Il TAR Veneto ha ritenuto legittimo un PdC in deroga utilizzato solo al fine di destinare una porzione dell’area privata di proprietà del privato ad un uso pubblico (portico, marciapiede e parcheggio), il quale assentiva altresì un intervento di sopraelevazione in deroga alle altezze massime previste per la zona, deroga ancorata però alle norme sul Piano Casa.
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Nel caso di specie, il privato impugnava il PdC in sanatoria rilasciato al vicino, affermando che, diversamente da quanto indicato nel titolo edilizio del 2014 e dal PdC in sanatoria del 2022, che danno conto di una quota del piano terra pari a zero, la documentazione fotografia evidenzia che la quota è invece di circa 50/60 cm più alta rispetto all’attuale marciapiede.
Il TAR Veneto ha respinto tale motivo di ricorso, sostenendo che un’eventuale marginale differenza di quota rispetto al marciapiede non costituisce motivo di illegittimità della sanatoria.
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Il TAR Veneto ha affermato che ai sensi dell’art. 27, co. 2 d.P.R. 380/2001, anche per le opere sottoposte al regime della SCIA, ove in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia, è prevista la riduzione in pristino. La sanzione pecuniaria si può applicare solo in caso di abuso meramente formale.
Con l’entrata in vigore del T.U. edilizia, contenente disposizioni costituenti principi fondamentali della materia, le disposizioni previgenti regionali sono divenute inapplicabili, ove con essa contrastanti. Deve, dunque, trovare applicazione la disciplina dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, che prevale sull’art. 91 l.r. Veneto 61/1985, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, co. 3 d.P.R. cit.
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Con la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2025, n. 2 (pubblicata in G.U., Serie Generale n. 40 del 18.02.2025), si sono offerti chiarimenti in materia di applicazione da parte delle PP.AA. del reg. (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 dicembre 2024 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 40 del 18.02.2025), è stata approvata l’assegnazione di contributi ai Comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive.
Nel caso di specie, il Comune spiccava un’ordinanza di demolizione per l’edificazione di un’abitazione in zona vincolata e senza alcun titolo edilizio.
Il privato invocava l’art. 54 cod.pen. (Stato di necessità), quale causa di giustificazione dovuta allo stato di necessità abitativo, inerente alle sue peculiari condizioni personali e familiari.
Il TAR Veneto ha respinto il motivo di ricorso, affermando come non venisse in rilievo alcuna punibilità personale, bensì la sanzione ripristinatoria reale, che prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa o dall’eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell’illecito.
L’eccezione del privato è più interessante di quel che sembra, perché secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza penalistica, le cd. scriminanti – qual è lo stato di necessità – rendono lecita la condotta rispetto all’intero ordinamento giuridico (senza che rilevi l’elemento soggettivo dell’agente, poiché le scriminanti operano in maniera oggettiva).
E in effetti, la Corte di cassazione penale risolve il problema escludendo (pressoché in radice) l’applicabilità dello stato di necessità (abitativa) nei confronti degli abusi edilizi, per mancanza del requisito dell’inevitabilità del pericolo.
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Il TAR Veneto ha affermato che la presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non rende inefficace la pregressa ordinanza di demolizione, ma determina una mera sospensione della sua efficacia con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.
Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell’efficacia dell’ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 d.P.R. cit.
Qualora la sanatoria sia rigettata e il privato impugni tale diniego, nelle more del giudizio non si prolunga la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione.
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Il TAR Veneto ha affermato che non può incidere sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione la dedotta risalenza delle opere, trattandosi di provvedimento necessitato, ancorato ai rigidi presupposti normativi dell’abusività dell’opera, non risultando quindi il decorso del tempo idoneo a radicare in capo al privato un affidamento circa la permanenza dei manufatti, non essendo necessario dunque che il Comune adduca in aggiunta in motivazione le ragioni di interesse pubblico alla rimozione.
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Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso un’ordinanza di demolizione, notificato posteriormente alla presentazione di istanza di accertamento di conformità delle opere ex artt. 36 e 37 T.U. edilizia.
Il TAR ha allo scopo richiamato l’orientamento – che sembrava superato – secondo cui l’intervenuta presentazione della domanda di sanatoria per le opere oggetto di demolizione rende inefficace la sanzione urbanistica. Il Comune si deve, infatti, pronunciare sulla domanda di sanatoria, con la conseguenza che, ove l’istanza sia accolta, rimarrà definitivamente inoperante l’ingiunzione demolitoria e l’eventuale, successiva, acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, mentre, per il caso di rigetto della domanda, il Comune dovrà provvedere all’adozione di una nuova sanzione urbanistica.
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Il TAR Veneto ha giudicato legittimo l’operato di un Comune che, determinatosi per l’annullamento in autotutela di un PdC con la relativa autorizzazione paesaggistica, emanava un previo ordine provvisorio di non eseguire i lavori, volto in definitiva a preservare l’integrità di un’area caratterizzata da spiccati elementi storico-identitari e paesaggistici del territorio comunale.
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