Il TAR Veneto ha affermato che la distinzione tra attività commerciale e turistico-ricettiva è propria della legislazione sul punto: in tema di destinazioni d’uso, infatti, l’art. 23-ter, co. 1 d.P.R. 380/2001 individua più categorie funzionali: “a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale”; nello stesso senso dispone anche l’art. 42-bis, co. 1 l.r. Veneto 11/2004.
Pertanto, la modifica di destinazione d’uso da «direzionale» ad «alberghiera» non può essere assimilata, ai fini della specifica previsione per gli spazi da destinare a parcheggio, ad una da «direzionale» a «commerciale».
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto ex art. 76, ult. co. l.r. Veneto 61/1985: “In ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Sindaco è autorizzato a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore”.
Tale norma configura una particolare ipotesi di ristrutturazione edilizia e consente la ricostruzione del fabbricato diruto in deroga alla previsione delle norme urbanistiche sopravvenute, avendo il legislatore ritenuto che, ove si verifichino eventi eccezionali o cause di forza maggiore, poiché il crollo del fabbricato non è imputabile al privato, debba essere data prevalenza – tra gli interessi in conflitto – a quello del proprietario che a causa di siffatti eventi eccezionali abbia subito la distruzione del proprio immobile.
Affinché la norma possa trovare applicazione è, tuttavia, necessario che possa essere accertata la preesistente consistenza dell’immobile distrutto.
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Il TAR Veneto ha affermato che il dies a quo per l’impugnazione del titolo edilizio del vicino si determina in base alla piena conoscenza della lesività degli atti da parte del ricorrente, concetto che si traduce nella percezione degli elementi essenziali che evidenziano la lesività delle proprie posizioni giuridiche tutelabili in sede giurisdizionale.
La conoscenza del provvedimento idonea a far decorrere il termine ai fini dell’impugnazione non implica necessariamente un’approfondita consapevolezza di ogni aspetto dell’atto impugnato, poiché il ricorrente può integrare successivamente il proprio ricorso con motivi aggiunti, derivanti dalla conoscenza di nuovi elementi, entro un ulteriore termine decadenziale.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che lo stato legittimo delle preesistenze edilizie ai sensi dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 – come modificato dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024) – non può estendersi alle opere meramente rappresentate nell’elaborato grafico prodotto a corredo del titolo edilizio per altre e diverse opere.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che ai fini della collocazione di pannelli fotovoltaici su di un immobile ubicato entro il vincolo paesaggistico, sia quale bellezza panoramica ai sensi dell’art. 136, co. 1, lett. d d.lgs. 42/2004, sia quale complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ai sensi della precedente lett. c, occorre il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Quest’ultima non occorre con riferimento ai vincoli di cui alla lett. c cit., ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 5 d.lgs. 28/2011. Si segnala che la norma da ultimo citata risulta oggi abrogata, ma se ne rinviene una di analogo tenore all’art. 7, co. 6 d.lgs. 190/2024.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 20, co. 3 del Codice della strada definisce un preciso obbligo, ex lege, disponendo che “nei centri abitati … l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m”, in modo da garantire pienamente una situazione di sicurezza della viabilità pedonale rispetto alla strada carrabile.
Questa norma, essendo rubricata “Occupazione della sede stradale”, implica che la disciplina dettata attiene non solo all’area strettamente stradale, ma anche le sue strette pertinenze, tra le quali, in primo luogo, i marciapiedi che debbono sussistere (a prescindere dalla proprietà pubblica o privata), per la fascia di 2 metri, con creazione di servitù ex lege, con necessaria collocazione in adiacenza ed in parallelo alla sede stradale.
Nel caso di specie, la P.A. aveva ravvisato, nonostante l’esistenza del passaggio pedonale interno ad un fabbricato, cd. portico, un pericolo a causa della collocazione a filo strada di alcune fioriere, che delimitavano l’attività di ristorazione del privato, impeditive del passaggio dei pedoni.
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.O. conoscere dei provvedimenti sanzionatori avverso l’abusiva occupazione dei marciapiedi ai sensi dell’art. 20 del Codice della strada, sia quanto alle sanzioni principali pecuniarie, sia quanto a quelle accessorie consistenti nella rimozione degli ingombri.
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L’art. 13-ter, co. 5 dell’All. 2 al d.lgs. 104/2010 (c.p.a.) – nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 1, co. 813 l. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) – afferma che indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi dell’art. 13-ter cit. può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’attuale dettato della norma trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025.
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Con il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 12 marzo 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 67 del 21.03.2025) è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento di prolungata presenza di mucillagine ed elevate temperature verificatosi nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024 nei territori della Regione Veneto. Il decreto è disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-21&atto.codiceRedazionale=25A01721&elenco30giorni=true.
Con la l. 20 marzo 2025, n. 31 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 69 del 24.03.2025), entrata in vigore il 25.03.2025, è stato convertito in legge il d.l. 3/2025, che attualmente reca misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell’ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico nazionale.
La legge di conversione è disponibile al seguente link:
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