Il TAR Veneto ha affermato che la revoca dell’AUA (autorizzazione unica ambientale) per inadempimento delle prescrizioni di gestione imposte al momento del rilascio non è disciplinata dalla norma generale ex art. 21-quinquies l. 241/1990, bensì dalla norma di settore di cui all’art. 208 del Codice dell’ambiente.
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Il TAR Veneto ha risposto di sì: le Regioni non solo possono fissare valori limite di emissione diversi e più cautelativi da quelli previsti dall’all. 5 alla parte III del Codice dell’ambiente (art. 101, co. 2 del Codice), ma possono individuare obiettivi di qualità ambientale più restrittivi di quelli previsti dalla normativa statale, nell’ambito dei Piani di tutela delle acque, rispetto ai quali sono definiti i limiti agli scarichi (art. 76, co. 6 del Codice).
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 29-sexies, co. 5-ter del Codice dell’ambiente, secondo cui l’Autorità competente per il procedimento di AIA può individuare autonomamente le condizioni del suo rilascio, qualora il processo o l’attività non sia contemplato da specifiche BAT (Best Available Techniques – Migliori tecniche disponibili), ovvero esse non contemplino gli effetti potenzialmente dannosi dell’attività o del processo.
Nel caso di specie, la Regione del Veneto ben poteva individuare le condizioni di rilascio dell’AIA per lo scarico di rifiuti contenenti PFAS.
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Il TAR Veneto ha spiegato i casi in cui l’Amministrazione può disporre il riesame dell’AIA, a partire dall’art. 29-octies del Codice dell’ambiente.
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Il TAR Veneto ha analizzato il principio di precauzione nella materia ambientale, il quale consente di imporre misure di protezione dell’ambiente anche quando vi è solo un rischio, non una certezza, che una data attività possa essere pericolosa, purché siano rispettati i seguenti canoni: analisi del rischio (che deve essere concreto e non solo ipotetico); individuazione delle possibili soluzioni; determinazione di quella che sia idonea a prevenire il rischio, ma anche la meno gravosa per il privato.
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Il TAR Palermo ha affermato che la violazione del termine per provvedere ex art. 2 l. 241/1990 non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento tardivo, ma facoltizza l’interessato che vi abbia interesse a obbligare la P.A. alla definizione del procedimento utilizzando gli strumenti previsti dall’ordinamento, in primis lo speciale ricorso avverso il silenzio-inadempimento, ovvero ad agire per ottenere il risarcimento del danno che il ritardo gli abbia arrecato.
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Il TAR Palermo ha offerto una pregevole ricostruzione dei requisiti necessari per ottenere, ai sensi dell’art. 2-bis, co. 1 l. 241/1990, il risarcimento del danno da ritardo o inerzia della P.A. nella conclusione del procedimento amministrativo.
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Il TAR Palermo ha affermato che l’adozione da parte della P.A. di un qualsivoglia provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato, interrompe l’inerzia della P.A. e rende il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.: a) inammissibile, per carenza originaria di interesse ad agire, se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso medesimo; b) improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio.
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Il TAR Palermo ha affermato che l’istituto del silenzio-assenso ex art. 20 l. 241/1990 non trova applicazione in materia di concessioni demaniali marittime, alla luce della discrezionalità – anche in ordine all’an della concessione – di cui gode la P.A. in materia.
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Nel caso di specie, un Comune negava il permesso di costruire un fabbricato commerciale, sulla base delle norme del P.R.G. che in quell’area consentivano solo insediamenti per attività produttive.
Il privato impugnava il diniego, sostenendo che le attività commerciali sono una specie del genere attività produttive.
Il TAR Palermo ha affermato che le attività produttive e le attività commerciali costituiscono nozioni, sul versante urbanistico-insediativo, ontologicamente diverse, poiché le prime determinano un carico urbanistico di norma inferiore rispetto a quello proprio delle attività che si svolgono negli edifici adibiti a residenza, a terziario o ad attività commerciali, laddove la presenza umana è normalmente molto più significativa in termini numerici.
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