Il TAR Veneto ha affermato che grava sul privato – e non sulla P.A. - l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia.
Tale prova deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate.
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Il TAR Veneto ha affermato che, considerata la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi, non sussiste alcuna possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, di conseguenza, neppure di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della relativa domanda.
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Il TAR Veneto ha risposto che l’eventuale mancata adozione di provvedimenti repressivi riguardo a presunte situazioni di abuso, analoghe a quelle del ricorrente, potrebbe forse acquisire rilievo sul piano delle responsabilità e della possibile valutazione dei presupposti per l’ulteriore dilatazione dell’attività di controllo del territorio, ma non può costituire di per sé sola una circostanza idonea a provare l'abusività.
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora all’atto unilaterale d’obbligo del privato abbia fatto seguito l’espressa accettazione da parte del Comune (a mezzo di una delibera della Giunta comunale), si deve ritenere conclusa una convenzione urbanistica sussumibile nella categoria degli accordi tra privati e P.A. ex art. 11 della l. 241/1990, sottoposta, ove non diversamente previsto, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Il TAR ha specificato che le obbligazioni assunte del privato, in caso di suo decesso, transitano nel patrimonio degli eredi.
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Il TAR Veneto, in materia di convenzioni urbanistiche, ha affermato che l’art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda di condanna all’adempimento della prestazione principale e quella di condanna al pagamento della penale per inadempimento della stessa prestazione, ma non esclude che la parte possa domandare cumulativamente l’adempimento della prestazione principale e la corresponsione della penale se questa è stata stipulata per il danno da ritardo nell’adempimento della medesima.
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Il TAR Veneto ha affermato che la convenzione di lottizzazione – quale strumento eventuale di attuazione del PRG – deve essere intesa quale accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 l. 241/1990 in quanto espressione dell’esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto e in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri.
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Il TAR Veneto ha ritenuto legittimo – perché coperto da discrezionalità – l’operato di un Comune che deliberava l’approvazione di un piano di lottizzazione in conformità alla proposta che era stata fatta dai privati, ma prevedeva nello schema di convenzione delle clausole in parte difformi da quelle proposte dai privati stessi con riferimento, in particolare, al rapporto tra l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e il rilascio dei permessi di costruire per gli edifici privati.
Le osservazioni formulate dai privati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative: il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione dello strumento urbanistico.
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Nel caso di specie, il Comune e i privati, nello stipulare una convenzione di lottizzazione, individuavano per tutte le controversie che fossero insorte tra le Parti la competenza esclusiva del Tribunale civile di Padova.
Il TAR Veneto ha affermato che, in realtà, deve prevalere la giurisdizione esclusiva del G.A., tanto più che ci si può interrogare sulla competenza solo una volta individuato il giudice fornito di giurisdizione.
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Nel caso di specie il privato, senza ottenere alcun titolo edilizio, chiudeva il portico di un immobile soggetto a vincolo ambientale ex art. 142, co. 1, lett. a d.lgs. 42/2004.
Il TAR Veneto ha affermato che, con queste condizioni, l’ordine di demolizione o ripristino costituisce un atto vincolato, risultando a tali fini irrilevante la qualificazione dell’abuso.
Il TAR ha poi precisato che non poteva essere presentata una SCIA in sanatoria ex art. 37 T.U. edilizia, vertendosi in materia di variazioni essenziali ex art. 32 T.U. cit.
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Il Consiglio di Stato è granitico nell’affermare che le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da covid-19 dall’art. 182, co. 2 d.l. 34/2020, come convertito nella l. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto euro-unitario e, segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 dir. 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla P.A.
Nessun legittimo affidamento può ritenersi sussistente di fronte ad un atto con cui il Comune abbia inizialmente attestato l’avvenuta proroga della concessione, dato che quest’ultimo ha una valenza meramente ricognitiva, essendo l’effetto di cui si discute scaturito direttamente dalla legge.
L’ammortamento degli investimenti sostenuti dal concessionario dovrà, ove ne ricorrano i presupposti, costituire oggetto di considerazione in sede di indizione delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni, potendo essere supportato dal riconoscimento di un indennizzo in favore dei concessionari uscenti.
È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare, come richiede la Corte di giustizia dell’UE, la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, seguendo un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso.
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