La Corte di cassazione civile ha affermato che, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione.
Post di Alberto Antico - avvocato
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La Corte di cassazione civile ha offerto utili principi in materia: in particolare, il giudicato in materia tributaria fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta.
Post di Alberto Antico - avvocato
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Nel caso di specie, il privato veniva convenuto in un giudizio amministrativo dal Comune con un’azione di inadempimento del contributo di costruzione connesso ad una lottizzazione. Il privato sosteneva in una domanda riconvenzionale di essere stato liberato dalle obbligazioni rivenienti dalla Convenzione per effetto della cessione a terzi dei terreni; successivamente nella memoria conclusiva affermava di essere stato estraneo fin dapprincipio al rapporto convenzionale, in virtù della cessione asseritamente avvenuta prima ancora della sottoscrizione della Convenzione.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili queste ultime considerazioni, per mutatio libelli.
Post di Alberto Antico - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei singoli giudizi: per l’effetto, la parte di uno dei giudizi riuniti possiede la legittimazione ad impugnare il solo proprio giudizio, non anche uno degli altri.
Post di Daniele Iselle
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L'Università degli studi di Verona – Dipartimento di Scienze giuridiche ha organizzato per il 25 novembre 2022 un convegno in presenza presso l'aula magna dell'università sul rapporto tra la Corte dei Conti e gli enti locali.
I relatori saranno professori universitari, magistrati della Corte dei Conti e segretari comunali.
L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona con n. 3 crediti formativi in diritto amministrativo per ciascuna sessione (fino a un max. di 6 crediti) ed è via di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti.
La Corte di cassazione penale ha confermato la condanna per abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) del Dirigente comunale che rilasciava un PdC in sanatoria in violazione delle Norme Tecniche, poiché non disponeva la previa adozione di un Piano di recupero, nonché ignorava la sospensione del procedimento disposta dalla commissione edilizia per approfondimenti istruttori.
La Corte ha affermato che le Norme Tecniche comunali, nella parte in cui vietavano di assentire un aumento di volumetria negli immobili situati nei nuclei di antica formazione in assenza di un Piano di recupero e del parere della Commissione paesaggio, enunciavano una specifica regola di condotta (integrativa degli artt. 10 e 12 T.U. edilizia), priva di discrezionalità a favore del pubblico ufficiale, rilevante ai fini del reato di abuso d’ufficio.
La sentenza ha poi dato conto degli indici rilevanti ai fini dell’accertamento del dolo del reato.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che nell’ambito del procedimento volto all’adozione dello strumento urbanistico, l’Ente Locale non è tenuto a controdedurre singolarmente e puntualmente a ciascuna osservazione e opposizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte di cassazione civile ha affermato che in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, non è esentato dall’imposizione l’immobile costituito da un’area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico, atteso il conferimento dei rifiuti che lo stesso produce (cd. rifiuti cimiteriali), classificati tra quelli urbani o ad essi assimilati, nemmeno potendosi sostenere l’equiparazione di un siffatto cespite con gli edifici di culto.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ricorda che il contratto previsto dall’art. 105, c. 2 del d. lgs. n. 50/2016 secondo cui: “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare” integra un’ipotesi di sub-appalto richiedente ambedue i presupposti previsti dalla norma.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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