Il TAR Veneto rileva che la perizia di stima è frutto di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per ragioni di illogicità e irragionevolezza, oltre che per ragioni legate alla congruità dell’istruttoria.
In particolare, il Giudice evidenzia che il valore di mercato deve includere il costo sostenuto per le opere abusive, non essendo lo stesso escluso dalla norma, e in quanto trattasi dell’attività oggetto di valutazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che il fatto che l’abuso edilizio sia costituito da imbarcazioni non esclude una sua rilevanza paesaggistica, trattandosi comunque di un aumento di superficie e volume che incide sul carico urbanistico e sull’ambiente.
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Con un poker di decreti del 2 luglio 2024 pubblicati in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 161 dell’11.07.2024, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità dei seguenti eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione del Veneto:
1) piogge persistenti del 22 novembre 2022 (decreto consultabile al link
L’art. 49, co. 1 del Codice della navigazione, rubricato Devoluzione delle opere non amovibili, afferma: «Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato».
La Corte di giustizia dell’UE, nel riconoscerne la compatibilità con il diritto euro-unitario, ha affermato che quest’ultimo non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione.
Nel giudizio italiano che ha dato luogo alla pronuncia in sede di rinvio pregiudiziale, il principio in parola è stato applicato anche se i manufatti eretti erano facilmente amovibili.
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Il TAR Veneto ribadisce che il potere di pianificazione urbanistica in capo al Comune è ampiamente discrezionale, potendo essere espresso senza una motivazione specifica, salvo sussistano affidamenti qualificati del privato (nel caso di specie non rinvenuti).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea ancora una volta che le scelte discrezionali in materia urbanistica richiedono una specifica motivazione solo se sussiste un affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi intercorsi tra privati e Comune, ovvero annullamenti di titoli edilizi, o un’aspettativa legata alla disciplina urbanistica previgente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la mera adozione di una variante generale al P.I. non rende improcedibile il ricorso proposto avverso il PAT, in quanto quest’ultimo orienta e determina i contenuti del Piano degli Interventi quale strumento urbanistico operativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva dapprima che, nell’ipotesi di richiesta di ripetizione dell’indebito contributo da parte di AVEPA, questa non è dovuta se vi è stato un errore dell’Autorità erogante non riconoscibile dall’agricoltore; poi però precisa che se i dati che hanno fondato tale errore provengono dall’agricoltore medesimo, egli avrebbe potuto – e dovuto – rilevarlo, con conseguente debenza della restituzione.
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Il TAR Veneto elenca alcuni principii in materia di voci di danno risarcibili al privato, da parte dell’Amministrazione, in ipotesi di provvedimento illegittimo: in particolare, ha ritenuto non provato il nesso eziologico tra il provvedimento impugnato (sospensione della variante al PUA) e i tributi versati, né con le spese per le prestazioni professionali sostenute e i maggiori costi per le opere di urbanizzazione, ritenendoli costi che il privato avrebbe comunque sostenuto anche in assenza della sospensione.
Al contrario, il Giudice ha ritenuto risarcibile il danno derivante dalla stipula della polizza fideiussoria connessa alla Variante al PUA poi sospesa, contratta in ragione della convenzione di lottizzazione mai firmata a causa della sospensione.
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Nella seduta del 10.07.2024, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge C.1946, rubricato “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, che si allega.
Ora il testo passerà all’esame del Capo dello Stato per la promulgazione, oppure per il rinvio alle Camere.
Si segnala in particolare l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. Alcuni commentatori però hanno osservato che una parte delle condotte che erano punite dall’abuso d’ufficio – nello specifico, la distrazione da parte del pubblico funzionario di denaro o altra cosa mobile altrui dallo scopo cui la legge li destinava – risulta comunque penalmente rilevante, ai sensi del neo-introdotto art. 314-bis c.p. Altri commentatori temono che l’abrogazione dell’abuso d’ufficio possa comportare interpretazioni (ancor più) estensive del reato di corruzione, il cui regime sanzionatorio è molto più grave.
Si segnala altresì la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p. (specificando, tra le altre cose, che il reato dev’essere compiuto “utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti”).
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