Il TAR Basilicata ha affermato che sussiste, ai sensi dell’art. 29 l. 1766/1927, la giurisdizione dei Commissari per la liquidazione degli usi civici in relazione a tutte le controversie relative all’accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di uso civico; sussiste quella del G.O. nei casi in cui a valle di tale procedimento sussistano questioni di tipo paritetico, in ordine ad esempio all’individuazione dei soggetti tenuti all’adempimento di una prestazione pecuniaria, già computata in esito alla conclusione del procedimento di affrancazione; mentre sussiste quella del G.A. qualora il rapporto pubblicistico in contestazione non riguardi ex professo, ma solo incidenter tantum la liquidazione, valutazione e l’accertamento degli usi civici, oppure si tratti di contestare ex ante la legittimazione procedimentale dell’Autorità procedente.
Nel caso di specie, il TAR ha affermato la giurisdizione speciale commissariale per la controversia in cui il privato deduceva la violazione dei propri diritti di enfiteuta e legittimo possessore di un fondo, contestandone il diritto di proprietà del controinteressato basato su una determinazione regionale concernente la legittimazione e contestuale affrancazione di alcune aree del demanio civico comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Basilicata ha affermato che, nel caso in cui la P.A. emetta un’ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentir negare la demanialità del bene e accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del G.O., in quanto non investe vizi dell’atto amministrativo, ma ha per oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto soggettivo, il diritto di proprietà, dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro Ente pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Basilicata ha affermato la competenza del Dirigente comunale a disporre la decadenza della subconcessione di immobili, inizialmente disposta con una delibera di Giunta comunale del 1998.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 34-bis, co. 6 d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia) limita la correlazione tra giudizio amministrativo avverso la interdittiva antimafia e la misura preventiva del controllo giudiziario esclusivamente al momento genetico-applicativo di quest’ultima, senza espressamente condizionarne la vigenza alla perdurante pendenza del primo. Pertanto, pur essendovi una loro iniziale implicazione, i due procedimenti possono avere un autonomo sviluppo, anche perché la misura preventiva assolve alla sua funzione preventivo-risanatrice anche laddove il giudizio amministrativo di impugnazione si sia risolto in senso negativo per l’impresa ricorrente.
Anche a seguito della modifica dell’art. 92, co. 2-bis Codice antimafia avvenuta nel 2021, che ha previsto l’obbligo di una tempestiva comunicazione al soggetto interessato di inizio del procedimento di adozione della interdittiva antimafia, permangono significative limitazioni alla partecipazione della parte privata connesse, da un lato, all’esigenza di celerità e indifferibilità dell’azione preventiva, dall’altro, alla necessità di omettere tutti gli elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ed eventuali indagini coperte da segreto investigativo.
Ai sensi dell’art. 93 Codice antimafia, l’audizione del soggetto interessato rappresenta una facoltà del prefetto, rimessa a sue valutazioni prudenziali che risentono dei limiti generali individuati dal precedente art. 92, co. 2-bis.
Il licenziamento di dipendenti pregiudicati non costituisce sufficiente misura di garanzia di trasparenza e legalità, ove si consideri che l’ingerenza mafiosa può agevolmente persistere tramite forme di pressione e di controllo che prescindono dalla presenza nell’organico della società di soggetti referenti e organici al clan.
La diretta interferenza tra i provvedimenti interdittivi e le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis Codice antimafia rende del tutto legittimo e comprensibile che il giudice amministrativo, nel valutare tutti gli elementi per apprezzare la sussistenza della infiltrazione, prenda in considerazione – pur nell’osservanza dei limiti cognitori propri del giudizio impugnatorio sull’atto – anche le valutazioni poste dal giudice della prevenzione penale a fondamento del rigetto del controllo giudiziario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che le scelte di pianificazione urbanistica sono connotate da ampia discrezionalità e sono quindi insindacabili nel merito, salvo che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. Una motivazione rafforzata è dovuta solo quando ricorrono particolari evenienze.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la motivazione dell’atto amministrativo non richiede, a pena di illegittimità, un’analitica confutazione delle controdeduzioni portate dal privato in sede di partecipazione al procedimento amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato la legittimità dell’ordinanza con la quale era ingiunto al privato di provvedere a propria cura e spese alla demolizione dei cancelli e delle opere murarie di recinzione e chiusura della strada pubblica, con ripristino dello stato dei luoghi, ordinanza motivata sulla riconosciuta rilevanza pubblica della strada interessata dagli interventi edilizi di montaggio di cancelli sui muretti e recinzioni metalliche, ritenuti dal Comune in grado di comprometterne la fruibilità da parte della cittadinanza e dei residenti, nonché sull’abusività dei suddetti interventi, siccome sprovvisti di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistico-ambientale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato un’ordinanza di demolizione per difetto d’istruttoria e di motivazione, per non essersi il Comune avveduto che la prescrizione della Soprintendenza del 2009 asseritamente violata era stata superata dalla stessa P.A. (rendendola ineseguibile ed inesigibile) prima dell’adozione dell’ordine a demolire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Segnaliamo questa recente sentenza del TAR Lazio in materia di punteggi a una offerta tecnica di un appalto che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale. La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’Ente è coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. La verifica del rispetto del vincolo di territorialità non può prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa, non essendo a tal fine sufficiente la mera disponibilità (per tale, anche potenzialmente fittizia) della stessa.
Il particolare regime della necessaria territorialità delle licenze del servizio di noleggio con conducente (NCC) non viola le regole di diritto eurounitario, atteso che l’art. 49 TFUE, che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all’altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative, le quali si limitano a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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