Il TAR Sardegna, con riferimento all’accesso agli atti defensionale ex art. 24, co. 7 l. 241/1990, ha affermato che l’interesse del richiedente accesso deve essere valutato “in astratto”, cioè alla luce delle esigenze difensive prospettate, senza che la P.A. possa esercitare un’analisi nel merito della loro fondatezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il requisito della vicinitas (nel caso di specie, due immobili ubicati nella stessa via) attribuisce un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo relativo alle attività edilizie e alle autorizzazioni agli scarichi del vicino, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo.
Il diritto di accesso ai titoli abilitativi rilasciati in un’area contigua a quella di proprietà prescinde da ogni sindacato in ordine alla fondatezza della pretesa sottostante all’accesso e alle strategie difensive dell’accedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Copernicus Emergency Management Services (Copernicus EMS) è un servizio attivo ogni ora ed ogni giorno che ha un accesso ai dati satellitari multimissione attivato nell’ambito di un accordo stipulato tra l’Unione europea (UE) e l’Agenzia spaziale europea (ESA) (https://emergency.copernicus.eu/).
Il Copernicus EMS presenta due componenti:
mappatura;
allerta rapida.
La componente relativa alla mappatura (Copernicus EMS - Mapping) ha una copertura mondiale e fornisce agli operatori che partecipano alla gestione di calamità naturali, situazioni di emergenza provocate dall’uomo e crisi umanitarie (principalmente Autorità di protezione civile e Agenzie di aiuto umanitario) mappe basate sulle immagini satellitari (https://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=2&lat=34.021&lon=43.5305&layers=0BT00).
La componente di allerta rapida di Copernicus EMS presenta tre sistemi diversi:
2.2. Il sistema europeo d’informazione sugli incendi boschivi (EFFIS), che fornisce informazioni quasi in tempo reale e storiche sugli incendi boschivi e sui regimi degli incendi boschivi nelle regioni europee, medio orientali e nord africane (https://www.copernicus.eu/it/sistema-europeo-dinformazione-sugli-incendi-boschivi).
Nel caso di specie, un Comune siglava con una società una convenzione accessoria ad un PUA, ove si prevedeva la cessione da parte della seconda, a favore del primo, a titolo di “compensazione urbanistica aggiuntiva”, di un’area destinata all’edilizia residenziale pubblica (E.R.P.).
Il Comune interpellava l’Agenzia delle Entrate, per sapere se tale cessione fosse o no assoggettata all’IVA.
L’Agenzia ha risposto di sì, poiché la cessione surriferita non avveniva a titolo gratuito, ma a prezzo convenzionale, né a scomputo degli oneri di oneri di urbanizzazione, pertanto, in quanto posta in essere da un soggetto passivo IVA, risulta rilevante ai fini del tributo.
Nel caso di specie, la Soprintendenza negava l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in un terreno sito all’interno dell’area vincolata del Delta del Po, perché a suo dire il fatto che l’impianto sarebbe stato visibile dalla strada provinciale avrebbe compromesso l’interesse al locale paesaggio agrario.
Il TAR Veneto ha annullato il diniego soprintendentizio.
In linea generale, la tutela degli elementi peculiari di un determinato paesaggio tutelato può necessitare che si mantengano del tutto inalterate le caratteristiche naturali di aree ad esso attigue pur prive di quegli specifici caratteri; tuttavia, le ragioni di una tale pregnante esigenza per una specifica area – ove non sia espressa nel decreto istitutivo del vincolo – devono essere esplicitate esaustivamente nella motivazione del provvedimento e trovare riscontro nell’istruttoria compiuta. Inoltre va sempre verificato che l’intervento in concreto si ponga in contrasto anche con tali esigenze di tutela, per così dire, indiretta dei valori tutelati dal vincolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ha respinto il ricorso promosso dalla Regione Veneto avverso il decreto del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale del 23.03.2021, avente ad oggetto “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area del Monte Berico e della Riviera Berica Settentrionale in Comune di Vicenza, ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio””, pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 02.04.2021 e sulla Gazz. Uff. n. 81 del 03.04.2021. Nella sentenza il Collegio afferma che il Ministero ha individuato correttamente, con adeguata motivazione, l’area del Retrone meritoria di essere tutelata come bellezza d’insieme ex art. 136, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 42/2004
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il privato chiedeva una sanatoria, previa compatibilità paesaggistica, per alcune opere realizzate sine titulo nella propria villa.
In sede di sopralluogo, il Comune scopriva che i volumi tecnici a suo tempo autorizzati (ad uso cantina, riserva idrica e vuoti sanitari) erano stati trasformati in una stanza relax con video proiettore e attrezzatura sportiva, con annessa una sorta di SPA e, più oltre, una stanza con arredi che lasciavano pensare all’uso di camera da letto.
Il TAR Sardegna ha osservato che l’uso a fini residenziali dei locali in accertamento ha comportato la rilevanza urbanistica dei relativi volumi e superfici, cosicché la compatibilità paesaggistica doveva essere negata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato il diniego di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza adottato in assenza di una valutazione aggiornata dello stato dei luoghi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la motivazione alla base di un parere (nel caso di specie negativo) della Soprintendenza non deve essere generica, e da essa si devono poter desumere le ragioni che hanno portato alla decisione della P.A.
Inoltre, precisa il Giudice che il diniego non deve essere espresso in termini dubitativi (“appare”).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce quali sono i presupposti per ottenere la sospensione del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990.
Se infatti il provvedimento, in via generale, è immediatamente eseguibile ed efficace, è possibile, una sola volta, sospenderne gli effetti: questo in presenza di “gravi ragioni” e per un tempo limitato (da indicarsi espressamente nell’atto, pena l’illegittimità della sospensione), che non può essere superiore a quello previsto per l’esercizio dei poteri di autotutela.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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