Il TAR Veneto ha affermato che la l.r. Veneto 14/2019 (cd. Veneto 2050) vieta espressamente la possibilità di fruire delle disposizioni dalla stessa dettate ai fini di sanatoria, stabilendo che gli interventi di cui all’art. 3, co. 1 l.r. cit. non trovano applicazione per gli edifici anche parzialmente abusivi (cfr. art. 3, co. 4, lett. d l.r. cit.).
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Il TAR Veneto, dopo aver pregevolmente esaminato la fattispecie della presupposizione e connessione tra atti amministrativi, ha affermato che tale vincolo astringe certamente l’ordinanza di demolizione (atto presupposto) e l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis d.P.R. 380/2001 (atto presupponente).
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Il TAR Veneto ha affermato che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate deve essere rispettata anche in relazione alla parte sopraelevata che non risulterebbe fronteggiata dall’edificio confinante, più basso.
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Il TAR Veneto ha affermato che per pareti finestrate devono intendersi non soltanto quelle munite di vedute, ma più in generale tutte le pareti che presentano aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).
La distanza di dieci metri di cui all’art. 9 d.m. 1444/1968 va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano, sicché trova applicazione anche tra immobili di altezza differente e a prescindere dall’andamento parallelo delle loro pareti oltre che tra immobili facenti parte dello stesso complesso edilizio.
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Il TAR Veneto ha ritenuto non derogabile, da parte del Piano casa, la distanza minima fissata dall’art. 9 d.m. 1444/1968 di dieci metri fra pareti finestrate, nemmeno a seguito dell’interpretazione autentica dell’art. 2, co. 1 l.r. Veneto 14/2009 ad opera dell’art. 64 l.r. Veneto 30/2016.
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Il TAR Veneto ha qualificato come pensilina e non pergotenda una struttura metallica ancorata alla parete e dotata di copertura in materiale trasparente, che si sviluppa in due tratte di metri 2,00 e metri 5,00, con sbalzo di metri 1,60, provvista di meccanismo che consente anche l’uso di una tenda solare motorizzata.
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Il TAR Veneto ha affermato che la piscina è una struttura di tipo edilizio che può incidere con opere invasive sul sito nel quale è realizzata. La stessa, pertanto, configura una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e d.P.R. 380/2001.
La piscina non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è necessariamente complementare all’uso dell’abitazione e non costituisce sempre una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini, mentre sul piano urbanistico comporta una durevole trasformazione del territorio.
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Il TAR Veneto ha affermato che la costruzione di un garage interamente interrato non è computabile ai fini della volumetria assentibile, né valutabile ai fini dell’applicazione degli standard urbanistici, né ai fini delle distanze tra edifici.
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Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023. (25A02458)
Nel caso di specie, il Comune annullava d’ufficio, a distanza di circa vent’anni, il condono edilizio rilasciato al privato, in quanto asseritamente rilasciato sulla scorta di una falsa rappresentazione delle distanze tra pareti finestrate, risultando le stesse inferiori alla distanza minima inderogabile di 10 metri stabilita dall’art. 9 d.m. 1444/1968.
Il privato eccepiva di aver rappresentato le reali distanze, di poco inferiori a quelle legali, in un elaborato grafico.
Il TAR Veneto, dopo aver ricostruito l’istituto dell’annullamento d’ufficio, nella specifica ipotesi delle dichiarazioni erronee, ha dato ragione al privato.
Non ogni incompletezza, omissione, errore, imprecisione o contraddizione nella redazione delle istanze, degli elaborati progettuali o nell’interpretazione delle norme che presiedono alla determinazione dei parametri rilevanti ai fini della verifica della conformità di un progetto alla normativa urbanistico-edilizia può essere valorizzata ai fini del legittimo esercizio dell’autotutela oltre il termine previsto dall’art. 21-nonies, co. 1 l. 241/1990. Occorre, invece, che sussista una “falsa rappresentazione” dei fatti idonea ad indurre in errore la P.A., ossia una rappresentazione di fatti divergente dalla realtà (quindi falsa, o anche solo parziale) di cui la P.A. stessa non possa avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela.
Di contro – al di fuori di tali ipotesi – ove risulti che l’erronea, incompleta o contraddittoria rappresentazione di dati di fatto fosse rilevabile dalla P.A. nel corso dell’istruttoria, le suddette circostanze non possono condurre al superamento del termine ordinario per l’esercizio dell’autotutela.
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