Il TAR Veneto lascia intendere che il mancato pagamento dei diritti di segreteria non comporta l’irricevibilità di una pratica edilizia (nel caso di specie, una CILA), ma meramente l’obbligo per il Comune di sollecitare il pagamento e, eventualmente, procedere alla riscossione coattiva della somma.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la mancata comunicazione al Prefetto dell’ordinanza contingibile e urgente (prevista dall’art. 54 T.U. Enti Locali) non costituisce vizio invalidante del provvedimento medesimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha offerto utili princìpi in merito, a partire dall’art. 84 d.lgs. 159/2011.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (cd. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.
1. La P.A. può fornire interpretazioni autentiche?
2. Sulla nullità delle clausole convenzionali
3. Quali obblighi permangono dopo la scadenza di un PUA?
4. Esiste un obbligo di costituzione di un consorzio urbanistico?
5. PUA presentati dalla maggioranza qualificata dei proprietari
6. Esproprio in caso di unico proprietario lottizzante
7. Scadenza del PUA e svicolo della polizza
8. Chi sono i proprietari dissenzienti in caso di PUA con unico proponente?
9. PUA scaduto e ripianificazione dell’area
10. Sulla natura del permesso di costruire convenzionato
11. Consorzio di comparto urbanistico
12. Gli accordi urbanistici ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004
13. PUA e discrezionalità amministrativa
14. Da quando decorre il termine di 10 anni di efficacia di un PUA?
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2. Titolo edilizio per gli interventi ai sensi del cd. Superbonus
3. Termine per il controllo ordinario del Comune sulla SCIA edilizia
4. Istanza di PdC, termini procedimentali e formazione del silenzio-assenso
5. Silenzio-assenso e diniego espresso sull’istanza di PdC
6. Titolo edilizio e la distanza di 3 metri prevista dall'articolo 907 del codice civile
7. Principii in materia di CILA
8. Silenzio-assenso su istanza di PdC
9. Il vincolo idrogeologico osta alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire
10. Silenzio del Comune sull’istanza di PdC in sanatoria
11. Doppio diniego di PdC
12. Motivazione difettosa del diniego di PdC
13. Annullamento giudiziale del permesso di costruire e SCIA in corso d’opera
14. Annullamento giudiziale del permesso di costruire
15. Competenza ad emanare il permesso per la ricostruzione di edifici
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È infatti radicalmente nullo (per carenza del potere amministrativo) il provvedimento che dichiari irricevibile una CILA, poiché trattasi di un potere non tipizzato; ricorda il Giudice che la CILA è un titolo intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA, non potendosi quindi applicare tout court la disciplina relativa a quest’ultima.
In ogni caso, il TAR ricorda l’applicabilità, anche a tale titolo edilizio, dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 in materia di vigilanza e sanzione contro gli abusi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in tema di annullamento d’ufficio di un PdC ex art. 21-nonies l. 241/1990, il superamento del termine ragionevole (attualmente, non oltre 12 mesi) deve ritenersi consentito solo nei seguenti casi:
a) nel caso in cui la falsa attestazione, inerente ai presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive), nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale;
b) nel caso in cui l’acclarata erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) alla P.A., ma esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte, nel qual caso si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco.
Pertanto, non ogni falsità, incompletezza, omissione, errore, imprecisione nella redazione delle istanze, degli elaborati progettuali o nell’interpretazione delle norme che presiedono alla determinazione dei parametri rilevanti ai fini della verifica della conformità di un progetto alla normativa urbanistico-edilizia può essere valorizzata ai fini del legittimo esercizio dell’autotutela oltre il termine previsto. Occorre, invece, che sussista una falsa rappresentazione dei fatti idonea ad indurre in errore la P.A., ossia una rappresentazione di fatti divergente dalla realtà (quindi falsa, o anche solo parziale) di cui la P.A. non possa avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, nel contesto di una controversia ove si discuteva della presunta abusività di un edificio, che il privato dichiarava essere ante 1967, ha affermato che merita considerazione la presentazione di una DIA avvenuta nel 2006, sia per il suo contenuto, il quale denota assoluta coerenza nelle dichiarazioni rese dal privato al Comune nel corso del tempo, sia per il mancato esercizio dei poteri di controllo e inibitori da parte del Comune stesso che hanno ingenerato un affidamento incolpevole nel proprietario.
Tale carattere deve essere escluso nel caso di un immobile abusivo non assistito da alcun titolo, ma può invece ammettersi laddove questo vi sia e possa legittimamente radicare il convincimento della regolarità delle opere eseguite.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, in questa occasione, ha affermato che la rotazione di un fabbricato – in sede di sua ricostruzione a seguito di crollo – non costituisce variazione essenziale ma mera parziale difformità. Altrettanto costituisce parziale difformità l’utilizzo di materiali diversi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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