Segnaliamo le risposte della Regione Veneto ad alcune domande frequenti (FAQ) sui rapporti tra il commercio (Regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013):
In merito alla giurisdizione applicabile ai provvedimenti emessi da CONSAP S.p.A. in relazione al Fondo Indennizzo Risparmiatori (cd. FIR) previsto dall’art. 1, co. 493 l. n. 145/2018, la giurisprudenza amministrativa si sta orientando in due direzioni diverse.
Da una parte, nel caso l’Amministrazione si debba limitare a verificare l’esistenza – o l’inesistenza – dei requisiti previsti dalla legge senza alcuna valutazione discrezionale (i.e., rimborsi forfettari ex co. 502-bis, esistenza di rapporti di parentela ex co. 505 ovvero di ristori già ricevuti ex co. 499) afferma la giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di mera verifica dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla legge.
Dall’altra, nel caso l’Amministrazione debba valutare l’esistenza di requisiti mediante corretta istruttoria, operando una comparazione degli interessi (privati e pubblici) mediante valutazione discrezionale dell’esistenza di un nesso causale tra la violazione massiva degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 58/1998 (T.U. Intermediazione Finanziaria, TUF) e il danno subito, la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo.
Le ipotesi affrontate dalla giurisprudenza, peraltro, finora hanno riguardato solamente i casi di diniego al privato di poter qualificare la propria situazione come violazione massiva (una volta denegatagli la qualifica di risparmiatore forfettario), ma tale ragionamento potrebbe essere esteso a tutte le ipotesi di valutazione discrezionale fondanti un provvedimento FIR.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In materia di edilizia, nel Veneto la figura del collaudatore statico ha di recente visto aumentare le proprie responsabilità e competenze per mezzo della l. R.V. n. 7/2021, il cui art. 1, co. 1 ha sostituito l’art. 66 della l. R.V. n. 27/2003.
In origine vi era solo l’art. 67 T.U. Edilizia, che prevedeva l’intervento del collaudatore statico una volta completate le strutture e la copertura, per redigere il collaudo statico entro 60 giorni; successivamente, le modalità per il collaudo statico sono state disciplinate più dettagliatamente dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al d.m. 17.01.2018, che al Capitolo 9 prevede una serie di incombenti ulteriori per il tecnico, il quale parrebbe poter essere nominato in corso d’opera (punto 9.1, lett. b)).
Con la sostituzione dell’art. 66 l. R.V. n. 27/2003, nell’ambito della Regione Veneto è stato introdotto un ulteriore adempimento per il collaudatore statico. E infatti, per gli edifici in zona sismica e nelle zone oggetto di consolidamento degli abitati, il (futuro) collaudatore deve asseverare, già in sede di progetto depositato presso il SUE e insieme al progettista, il progetto che verrà depositato, dovendo quindi essere necessariamente nominato ante-opera.
Il TAR Palermo ha affermato che l’attività di repressione degli abusi edilizi costituisce attività del tutto vincolata, il che rende “di per sé non configurabile” un effettivo apporto partecipativo del destinatario del provvedimento repressivo.
Si consideri però il caso in cui il Comune sia incorso in un errore di fatto: rispetto a queste evenienze, non sembra così inutile riservare uno spazio di dialogo al privato prima dell’ordinanza di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la domanda di accertamento di conformità di un’opera edilizia può essere presentata fino al momento in cui la P.A. non abbia portato a termine il procedimento sanzionatorio e abbia, dunque, accertato formalmente l’inottemperanza all'ordine di demolizione e disposto la conseguente acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
Post di Daniele Iselle
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Il T.A.R. Catania afferma che la pronuncia di incostituzionalità di una legge travolge i provvedimenti amministrativi rilasciati sotto la vigenza di tale legge per i quali risulta pendente un giudizio amministrativo, salvi ovviamente i rapporti “già esauriti”.
Il Caso analizzato dal Collegio concerneva un appalto e la norma dichiarata incostituzionale si riferiva al giudizio di anomalia.
Mutatis mutandis, potrebbe sostenersi l’obbligo per i Comuni veneti di annullare o inibire in autotutela, ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990, i PdC o le SCIA presentati ai sensi dell’art. 7 della l.r. Veneto n. 19/2021 purché non siano ancora decorsi i dodici mesi dal perfezionamento della relativa pratica edilizia, trattandosi di rapporti “ancora pendenti”?
Voi cosa ne pensate?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, anche se l’acquisizione gratuita opera di diritto a seguito dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione ex art. 31, co. 4 d.P.R. 380/2001 (ma cfr. anche art. 1, co. 1104 l. 296/2006 per le aree naturali protette), il titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri immobiliari è costituito dall’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.
Per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale, ma solo il formale accertamento compiuto dall’organo dell’Ente dotato della relativa potestà provvedimentale.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’obbligo del rilascio della licenza edilizia per le costruzioni realizzate anche al di fuori del perimetro del centro urbano è stato introdotto dall’art. 10 l. 765/1967, che ha modificato l’art. 31 l. 1150/1942: prima del 1967 non era necessario munirsi di un previo titolo abilitativo.
Si precisa che il Consiglio non ha affrontato il tema dei regolamenti comunali che prescrivevano un titolo abilitativo anche prima del 1967.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha ricordato che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria va valutata dalla P.A. nella fase esecutiva della demolizione, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione in sé.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la pendenza dell’istanza di sanatoria determina una situazione di inefficacia solo temporanea dell’ordinanza di demolizione, destinata a cessare una volta definito il procedimento di sanatoria.
L’eventuale definizione del procedimento in senso sfavorevole determinerà la riespansione dell’originario ordine di demolizione che riacquisterà efficacia senza necessità di ricorrere all’adozione di ulteriori provvedimenti.
Post di Daniele Iselle
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