Annullamento d’ufficio in caso di erronee dichiarazioni
Il TAR Veneto ha affermato che il limite temporale dei 12 mesi ex art. 21-nonies, co. 1 l. 241/1990, in ossequio al principio del legittimo affidamento, trova applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all’adozione dell’atto, non abbia indotto in errore la P.A., distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se grazie a tale comportamento la P.A. si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il provvedimento favorevole.
Si palesa recessivo, rispetto al perseguimento degli interessi pubblici, l’interesse del privato alla conservazione dell’assetto regolativo impresso dall’atto viziato, non potendosi in capo ad esso configurare una posizione di affidamento incolpevole sulla stabilità del provvedimento ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Per analoghe ragioni, al privato non spetta alcun risarcimento.
Post di Alberto Antico – avvocato

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