Il T.A.R. afferma che la CILA può essere dichiarata inefficace anche decorso il termine dei dodici mesi se l’intervento realizzato non era sussumibile in quel titolo edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente – avvocato
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Il T.A.R. afferma che, in seguito alla richiesta di inibitoria del terzo nei confronti di una SCIA illegittima, il Comune ha il dovere di attivare il relativo procedimento e di emettere l’atto conseguente; infatti, stante il peculiare regime giuridico della stessa, le regole che soggiacciono agli ordinari poteri di annullamento in autotutela - secondo cui la P.A. non avrebbe l’obbligo di rispondere alle istanza di annullamento in autotutela provenienti dai privati -, qui devono essere applicate in modo peculiare.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Muovendo dall’art. 15, c. 3 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione”, il Consiglio di Stato rende una risposta affermativa, purché l’intervento rispetti due condizioni: da un lato, occorre che l’edificio sia già stato realizzato nelle sue strutture portanti (rectius: fino alla copertura) e, dall’altro lato, che le opere da completare siano conformi alla vigente normativa urbanistico-edilizia.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il ricorrente contestava alcune opere segnalate a mezzo di CIL, perché a suo dire erano opere destinate a permanere nel tempo.
Il TAR Veneto ha obiettato che l’art. 6, co. 1, lett. e-bis T.U. edilizia non richiede che, per poter essere autorizzate in via temporanea, le opere debbano presentare requisiti di intrinseca provvisorietà.
La norma non descrive le caratteristiche costruttive delle opere, richiedendo soltanto che la temporaneità della loro installazione risulti volta a soddisfare esigenze obiettivamente contingenti e temporanee.
Post di Alberto Antico – avvocato
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 236 del 09.10.2023) la l. 09 ottobre 2023, n. 137, entrata in vigore il 10.10.2023, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, cd. decreto Giustizia.
La legge di conversione ha introdotto nel testo del decreto-legge l’art. 6-ter, che introduce un rafforzamento delle sanzioni previste per gli illeciti ambientali.
In particolare, il comma 1 dell’art. 6-ter cit. ha novellato l’art. 255, co. 1 del Codice dell’ambiente, trasformando l’abbandono di rifiuti da illecito amministrativo a reato contravvenzionale. Tale condotta, in precedenza soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro, viene ora punita con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Il successivo comma 3 dell’art. 6-ter cit. inasprisce le sanzioni per i delitti ambientali previsti dagli artt. 452 bis-quaterdecies c.p.
La l. cost. 26 settembre 2023, n. 1 ha aggiunto all’art. 33 Cost. (dedicato all’arte, alla scienza, alla scuola e alla cultura) un ultimo comma (il VII, che entrerà in vigore il 22.10.2023): “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.
La novella costituzionale è consultabile in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 235 del 07.10.2023) al seguente link:
Il TAR Sardegna ha offerto utili principi in materia di legittimazione ed interesse a ricorrere avverso una variante ad un piano di lottizzazione, per la realizzazione di una struttura commerciale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto declina il concetto di vicinitas con riferimento all’acceso agli atti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, un padre avanzava un’istanza di accesso agli atti dell’INPS, per sapere se la figlia percepisse un reddito da lavoro (così da contestare poi l’ammontare dell’assegno di mantenimento).
L’Istituto previdenziale denegava l’istanza, asserendo che avrebbe rilasciato gli atti solo su ordine dell’Autorità giudiziaria.
Il TAR Sardegna ha annullato detto diniego, viste anche le sentenze dell’Adunanza Plenaria che hanno ammesso l’ostensibilità degli atti delle Amministrazioni finanziarie (e previdenziali).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato avanzava una richiesta di accesso a tutta la documentazione relativa al rilascio di concessione edilizie – non altrimenti individuate – afferenti ai fabbricati del vicino, formulando altresì due quesiti specifici alla P.A.: 1) individuare la cubatura utilizzata per la realizzazione dei fabbricati; 2) indicare la destinazione primaria del terreno.
Il TAR Catania ha dichiarato la legittimità del diniego integrale opposto dal Comune.
Quanto ai due quesiti specifici, essi non possono ricondursi ad un mero accesso documentale, ma presuppongono un’attività di ricerca, elaborazione e valutazione tecnica della P.A., peraltro dai confini temporali incerti e imprecisati.
Quanto alle concessioni edilizie, il TAR ha affermato che grava sul privato – e non sulla P.A. – l’onere di consultare e ricercare nell’albo pretorio storico le eventuali concessioni edilizie rilasciate, così da potere acquisire la certezza dell’effettiva esistenza di tale documento oggetto della pretesa di accesso; nel caso di verificata inesistenza del titolo edilizio in tale albo, il privato ha l’onere di richiedere l’intervento repressivo del Comune ove il fabbricato non sia stato edificato in un’epoca in cui non era necessario il rilascio del titolo edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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