La Corte di cassazione penale ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis d.lgs. 152/2006, cd. codice dell’ambiente, non è richiesta la previa contestazione delle contravvenzioni di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, essendo necessario esclusivamente che la condotta abbia ad oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Brescia ha affermato che il termine decadenziale di 30 giorni, valevole per le procedure di affidamento e di concessione ex art. 120, co. 2 c.p.a. trova applicazione anche nel caso di impugnazione del diniego di un’istanza di riapertura dei termini per la presentazione dell’offerta, trattandosi di una richiesta funzionale alla partecipazione ad una procedura disciplinata dal d.lgs. 36/2023.
L’operatore economico del settore che non abbia effettivamente preso parte alla gara non è legittimato a contestarne gli esiti, difettando in suo capo una posizione giuridica differenziata dal quisque de populo, che è un concetto distinto ed autonomo dall’interesse strumentale alla riedizione della gara stessa. Né la legittimazione può ricavarsi dall’affermata volontà di partecipare unitamente al gestore uscente, sia per carenza di prova di tale volontà, sia perché la titolarità di una posizione differenziata e qualificata non può discendere dall’essere stata la precedente affidataria del servizio, estinguendosi tale posizione con la scadenza del relativo contratto, cui esclusivamente accede e che non si perpetua anche in futuro come qualità immanente al soggetto.
Colui che non ha preso parte alla gara non può vantare alcun interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica prodotta in gara dalla aggiudicataria, non potendone ricavare alcuna utilità, difettando altresì una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’ostensione concessa al non concorrente potrebbe incrinare il rapporto fiduciario riposto nella P.A. ed esorbiterebbe dal rischio assunto con la partecipazione, in posizione di parità con gli altri operatori economici, in vista dell’obiettivo dell’aggiudicazione.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di appello cautelare, ha affermato che la richiesta di una cd. ordinanza di remand alla P.A., affinché sia costretta a rinnovare la valutazione della vicenda ancor prima che su di essa si decida con sentenza, non può considerarsi processualmente compatibile né con lo strumento decretale, né, più in generale, con la stessa sede cautelare. L’ordinanza cautelare, per sua natura, è priva di attitudine definitoria del giudizio sull’atto impugnato, sicché appare opinabile che il giudice abbia il potere di (obbligare le parti a) far cessare la materia controversa, circa uno specifico provvedimento, con una mera pronuncia ordinatoria e cautelare.
Ove si aderisca a tale impostazione, delle due l’una: o si considera l’ordinanza di cd. remand un mero suggerimento non coercibile rivolto alla P.A.; o si postula che l’efficacia della pronuncia sollecitata dal giudice (in difetto di una diversa autodeterminazione amministrativa, che però risulti in modo espresso essere stata assunta con spontanea volizione di definitività, e non già imposta iussu iudicis) dispieghi effetti meramente interinali, ossia destinati a caducarsi ex se con la decisione della causa nel merito. La consueta declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso l’atto che sia stato poi sostituito per effetto del remand denota, tuttavia, un chiaro rifiuto giurisprudenziale di quest’ultima opzione, ricadendosi perciò nelle gravi problematicità di ambo le altre.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che per le controversie relative alle decisioni della Stazione appaltante sul richiesto oscuramento dell’offerta tecnica (cd. rito super-accelerato) l’appello, ove la sentenza sia stata notificata, va proposto nel termine speciale di dieci giorni (art. 36, co. 4 e 8 d.lgs. 36/2023). Al contrario, se non vi è notifica della sentenza, vale la regola generale, secondo cui l’appello viene proposto entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza (art. 92, co. 3 c.p.a.) soggetto poi al dimezzamento dei termini del rito degli appalti (art. 119 c.p.a.).
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 133, co. 1, lett. b-c c.p.a., nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del G.A. ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implica affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del G.O., dovendosi avere riguardo ai criteri generali del riparto di giurisdizione, per cui sono devolute al G.A. quelle controversie che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi.
Le controversie relative ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici devolute al G.O., costituenti eccezione alla giurisdizione esclusiva del G.A., si caratterizzano per l’afferire a pretese che sono manifestazione di un rapporto obbligatorio di carattere paritario, non sussumibile nelle attività di vigilanza, controllo e conformazione nei confronti del gestore, e che discendono da profili direttamente ed esclusivamente applicativi del regime convenzionale.
Rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’atto con cui l’Ente concedente formuli i criteri per la determinazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente, non venendo in rilievo una pretesa (meramente) patrimoniale del concessionario, scaturente dall’applicazione di previsioni convenzionali inter partes, bensì l’impugnativa di un atto unilaterale di conformazione preventiva dei contenuti del rapporto concessorio, implicante un apprezzamento dell’Ente concedente, con effetti anche nei confronti del soggetto terzo, gestore subentrante, in relazione alla valorizzazione dei cespiti devolvibili.
Nel caso di specie, era impugnato l’atto con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva adottato i criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili ai fini della qualificazione dell’indennizzo da subentro, in vista del venir meno del rapporto con Autovie Venete e del subentro di un altro operatore. Il TAR del Lazio, Sede di Roma aveva declinato la giurisdizione in favore del G.O. Il Consiglio di Stato, sulla base degli indicati principi, ha invece ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del G.A. e ha pertanto annullato con rinvio la sentenza di primo grado.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 41, co. 2, ultimo periodo c.p.a., qualora sia proposta un’azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì ai beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’art. 102 c.p.c. (litisconsorzio necessario), e, in caso contrario, il giudice provvede ai sensi dell’art. 49 c.p.a. (integrazione del contraddittorio).
Nel caso di specie, si verteva su un’azione risarcitoria riferita alla ritardata immissione nella carica di consigliere regionale, originata dall’errore commesso (ed accertato all’esito del contenzioso instaurato) dall’Ufficio centrale circoscrizionale, consistente nell’aggiunta di alcune preferenze ad altra candidata, che, a sua volta, si era attivata in giudizio per ottenere la propria proclamazione, in luogo di quella dell’appellante/ricorrente.
La regola opera in tutte le ipotesi di giurisdizione del G.A., laddove sia proposta nei confronti della P.A. un’azione di condanna, quale quella risarcitoria, che trova il suo fondamento in un atto da cui ha tratto beneficio un altro soggetto. Ciò è coerente con la ratio della regola, che, tenuto conto della possibile proposizione di un’azione di regresso da parte della P.A. nei confronti del soggetto beneficiato dall’atto illegittimo, tende ad evitare conflitti, anche solo logici, di giudicato, oltre che ad accelerare la formazione del giudicato in ordine all’illecito civile nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in tale illecito, quali responsabili o corresponsabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto conferma l’inapplicabilità della suddetta nota, che escludeva la rilevanza di alcuni volumi in zona paesaggistica: trattasi in primo luogo di mero parere interpretativo non vincolante, e in secondo di atto superato dalla circolare MIC n. 38/2023, che all’interno della nozione di “volumi rilevanti” comprende qualsiasi nuova volumetria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di appello cautelare, ha affermato che l’indicazione, nell’atto di costituzione nel giudizio di appello, di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, a prescindere dalla sottoscrizione o no di atti processuali, comporta ex se in capo a quest’ultimo l’assunzione dello status di difensore costituito nel relativo giudizio, con la conseguente astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l’accesso al PAT. Ove definitivamente accertato nelle competenti sedi amministrative, il difetto di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori porrebbe il tema della liceità - per plurimi profili, non solo disciplinari - delle condotte poste in essere (da parte del difensore indicato, in caso di sua consapevolezza; da parte di quello che ha sottoscritto l’atto processuale, in ogni caso; o di entrambi, se ambo consapevoli).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la notificazione del ricorso giurisdizionale al Municipio, in persona del dirigente, anziché a Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, non è inesistente ma nulla, non ricorrendo un’ipotesi di assoluta incertezza del destinatario né di totale assenza di collegamento con l’atto. Il dirigente municipale, privo di rappresentanza legale dell’Ente, non può considerarsi legittimo contraddittore processuale, atteso che, ai sensi dell’art. 50, co. 2 TUEL, la rappresentanza giudiziale del Comune spetta esclusivamente al Sindaco. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 44, co. 4 c.p.a. – anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021 – il giudice deve disporre il rinnovo della notificazione nulla, assegnando al ricorrente un termine perentorio, e non può dichiarare inammissibile il ricorso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il progettista è legittimato a impugnare l’ordine di demolizione delle opere abusive, potendo essere esposto in via diretta e immediata alle sanzioni previste dall’art. 29, co. 3 d.P.R. 380/2001. Diversamente, non è legittimato ad agire avverso il diniego del titolo edilizio dallo stesso asseverato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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