illecito della P.A. e, dall’altro lato, che lo stesso debba essere puntualmente provato dal ricorrente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Sardegna, a partire dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria, n. 12/2020, ha affermato che il concorrente non deve impugnare un provvedimento di aggiudicazione “al buio”: il termine per l’impugnazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, ivi compresi anche i verbali di gara, nonché le operazioni e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate (cfr. art. 29 d.lgs. 50/2016).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che, alla luce dell’ampiezza raggiunta dal diritto di accesso agli atti, deve essere “profondamente rimeditato” l’insegnamento secondo cui il processo amministrativo sarebbe governato dal principio dispositivo, temperato dal cd. metodo acquisitivo.
In particolare, il TAR ritiene che il G.A. possa acquisire d’ufficio atti o documenti solo nel caso in cui la P.A. abbia denegato al privato l’accesso agli atti (art. 63, co. 1 o 3 c.p.a.), ovvero la P.A. stessa non sia parte del giudizio (art. 64, co. 3 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che la regolarità edilizia dell’immobile è condizione per l’esercizio dell’attività commerciale che si svolge all’interno dei suoi locali.
Se manca detta regolarità edilizia, il provvedimento con cui il Comune inibisce la SCIA del privato legittimante l’attività commerciale non genera alcun danno, per mancanza del requisito dell’ingiustiziaex art. 30, co. 2 c.p.a. ed art. 2043 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che la domanda risarcitoria, ancillare all’azione di annullamento, dev’essere presentata entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 30, co. 5, c.p.a.) e che tale dies a quo si determina con lo scadere degli ordinari termini per le impugnazioni, vale a dire entro il termine non libero di 60 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 92, co. 1 c.p.a.), oppure di 6 mesi dalla sua pubblicazione (art. 92, co. 3 c.p.a.).
Tutto ciò al netto della sospensione feriale dei termini nel mese di agosto (art. 54, co. 2 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, ai sensi dell’art. 4, co. 4 delle Norme di attuazione del c.p.a. (Allegato 2 al d.lgs. 104/2010), deve ritenersi tempestivo il deposito di documenti effettuato entro le ore 24.00 del giorno di scadenza del termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza ex art. 73, co. 1 c.p.a.
Si segnala che questo orientamento è tutt’altro che pacifico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, se viene accertata la tardività della memoria conclusionale rispetto al termine di 30 giorni liberi prima dell’udienza ex art. 73, co. 1 c.p.a., detta memoria può ammettersi come memoria di replica se vi è stata produzione di nuovi documenti da parte del contraddittore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che i termini di deposito previsti dall’art. 73, co. 1 c.p.a., sono termini liberi, dal cui computo deve, pertanto, escludersi tanto il dies a quo, quanto il dies ad quem; nonché sono termini a ritroso, perciò la relativa scadenza, ove cada in un giorno festivo, dev’essere anticipata al giorno antecedente non festivo (art. 52, co. 4 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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