Il TAR Veneto ricorda che l’inizio lavori sufficiente ad evitare la decadenza del titolo edilizio non può ritenersi integrato dalla mera predisposizione degli strumenti e materiali da costruzione (quale è la stipula del contratto per la fornitura di energia elettrica), ma deve manifestare chiaramente la volontà edificatoria: ad esempio, integra l’inizio lavori la realizzazione di elementi portanti, muri o il getto delle fondazioni dell’edificio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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È stato pubblicato in Gazzetta Uffuciale (Serie Generale n. 158 del 08.07.2024) il comunicato riferito al bando per la concessione di contributi ai Comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, ha reso noto che a decorrere dalle ore 12.00 del 16 settembre c.a. e fino alle ore 12.00 del 16 ottobre c.a. i Comuni possono presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive di cui all’art. 1, co. 26 l. 205/2017.
Nel comunicato si rinvengono tutti i riferimenti per i criteri di partecipazione al bando, la modalità di selezione e la destinazione delle risorse eventualmente assegnate.
Il T.A.R. Veneto delinea alcuni principi che si applicano alle convenzioni urbanistiche, soffermandosi sulla natura propter rem delle stesse e sull’esperibilità del rimedio ex art. 2932 c.c.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il privato deve quantomeno provare l’illogicità delle prescrizioni (di natura peraltro discrezionale) contenute in una scheda urbanistica, non potendo limitarsi ad affermarne l’illegittimità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce l’irrilevanza, ai fini della repressione dell’abuso edilizio, di una normativa urbanistica più favorevole al privato, mancando comunque la conformità alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell’abuso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge sarda che individuava il periodo di cacciabilità della tortora selvatica in maniera non rispettosa del perimetro fissato dall’art. 18 l. 157/1992.
La materia della caccia rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni. Tuttavia, tale potestà deve esercitarsi nel rispetto dei criteri fissati dalla l. 157/1992 in quanto espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, avente carattere trasversale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge sarda, secondo cui un Organo regionale avrebbe dovuto svolgere, nell’ambito del territorio della Sardegna, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato (CFS).
Risulta violata la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ambiente, laddove con il d.lgs. 177/2016 il legislatore nazionale aveva disposto l’assorbimento del CFS nell’Arma dei carabinieri, con l’attribuzione a quest’ultima delle relative funzioni (ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e loro spegnimento con mezzi aerei attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle specifiche funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Una sentenza del TAR Veneto dichiara la legittimità del provvedimento comunale di diniego del riesercizio di annullamento in autotutela di alcune S.C.I.A. edilizie, legittimanti la costruzione di un fabbricato a 4 piani in ZTO B, senza dar luogo alla demolizione d’ufficio di 2 piani, sopraelevati in deroga all’art. 8 d.m. 1444/1968.
Detta decisione si pone ad esito di un travagliato percorso amministrativo, costellato da numerose sentenze giurisdizionali, tra cui una della Corte Costituzionale ed un’altra della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, iniziato con una sentenza del medesimo TAR Veneto che ordinava al Comune di “adottare i necessari provvedimenti di ripristino, riguardo al rispetto dell’altezza dell’edificio”, riducendo da 4 a 2 piani un fabbricato residenziale costruito in applicazione del cd. terzo Piano Casa del Veneto (l.r. Veneto 32/2013) e delle N.T.A. del P.R.G. comunale in allora vigenti per il parametro dell’altezza.
Nonostante tale pronuncia, veniva, dapprima, rivendicato dal Comune lo spazio di autonomia decisionale in ordine all’annullamento dei titoli edilizi D.I.A./S.C.I.A., autoformatisi, rispetto al precetto autoritativo del G.A., dovendo tener conto dell’affidamento legittimo maturato in capo al costruttore, nonché degli altri interessi pubblici “flessibili”, con esclusione di ogni automatismo esecutivo alla demolizione, come sarebbe stato imposto dallo stesso G.A.
