La Corte di cassazione penale ha affermato che, in tema di reati urbanistici, se la consistenza dell’opera è tale da creare danno o del pericolo, il giudice penale nega l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.
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La Corte di cassazione penale ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto dell’asservimento.
Si tratta di una fattispecie negoziale atipica avente effetti obbligatori in base ai quali, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, si attua la “cessione” della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto.
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Sulla GU n.20 del 25-1-2023 - Suppl. Ordinario n. 6 è stato pubblicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021 (23A00276)
Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Leggi regionali 27 novembre 1991, n. 29 e 23 ottobre 2009, n. 28.
La Corte di cassazione penale, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, ha affermato che l’accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare.
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La giurisprudenza amministrativa dibatte sull’ammissibilità di un’autorizzazione sismica postuma.
Secondo una prima tesi radicale, quest’atto non esiste nel nostro ordinamento: gli artt. 96 ss. d.P.R. 380/2001 si limitano a consentire la conservazione del manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica preventiva, una volta che la vicenda penale sia stata comunque definita.
Secondo un’altra tesi più liberale, sarebbe possibile rilasciare un’autorizzazione “in sanatoria” ad intervento già eseguito, previa valutazione postuma della conformità dell’intervento eseguito alla specifica disciplina antisismica vigente all’epoca della sua realizzazione ed al momento in cui essa avviene.
La Corte di cassazione penale, esaminati questi orientamenti, dopo aver dato di non aver rinvenuto propri precedenti sul punto, ha aderito alla prima tesi: il rispetto del requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di violazione della disciplina antisismica.
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La Corte di cassazione penale ha affermato che, nel nostro ordinamento, si danno tre tipi di sanatorie:
Il condono, avente carattere straordinario, legislativamente previsto per tre volte nel 1985, 1994 e 2003;
La sanatoria in senso stretto, prevista a regime dall’art. 36 d.P.R. 380/2001;
La cd. sanatoria impropria o giurisprudenziale, di origine pretoria. Essa risulta ormai abbandonata dalla giurisprudenza amministrativa (e, sembra, costituzionale), ma non da quella penale. Quest’ultima, peraltro, ritiene che la sanatoria impropria possa avere efficacia solo sul piano amministrativo, ma non su quello penale. Ciò significa, in buona sostanza, che talvolta, anche a fronte dell’ottenimento da parte del privato di una sanatoria, il giudice penale non sempre la ritiene legittima e, quindi, idonea all’estinzione del reato, ma ne fa salvi gli effetti sul piano amministrativo.
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Nel caso di specie, il privato realizzava lavori di sopraelevazione di un piano realizzato al di sopra del lastrico solare, senza alcun titolo edilizio e senza rispettare la normativa antisismica.
Egli presentava al Comune una prima istanza di sanatoria, che veniva rigettata per la mancanza della cubatura necessaria a sviluppare la volumetria della sopraelevazione.
Egli, allora, donava la metà dell’immobile alla propria figlia, che andava ad asservire altre particelle di terreno al fine di raggiungere la cubatura necessaria. A seguire la figlia, in qualità di neo-comproprietaria, presentava una nuova istanza di sanatoria, che stavolta veniva accolta, essendo stato risolto il profilo relativo al difetto di volumetria.
La Corte di cassazione penale ha qualificato il provvedimento rilasciato dal Comune come sanatoria impropria (o giurisprudenziale), la quale accerta meramente la sopravvenuta conformità delle opere realizzate, ma non la cd. doppia conformità, come invece la sanatoria in senso stretto ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
Solo la seconda e non la prima ipotesi di sanatoria estingue il reato ex art. 44, lett. b d.P.R. cit.
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La Corte di cassazione penale ha affermato che, diversamente da quanto previsto per la costruzione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità: l’art. 98, co. 3 d.P.R. 380/2001 stabilisce non soltanto che, con il decreto o con la sentenza di condanna, il giudice deve ordinare la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità dalla specifica disciplina, ma anche che possa impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi ad essa, fissando il relativo termine.
Questo potere-dovere del giudice sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali.
Invece, in caso di estinzione del reato, la Regione, in alternativa alla demolizione, può ordinare l’esecuzione di analoghi interventi finalizzati alla riduzione in conformità delle opere illecitamente realizzate (art. 100 d.P.R. cit.).
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Il Consiglio di Stato si sofferma sul concetto di stato legittimo previsto dall’art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001, anche in relazione all’art. 93 bis della l.r. Veneto n. 61/1985 dichiarato incostituzionale dalla sentenza della C. Cost. n. 271/2022.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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