Il Consiglio di Stato ha offerto utili principi in materia di autorizzazione paesaggistica, con particolare riguardo all’intensità dell’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione e ai limiti del sindacato al riguardo esercitabile in sede giurisdizionale.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il Consiglio di Stato ha ricordato che, al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, si deve compiere un apprezzamento globale, giacché la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l’impatto effettivo complessivo.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il Consiglio di Stato ha evidenziato la differenza tra le due nozioni, chiarendo come la pertinenza urbanistica sia concetto più ristretto rispetto alla pertinenza civilistica ex art. 817 c.c.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Nel caso di specie, il controinteressato-ricorrente incidentale in primo grado proponeva appello incidentale avverso il capo decisorio con cui il TAR dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sia sul ricorso principale, sia sul ricorso incidentale.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza, sollevava dubbi sull’ammissibilità di un appello incidentale avverso una sentenza di primo grado di rigetto in rito che, quindi, conservi gli effetti del provvedimento favorevoli al controinteressato.
Con la sentenza definitiva, il Consiglio ha affermato l’ammissibilità di detto appello incidentale, in quanto volto a tutelare il diritto della parte al giudice naturale precostituito per legge.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione degli effetti, anche intertemporali, apportati dall’art. 27, co. 1 d.lgs. 157/2006, che ha riscritto l’art. 167 d.lgs. 42/2004, cd. Codice Urbani: la riforma ha previsto in ogni caso la demolizione del manufatto abusivo, a prescindere dalla sua astratta compatibilità paesaggistica, salvo fattispecie eccezionali ex art. 167, co. 4 cit. Ciò ha comportato un regime più severo rispetto a quello previgente, che ammetteva la possibilità di irrogazione della sanzione pecuniaria, con salvezza dell’immobile o dell’intervento realizzato abusivamente, previo accertamento della sua compatibilità paesaggistica.
All’esito, il Consiglio ha ritenuto che la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell’esercizio del potere sanzionatorio, non della commissione dell’illecito.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la giurisdizione del TSAP nel giudizio di impugnazione del provvedimento del Comune che denegava la sanatoria e disponeva la rimozione di manufatti realizzati nella fascia di rispetto prevista dall’art. 96, lett. f r.d. 523/1904, anche se argomentato sulla base della violazione delle disposizioni di tutela urbanistica, edilizia o paesaggistica, dal momento che il provvedimento incide in via immediata, e non occasionale, sull’uso delle acque pubbliche.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’ordinanza di demolizione costituisce doveroso e imprescindibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della P.A., senza che rilevi la comparazione degli interessi o l’affidamento del privato.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il T.A.R. Veneto afferma che la revoca di una gara non è ancora giunta alla cd. proposta di aggiudicazione non comporta il riconoscimento di alcun indennizzo, ex art. 21 quinques della l. n. 241/1990, in capo al soggetto partecipante, non essendoci alcun interesse meritorio di tutela giuridica. Contestualmente il Collegio ricorda che, in ogni caso, un’ipotesi di responsabilità precontrattuale e/o extra-contrattuale presuppone, da un lato, un danno ingiusto e contra ius e, dall’altro, il dolo e/o colpa della Pubblica Amministrazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che la revoca di una gara d’appalto che non è giunta alla cd. proposta di aggiudicazione non richiede una particolare motivazione, non essendoci alcun legittimo affidamento da salvaguardare. Il Collegio, infatti, ricorda che tale revoca può essere censurata esclusivamente in presenza di vizi macroscopici di arbitrarietà e/o irrazionalità della scelta, essendo frutto di un potere ampiamente discrezionale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Tale distinzione rileva ai fini della possibilità o meno di ottenere il rilascio (del rinnovo) dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di gestione di un impianto di trattamento rifiuti, attività che in alcune aree è vietata dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
In particolare, il TAR Veneto evidenzia che la sospensione dell’attività da parte della P.A. può dipendere sia dalla presenza di abusi edilizi, sia da irregolarità di natura gestionale; la conseguenza degli abusi edilizi non potrebbe infatti essere la sospensione ovvero la chiusura di un’attività commerciale, stante il principio di legalità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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