Il TAR Lazio, Sede di Roma, ha ricordato che, nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Salerno ha ritenuto che l’innalzamento del tetto ai fini energetici non necessiti della preventiva autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, stante l’esclusione prevista dall’art. 149, c. 1, lett. a) del prefato d.lgs. con riferimento agli “interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”.
Nel caso di specie l’innalzamento assentito con CILAS, ma senza autorizzazione paesaggistica, era di circa 60 cm e veniva classificato come manutenzione straordinaria.
Il Collegio, applicando le deroghe previste dall’art. 119 del d.lgs. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 (cd. Superbonus 110%), dall’art. art. 14, comma 7, del d. lgs. n. 102/2014 e dal d.m. 14 gennaio 2008 e dalla l.r. Campania n. 10/2022, giunge ad affermare che tali normative statali e regionali, dato il loro carattere derogatorio, esplicano la loro efficacia anche sul piano paesaggistico.
Personalmente, si tratta di una conclusione poco persuasiva.
Davvero la ratio derogatoria insita nelle summenzionate disposizioni normative esplica ex se la sua efficacia anche sul piano paesaggistico?
Davvero le deroghe ammesse dagli interventi edilizi di efficientamento energetico prescindono da ogni valutazione da parte degli enti preposti alla tutela paesaggistico?
Dal mio punto di vista, proprio in quanto norme eccezionali, esse dovrebbero essere interpretate ed applicate in modo rigoroso, ex art. 12 disp. prel. c.c.
Quindi, mancando una chiara norma di legge che attribuisca anche valenza paesaggistica alle deroghe siffatte, la conclusione del Giudice Amministrativo appare sicuramente gradita agli interessati, ma opinabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, due fabbricati, per essere antistanti, non devono necessariamente essere paralleli, ma possono anche fronteggiarsi con andamento obliquo, purché tra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento. Ne consegue che non danno luogo a pareti antistanti gli edifici posti ad angolo retto, né quelli in cui sono gli spigoli opposti a potersi toccare se prolungati idealmente uno verso l'altro.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che la configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell’opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale, ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; l’esiguità deve essere un elemento ineliminabile, atteso che l’opera non deve creare carico urbanistico.
Nel caso di specie, non è stato riconosciuto come pertinenza urbanistica un manufatto di 100 mq ad uso garage/deposito attrezzi, che violava la cubatura massima di 800 mc ammessi in zona agricola.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che il titolo di “coltivatore diretto” può essere assegnato o denegato sulla base di un’istruttoria che verifichi se sussiste la prevalenza dell’attività agricola sulle (eventuali) altre. La prevalenza deve intendersi sia a livello temporale (tale attività deve impegnare per il maggior periodo dell’anno) sia a livello economico (essa deve costituire la maggior fonte di reddito del richiedente).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Al fine di verificare se sussistano i requisiti per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, il TAR Veneto dapprima ricorda che le giornate annue medie di lavoro agricolo sono 280, calcolate su base di 6,5 ore medie al giorno; poi precisa che tale criterio speciale di calcolo non potrebbe essere applicato (senza adeguata motivazione) per convertire il monte orario di un contratto di lavoro dipendente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte di cassazione penale ha ribadito che il requisito della cd. doppia conformità, richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 T.U. edilizia, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il T.A.R. stabilisce che la cd. acquisizione sanante prevista dall’art. 42 bis del T.U. espropri deve essere disposta dal Consiglio comunale e non dal dirigente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che né il vincolo espropriativo né l’approvazione del progetto definitivo possono essere apposti-approvati a conclusione di una conferenza di servizi decisoria, essendo necessario un autonomo avvio del procedimento, sia della variante urbanistica, sia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, da parte del Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie un Comune intendeva realizzare – previo esproprio – un parcheggio pubblico, adiacente ad un immobile di sua proprietà destinato a divenire un asilo.
Secondo i privati espropriati, in base al grafico di progetto, all’esito della realizzazione dell’opera, l’area di loro proprietà verrebbe occupata dal parcheggio e privata del proprio accesso esclusivo alla viabilità pubblica, che verrebbe sostituita da una strada pubblica, con due curve a gomito, per collegare l’area ove è ubicato il loro fabbricato alla viabilità provinciale nonché per garantire lo stesso accesso al parcheggio pubblico.
Il TAR Veneto ha ritenuto le scelte del Comune congruamente motivate e non violative del principio di proporzionalità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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