Il TAR Veneto ribadisce che, nel caso di I condono, si forma il silenzio-assenso sull’istanza del privato decorso il termine di 24 mesi dalla sua presentazione, se è stato pagato quanto dovuto ed è stata presentata la documentazione per l’accatastamento.
Se si desidera eliminare le conseguenze del silenzio-assenso, è necessario attivare il procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che deve escludersi la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio di opere realizzate in area vincolata paesaggisticamente, senza il previo rilascio del parere dell’Autorità preposta alla gestione del vincolo.
Il TAR ha aggiunto che, in ogni caso, la formazione del silenzio-assenso presuppone che la domanda di condono sia completa.
Si segnala che il Consiglio di Stato sta di recente interpretando in modo molto più estensivo l’istituto del silenzio-assenso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che il silenzio-assenso, nell’ipotesi di condono di un immobile abusivo realizzato in zona di vincolo, si realizza solamente se vi è il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che in sede di domanda di sanatoria edilizia non è possibile proporre modifiche sostanziali, diversamente si attribuirebbero all’atto di sanatoria edilizia gli effetti propri del permesso di costruire o della SCIA, ovvero effetti travalicanti la sua funzione tipica.
Nel caso di specie, si trattava di un’istanza di condono su immobile soggetto a vincolo paesaggistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la normativa da applicare per la determinazione dell’entità dovuta a titolo di oblazione per il cd. terzo condono (d.l. 269/2003, come convertito dalla l. 326/2003) è quella regionale veneta (l.r. Veneto 21/2004).
La legislazione nazionale si applica esclusivamente ogniqualvolta le Regioni, nella propria autonomia, non abbiano disposto diversamente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce la natura eccezionale della disciplina sul condono, e quindi la necessità di interpretarla in modo restrittivo; non sarebbe quindi essere costituzionalmente legittima una normativa di dettaglio che allarghi le maglie del condono.
Si ricorda che la l. R.V. n. 21/2004 ha passato il vaglio della Corte Costituzionale (sent. n. 49/2006), nella parte in cui pone parametri più stringenti rispetto alla normativa statale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. Trento afferma che l’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 trova applicazione unicamente alle varianti particolari al PRG/PI che prevedono la realizzazione di un’opera pubblica, non a quelle generali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (con tre sentenze gemelle) ha affermato che con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso” contenuta nell’art. 33, co. 2 d.P.R. 380/2001 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità), deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive.
Per quantificare la fiscalizzazione dell’abuso prevista dalla medesima norma, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 l. 392/1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Veneto ha affermato che il provvedimento diretto alla rideterminazione della misura del contributo costituisce un atto paritetico, privo di contenuto discrezionale, rispetto al quale non può essere ravvisato l’obbligo di attivazione delle garanzie procedimentali e che, in ogni caso, non può essere riqualificato in termini di esercizio del potere di autotutela pubblicistica.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha affermato che la corresponsione delle somme dovute a titolo di monetizzazione delle aree a standard non reperite è da ritenere sostitutiva dell’obbligazione di cessione delle aree stesse, assunta dal soggetto attuatore in sede di stipulazione della convenzione urbanistica.
Mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata all’imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona di intervento. Quando le aree necessarie non siano individuate all’interno della zona di intervento, il privato attuatore è posto di fronte alle seguenti alternative: non realizzare l’intervento; cedere, ove possibile, una parte del proprio immobile al Comune; acquistare, in zona, a prezzo di mercato, spazi da destinare a standard.
Sembra di capire, perciò, che il TAR è sfavorevole allo scomputo dal contributo di costruzione del valore delle aree monetizzate.
Post di Daniele Iselle
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