Cambio d’uso con opere in zona agricola
Il TAR Veneto ha affermato che, in linea generale, l’intervento di modifica di destinazione d’uso con opere è qualificabile come intervento di restauro o risanamento conservativo (cfr. art. 3, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001), dunque esso potrebbe ascriversi agli interventi “sempre consentiti” in zona agricola anche senza che sia presentato piano aziendale, ai sensi dell’art. 44, co. 5 l.r. Veneto 11/2004.
Tuttavia, se detto intervento determina anche il superamento della volumetria residenziale massima ammissibile in zona agricola, è necessario redigere il piano aziendale e sottoporre il progetto anche al parere di AVEPA, per ottenere la verifica dei requisiti soggettivi e l’analisi di quelli oggettivi previsti dall’art. 44, co. 2-4 l.r. cit.
Post di Daniele Iselle

Commenti recenti