Il T.A.R. ricorda che, in materia di repressione degli abusi edilizi, non vi è spazio per il legittimo affidamento del privato (per esempio perchè l'abuso risale a tanti anni prima), trattandosi di un’opera contra legem e contra ius.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può in alcun modo legittimare: di conseguenza non occorre motivare alcun interesse pubblico per ordinarne la demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato riceveva nel 1996 un’ordinanza di demolizione; la sua impugnazione era rigettata con sentenza passata in giudicato; il Comune non si attivava mai per demolire l’abuso. Fiducioso, il privato chiedeva nel 2013 un PdC, ma il Comune lo rigettava a causa dell’abusività dell’immobile.
Il TAR Veneto ha rigettato la tesi del privato, secondo cui il carattere abusivo sarebbe in un certo qual modo venuto meno in ragione del tempo trascorso dall’adozione del provvedimento di demolizione del 1996 e del legittimo affidamento circa l’insussistenza di un reale interesse pubblico al ripristino dei luoghi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato acquistava un allevamento dismesso e presentava una pratica per riattivarlo.
Il Comune la denegava, eccependo tra le altre cose una violazione delle distanze fissate dai regolamenti comunali.
Il privato rispondeva che quelle distanze venivano violate anche quando l’allevamento era a suo tempo attivo.
Il TAR Veneto ha respinto un simile ragionamento: colui che realizza un abuso edilizio non può dolersi del fatto che la P.A. lo abbia prima in un certo qual modo avvantaggiato, adottando solamente a notevole distanza di tempo i provvedimenti repressivi dell’abuso non sanabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto si esprime sul concetto di affidamento del privato nel diritto amministrativo, evidenziando che esso non si forma nel caso di provvedimenti sospensivamente condizionati all’adempimento delle prescrizioni impartite al richiedente, quando quest’ultimo sia rimasto del tutto inerte.
In pratica, se un privato non fa la sua parte, non può poi pretendere qualcosa dal Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la valutazione paesaggistica e quella edilizia si riferiscono a parametri differenti: la prima è strettamente connessa al bene vincolato, la seconda al rispetto della normativa urbanistico-edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, un Comune emanava un’ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi per lavori agricoli asseritamente abusivi, in un’area soggetta a vincolo ambientale e forestale.
Il privato lamentava la mancata previa acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata.
Il TAR Veneto ha affermato che gli organi preposti alla determinazione dei beni di notevole interesse pubblico non coincidono necessariamente con quelli preposti all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 167 d.lgs. 42/2004.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha aderito all’orientamento giurisprudenziale – invero, non univoco – secondo cui il parere tardivo reso dalla Soprintendenza ex art. 146, co. 8 d.lgs. 42/2004 assume carattere non vincolante per il Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004.
All’esito, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale – invero, non univoco – secondo cui il parere tardivo reso dalla Soprintendenza è da considerarsi privo dell’efficacia vincolante attribuitagli dalla legge (cfr. comma 8 art. cit.)., degradando a parere obbligatorio non vincolante, che deve essere autonomamente valutato dall’Amministrazione procedente, unitamente agli altri atti istruttori, senza vincolarla, appunto, nel contenuto.
Per l’effetto, è stato dichiarato illegittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica emesso dal Comune, che aveva aderito acriticamente ad un parere sfavorevole ma tardivo della Soprintendenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che dopo l’approvazione della D.G.R.V. n. 2555 del 02.11.2010, recante la Variante al Piano Regolatore Generale per la Laguna e le Isole di Venezia, è venuto meno – ai sensi dell’art. 4 l. 360/1991 – il regime transitorio a seguito dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PALAV e al PTRC, con conseguente cessazione delle competenze della Commissione di Salvaguardia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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