Veniva, così, riattivato il procedimento edilizio d’annullamento in autotutela dal Comune per il riesercizio dei suoi poteri di vigilanza edilizia sulle D.I.A./S.C.I.A. rilasciate.
Nel frattempo, era stata interessata anche la Cassazione a Sezioni Unite, che confermava lo spazio istituzionale di autonomia decisoria di esecuzione, riservato al Comune nell’intero contenzioso, pur a seguito di un ordine giurisdizionale con demolizione coattiva da parte del TAR Veneto. Così veniva dichiarato che non era stato invaso il potere discrezionale riservato, ex lege, al Comune di valutare gli interessi pubblici “flessibili”, non valutati dal primo G.A.
In questo quadro si concludeva l’avviato procedimento in autotutela con un provvedimento di diniego, valutando il Comune gli interessi pubblici, concreti ed attuali e comparandoli con quelli contrapposti del privato vicinante alla demolizione nonché con l’affidamento legittimo sulla liceità dei titoli edilizi, insorto a favore del costruttore.
Il TAR Veneto, con la sentenza qui commentata, ha rigettato il proposto ricorso del confinante avverso il diniego di annullamento in autotutela, ritenendo che sussistano interessi “flessibili” pubblici, attuali e concreti che giustifichino il diniego comunale di riesercizio dell’annullamento in autotutela dei titoli edilizi-S.C.I.A. e, quindi, di non ordinare la demolizione, poiché:
a) nessun beneficio concreto, all’attualità, il confinante potrebbe trarre dalla riduzione in altezza dell’immobile del fabbricato a 4 piani, come debitamente accertato dal Comune nel procedimento di riavvio del potere in autotutela, con perizie tecniche congruamente espletate sul diritto di vista o panoramicità ovvero sull’ombreggiamento con riduzione di luce sull’immobile del ricorrente;
b) l’edificio di 4 piani del controinteressato, non ha comportato alcun irreversibile sconvolgimento dell’assetto edilizio attuale, rimasto a 4 piani d’altezza massima, per la zona urbanistica intensiva Z.T.O. B, in cui il fabbricato era sito;
c) né la sopraelevazione contestata dei 2 piani della stessa costruzione contrastava con la ratio della normativa sul piano casa del Veneto exr. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., né con la l.r. Veneto 14/2017 sul contenimento del consumo del suolo, né con la l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050, né con la legge statale di definizione dell’intervento di demo-ricostruzione, attualmente vigente, di cui all’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001, come aggiornato dal d.l. 50/2022;
d) è rilevante l’affidamento incolpevole, ingenerato nel costruttore, in ordine alla legittimità e stabilità del suo titolo edilizio, autoformatosi con le diverse S.C.I.A./D.I.A. edilizie, presentate nel periodo dal 2014 al 2015, ultimando i lavori conclusi al grezzo nel 2016.
Legittima si configura l’azione comunale amministrativa, intrapresa e conclusa, senza alcuna applicazione, astratta ed automatica dell’ordine giudiziale del TAR di demolizione ai fini del ripristino della mera legalità, ma in corretta e legittima valutazione amministrativa degli interessi “flessibili” pubblici e concreti, non esaminati dal G.A., presenti in un quadro di coerenza urbanistica valutata, all’attualità nonché di prevalenza dell’affidamento legittimo, insorto nel privato costruttore, che aveva a costruire confidando su titolo legittimo (S.C.I.A.).
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la realizzazione di un bagno accessibile anche alle persone affette da disabilità è dovuta per il solo fatto di essere un locale aperto al pubblico, anche se esso non è soggetto alle disposizioni sul collocamento obbligatorio e si tratti del bagno destinato ai dipendenti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’ampliamento fino a 800 mc previsto per le case di abitazione in zona agricola può essere utilizzato una sola volta, non essendo al contrario possibile frazionare l’unità immobiliare così ottenuta per poter moltiplicare le possibilità di ampliamento. In altre parole, il Giudice ha rigettato l’idea di applicare l’ampliamento di cui all’art. 44, co. 5 l. R.V. n. 11/2004 ad un ampliamento già assentito ai sensi di tale disciplina.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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