Il TAR Veneto ha affermato che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di PdC in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione di cui all’art. 10-bis l. 241/1990, in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e dunque della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il privato otteneva un permesso di costruire per la demo-ricostruzione con ampliamento ai sensi del Piano Casa di un edificio, beneficiando dell’ampliamento di volumetria e delle deroghe ad altezza massima e distanza dai confini ivi previste.
Il TAR Veneto ha affermato che il privato non poteva beneficiare anche della riduzione del costo di costruzione in misura pari al 50% prevista dall’art. 13 l.r. Veneto 32/2013, in quanto tale fattispecie e quella regolata dall’art. 7 l.r. Veneto 14/2009 sono tra loro alternative e, comunque, non sovrapponibili.
Il beneficio di cui all’art. 13 l.r. Veneto 32/2013 è riservato alle nuove costruzioni, non alle demo-ricostruzioni come nel caso di specie.
Il privato replicava di aver fatto ricorso al Piano Casa solo in via residuale e, quindi, avendo utilizzato principalmente le facoltà costruttive ordinarie di PRG, avrebbe ora diritto all’applicazione del regime contributivo previsto per i nuovi edifici dall’art. 13 cit. per tutto il volume consentito dal PRG.
Il TAR ha respinto anche questa censura.
L’intervento edilizio è in sé unitario e non può essere scomposto e riqualificato dal privato a proprio piacimento per poter beneficiare sia delle agevolazioni previste per gli interventi di demo-ricostruzione con ampliamento, sia di quelle previste per quelli di nuova edificazione. Gli ampliamenti consentiti dal Piano Casa non sono individuati in percentuali fisse, bensì in percentuali massime: il che significa che, in applicazione del Piano Casa, pur essendovi una previsione massima di ampliamento sul piano teorico-astratto ad es. del 70%, ben possono e potranno essere realizzati dal punto di vista concreto-applicativo ampliamenti nettamente inferiori a questa percentuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che, come precisato dalla Regione del Veneto nella circolare n. 1 del 13.11.2014, pubblicata nel B.U.R. n. 111 del 20.11.2014, gli incrementi volumetrici realizzabili ai sensi della l.r. Veneto 14/2009 sul cd. Piano Casa non sono cedibili.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9, co. 8-bis l.r. Veneto 14/2009, secondo cui gli interventi con Piano Casa possono derogare alle altezze massime previste dal d.m. 1444/1968.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Anche in un’altra sentenza il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9, co. 8-bis l.r. Veneto 14/2009, secondo cui «al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente».
La norma ha portata derogatoria rispetto alle previsioni sulle altezze degli edifici previste dal d.m. 1444/1968, il quale nell’art. 8, per la Zona B (di cui al caso di specie), prevede che «l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all’art. 7».
Quindi la citata legge regionale consente una deroga temperata al citato d.m. 1444/1968, nel senso di consentire di realizzare edifici più alti di quelli «preesistenti e circostanti» (da intendersi quindi come edifici vicini a quello da erigere o ricostruire), ma con il limite dell’incremento massimo del 40% dell’«edificio esistente» (da intendersi come l’edificio da ampliare).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che un immobile in oggetto è abusivo, anche parzialmente, è sottratto all’ambito di applicazione del Piano casa, in base all’art. 9, co. 1, lett. e l.r. Veneto 14/2009. Secondo tale norma, in particolare, l’abuso anche parziale è ostativo al riconoscimento, in favore dell’immobile che ne è affetto, dei benefici premiali della legge sul Piano casa, la quale comunque, conformemente alla sua ratio di stimolo all’economia e di miglioramento della qualità abitativa, non può essere utilizzata dal privato per procedere alla sanatoria di abusi preesistenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto, dopo aver dato atto del proprio revirement giurisprudenziale, ha affermato che è maggiormente aderente al dettato normativo e alla ratio del Piano Casa (anche alla luce delle circolari interpretative emanate dalla Regione e dei rapporti con la l.r. Veneto 14/2019) un’interpretazione dell’art. 3, co. 2 l.r. Veneto 14/2009 che ammetta il cumulo tra volumetria residua di piano e gli incrementi volumetrici previsti dalla disciplina speciale.
Il TAR ha precisato che, nel caso di specie, la parte dell’edificio occupata dal vano dell’ascensore, che rientra tra i vani tecnici, deve essere escluso dal calcolo della volumetria, non generando autonomo carico urbanistico, ed è funzionale a superare le barriere architettoniche.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ricordato che le deroghe previste dalla l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., cd. Piano Casa, non sono utilizzabili se prima non sia utilizzata l’intera volumetria prevista dal PRG; detto in altri termini, la legge regionale sul Piano Casa consente l’ampliamento dell’immobile esistente solo se non è possibile realizzare l’ampliamento utilizzando le ordinarie previsioni del piano regolatore.
Il TAR ha aggiunto che questo principio, originariamente elaborato in via pretoria, è oggi consacrato ed esplicitato nell’art. 11 l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di un permesso di costruire in deroga, secondo lo schema esemplificato dall’art. 14 d.P.R. 380/2001, la previa delibera del Consiglio comunale è un atto endoprocedimentale, come tale impugnabile unitamente al provvedimento conclusivo, salve ovviamente le ipotesi in cui, trattandosi di un parere vincolante, esso sia negativo e determini quindi, per l’interessato, un vero e proprio arresto procedimentale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il ricorrente si lamentava di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento volto ad attribuire al vicino un PdC in deroga, quest’ultima consistente nel poter destinare una porzione dell’area del vicino stesso ad un uso pubblico: invocava allo scopo l’art. 14, co. 2 d.P.R. 380/2001, secondo cui “dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Il TAR Veneto ha respinto il motivo di ricorso.
La deroga allo strumento urbanistico non comportava alcun intervento edilizio sul fondo del ricorrente, che non era qualificabile come “interessato”, sicché allo stesso non era dovuta la comunicazione di avvio del procedimento.
Il vero motivo di doglianza del ricorrente era la sopraelevazione autorizzata al vicino, sforando le altezze massime dello strumento urbanistico, ma tale deroga era motivata con le norme del Piano Casa, non del PdC in deroga.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti