Nel caso di specie, il privato invocava il Piano casa per giustificare il superamento dei limiti di altezza massima previsti dal PRG in Zona D.
Il TAR Veneto ha disatteso l’eccezione, risalendo alle origini del detto limite.
A prescindere dal fatto che la costruzione in deroga dovrebbe essere supportata dalla sussistenza di un interesse pubblico, il TAR ha negato di poter applicare l’art. 14 d.P.R. 380/2001, o il precedente art. 2-bis: il d.m. 1444/1968 rimanda agli strumenti urbanistici la fissazione dei limiti massimi di altezza in Zona D, cosicché essi devono essere ritenuti inderogabili.
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Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 83, ult. co. l.r. Veneto 61/1985, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti o di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, il costo di costruzione, calcolato sulla base di una stima analitica, dei lavori rispettivamente, ai sensi dell’art. 6, ult. co. o dell’art. 10, co. 2 l. 10/1977, non può superare quello stabilito annualmente con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 6, co. 1 l. cit.
Tale disposizione, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e non penalizzare gli interventi di ristrutturazione edilizia, pone un tetto all’importo del costo di costruzione parametrato al solo costo dei lavori, che spesso per tale tipologia di interventi edilizi è di rilevante entità, e nel perseguire tale finalità, come risulta dal suo stesso tenore letterale, trova applicazione per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, indipendentemente dal tipo di destinazione degli edifici oggetto dell’intervento, e deve ritenersi tutt’ora vigente, in quanto non è abrogata in modo espresso, né può ritenersi abrogata in modo implicito, dato che non si pone in una relazione di incompatibilità rispetto alla normativa regionale e statale di principio successivamente intervenuta.
Anzi, riguardo a quest’ultima, l’art. 16, co. 10 d.P.R. 380/2001, stabilisce che al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia i Comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6 art. cit., rendendo incontrovertibile la compatibilità della normativa regionale con quella statale ad essa sopravvenuta.
Il costo di costruzione relativo agli interventi relativi alla ristrutturazione, indipendentemente dalla destinazione degli edifici, si deve calcolare in misura percentuale sul costo di costruzione risultante da computo metrico estimativo, ma nella maggior parte dei casi il contributo deve essere calcolato in base all’importo relativo agli interventi di nuova costruzione, in quanto l’importo del computo metrico in genere è di entità superiore.
La norma è indifferente all’eventuale maggior carico urbanistico generato dall’intervento edilizio, perché esso è compensato dal pagamento degli oneri tabellari di urbanizzazione, primaria e secondaria.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’ammonimento è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali. In ragione del fatto che il procedimento amministrativo di cui all’art. 8 d.l. 11/2009 si muove su un diverso piano (cautelare e preventivo) da quello del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un’imputazione per il reato di stalking, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato.
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Il TAR Catania ha affermato che qualora la P.A., nell’adozione di un nuovo provvedimento a seguito di ordinanza cautelare propulsiva (cd. remand cautelare), manifesti in maniera espressa e inequivoca che tale determinazione sia il frutto di una nuova e autonoma volontà di provvedere sulla vicenda sub iudice (e non mera esecuzione a quanto statuito nell’ordinanza cautelare) sarà possibile qualificare quest’ultima come nuovo provvedimento amministrativo, sostitutivo del precedente, con conseguente cessazione della materia del contendere ovvero improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse, a seconda se il nuovo atto abbia contenuto satisfattivo o no della pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente.
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 105, co. 1 c.p.a., nella parte in cui prevede che il giudice d’appello rimetta la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente.
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Il TAR Veneto ha affermato che la giurisprudenza consolidata non riconosce il diritto al risarcimento del danno a seguito dell’annullamento dell'atto amministrativo per meri vizi di forma (violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione), in quanto manca l’accertamento della spettanza del bene della vita.
Ci si chiede se però non debba essere fatto salvo il danno da ritardo.
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.O. la controversia sulla quantificazione del canone preteso dalla P.A. per la concessione di un bene demaniale che, in ragione del precedente provvedimento di determinazione delle tariffe, si sostanzia in un atto vincolato e riguarda, in definitiva, un diritto soggettivo di contenuto meramente patrimoniale.
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Il TAR Veneto ha affermato che il termine per impugnare gli atti di determinazione delle tariffe delle concessioni demaniali decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale: ciò nel presupposto dell’immediata lesività di tali provvedimenti e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi atti di accertamento e riscossione dei corrispettivi.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 127 del Codice dell’ambiente, i fanghi prodotti nell’ambito dell’attività di depurazione dei reflui possono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo una volta completato il processo di trattamento, ovvero se il produttore abbia necessità di disfarsene, cosicché il recupero dei fanghi presso impianti di depurazione più grandi e avanzati deve ritenersi consentito. Pertanto, la qualifica di rifiuto può essere attribuita ai fanghi solo al termine del complessivo processo de quo, intendendosi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi, non traendone alcuna utilità.
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Il TAR Palermo ha affermato l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla P.A. su un’istanza di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), laddove l’azione giurisdizionale non sia stata preceduta dall’attivazione dello speciale potere sostitutivo statale di cui all’art. 5 d.lgs. 112/1998 (come previsto dal comma 10 dell’art. 208 cit.).
Le Regioni possono essere titolari di un potere sostitutivo proprio, inerente alle proprie competenze e in ordine all’espletamento delle singole fasi del procedimento istruttorio, ma il potere sostitutivo inerente alla conclusione del procedimento è solamente quello statale di cui all’art. 5 d.lgs. 112/1998.
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