Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile un ricorso per carenza d’interesse, per non aver il ricorrente ben specificato quale tipo di danno deriverebbe alla sua proprietà dall’attuazione degli strumenti urbanistici impugnati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che nell’ambito delle disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei P.U.A. o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, si distinguono le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di cd. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) e le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle N.T.A. del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza di canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.).
Nel primo caso si impone, in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Le norme della seconda ipotesi sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, dunque possono essere oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dall’art. 2043 c.c.
Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati; dal punto di vista dell’onere patrimoniale, il mero superamento del termine non integra, inoltre, piena prova del danno.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, affinché possa sorgere la responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo sono necessari: a) l’elemento oggettivo dell’illecito, ovvero la condotta antigiuridica (adozione di un provvedimento illegittimo); b) l’elemento soggettivo dell’illecito (dolo o colpa della P.A. intesa come apparato); c) il nesso di causalità materiale o strutturale; d) il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. chiarisce i presupposti che devono sorreggere la richiesta di risarcimento del danno nei confronti della P.A. derivante dal ritardo e/o da un provvedimento illegittimo
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha accolto l’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato da un’IPAB in merito alle istanze presentate dall’appaltatrice ai fini del riconoscimento della compensazione dei prezzi ex art. 1-septies d.l. 25 maggio 2021, n. 73 per i lavori eseguiti.
Il TAR ha offerto una pregevole ricostruzione di tale normativa sui prezzi d’appalto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 14 d.l. 669/1996 (“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”) si applica in caso di condanna della P.A. al pagamento di una somma predefinita, liquida ed esigibile.
È invece ammissibile un’azione di ottemperanza anche entro i 120 giorni, laddove si voglia portare ad esecuzione una sentenza del G.A. che non quantifica e liquida la somma dovuta dalla P.A. a titolo di risarcimento del danno, limitandosi ad accertare l’an debeatur e a dettare i criteri di liquidazione, rimettendone la concreta quantificazione, in prima battuta, all’accordo delle parti e solo in via succedanea alla determinazione giudiziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda alcuni noti principi che regolano la repressione degli abusi edilizi. In particolare, il Collegio ricorda che l’esatta quantificazione dell’opera abusiva e dell’area da acquisire, ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, deve avvenire necessariamente in sede di inottemperanza, non essendo vincolante la sua indicazione (o omessa indicazione) nell’ordine di demolizione; analogamente, il comando di rimessione in pristino non richiede il previo parere della C.E.C., dato che si tratta di un atto dovuto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, quando vi sono una pluralità di interventi edilizi su una stessa area, la natura e l’entità della trasformazione in tal modo apportata al territorio devono essere valutate in termini unitari, ovvero con riferimento alla totalità delle opere eseguite. In tal senso, la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere che sono state eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio non deriva da ciascun intervento singolarmente considerato, ma dai lavori complessivamente considerati nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che grava sul privato – e non sulla P.A. - l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia.
Tale prova deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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