Il TAR Veneto ha affermato che il mancato adempimento dell’onere della prova in ordine agli elementi costitutivi della pretesa azionata in giudizio non può essere surrogato dal giudice, il cui soccorso istruttorio è limitato ai dati fattuali che non siano nell’immediata disponibilità della parte, ovvero al potere equitativo di liquidazione ex art. 1226 c.c., che trova applicazione solo nel caso di impossibilità per il ricorrente di fornire la prova del quantum.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, i ricorrenti sostenevano che, a seguito di una lottizzazione mai portata a compimento, i loro terreni erano resi edificabili solo formalmente e che ciò determinava l’insorgere di ingiustificati gravosi oneri fiscali (da ICI-IMU), dei quali chiedevano la restituzione al Comune, lamentandone una presunta inerzia nell’adempiere i propri obblighi nascenti dalla lottizzazione.
Il TAR Veneto ha affermato che tale controversia appartiene al Giudice tributario, in quanto la pretesa attorea mira a contestare il presupposto d’imposta, ovvero la qualificazione dei terreni ai fini dell’applicazione di provvedimenti impositivi di tributi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La città di Spina fu fondata dagli Etruschi poco prima della fine del VI secolo a.C. vicino all'attuale Comacchio, in provincia di Ferrara: gli Etruschi, infatti, si insediarono non solo in Toscana, ma anche lungo il fiume Po.
La sua posizione all'epoca era situata alla confluenza di vie di comunicazione fluviali, marittima e terrestri (Reno, Po e Adriatico), così da renderla il luogo ideale per la fondazione di un porto, che, attraverso il mare Adriatico, commerciava con la Grecia, in particolare con gli ateniesi del V secolo a.C. (l'epoca d'oro di Pericle), mentre Roma era ancora un villaggio di pastori.
La popolazione di Spina, del resto, parlava non solo l'etrusco, ma anche il greco, e importava dall'Attica una enorme quantità di vasi e altri manufatti, che sono stati ritrovati intatti negli scavi della necropoli di Spina e sono oggi conservati al Palazzo Costabili, il museo archeologico nazionale di Ferrara, a essi interamente dedicato (e che merita sicuramente di essere visitato: mi chiedo come mai una raccolta straordinaria come questa sia conosciuta al grande pubblico).
L'area di insediamento di Spina copriva una superfice di circa sei ettari e si adattava al corso antico del fiume Po (Padus vetus) a est per una lunghezza di circa 650 metri e a sud-ovest a un ramo secondario del fiume, leggermente arcuato.
L'organizzazione interna della città era caratterizzata da una pianificazione razionale, per la quale gli etruschi avevano preso esempio dai greci.
Sono stati trovati i resti di importanti palizzate in legno con terrapieni, che avevano una funzione difensiva e di protezione dalle inondazioni.
La disposizione interna della città era ortogonale, con isolati rettangolari su entrambi i lati di due assi principali.
Due canali navigabili attraversavano la città in direzione nord-sud e un sistema di canali di varia larghezza disposti in senso ortogonale serviva a regolare le acque e consentiva la navigazione interna.
Questo tipo di urbanistica razionale ispirò poi la struttura di Venezia, Chioggia e Comacchio.
La Corte di cassazione penale ha affermato che l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato, salva la facoltà dei medesimi di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.
L’eventuale rilascio di una sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non esime dall’eseguire l’ordine di demolizione del giudice penale (risultato ottenibile solo con l’ottenimento di un condono).
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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La Corte di cassazione penale ha affermato che, in tema di reati urbanistici, se la consistenza dell’opera è tale da creare danno o del pericolo, il giudice penale nega l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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La Corte di cassazione penale ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto dell’asservimento.
Si tratta di una fattispecie negoziale atipica avente effetti obbligatori in base ai quali, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, si attua la “cessione” della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Sulla GU n.20 del 25-1-2023 - Suppl. Ordinario n. 6 è stato pubblicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021 (23A00276)
Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Leggi regionali 27 novembre 1991, n. 29 e 23 ottobre 2009, n. 28.
La Corte di cassazione penale, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, ha affermato che l’accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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La giurisprudenza amministrativa dibatte sull’ammissibilità di un’autorizzazione sismica postuma.
Secondo una prima tesi radicale, quest’atto non esiste nel nostro ordinamento: gli artt. 96 ss. d.P.R. 380/2001 si limitano a consentire la conservazione del manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica preventiva, una volta che la vicenda penale sia stata comunque definita.
Secondo un’altra tesi più liberale, sarebbe possibile rilasciare un’autorizzazione “in sanatoria” ad intervento già eseguito, previa valutazione postuma della conformità dell’intervento eseguito alla specifica disciplina antisismica vigente all’epoca della sua realizzazione ed al momento in cui essa avviene.
La Corte di cassazione penale, esaminati questi orientamenti, dopo aver dato di non aver rinvenuto propri precedenti sul punto, ha aderito alla prima tesi: il rispetto del requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di violazione della disciplina antisismica.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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