Il TAR Veneto ha affermato che l’ampliamento e il cambio d’uso, da agricolo a residenziale, di un edificio integrano una ristrutturazione edilizia e non una manutenzione straordinaria.
P.S. E' probabile, peraltro, che in alcuni casi l'intervento si possa considerare anche una nuova costruzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che, in materia di abusi edilizi, le ipotesi in cui è ravvisabile un legittimo affidamento in capo al privato al mantenimento delle opere abusive sono di strettissima interpretazione, in quanto richiedono una piena consapevolezza dell’ente sull’abusività dell’opera ed un’inerzia (colpevole) della stessa Pubblica Amministrazione. In tal caso, infatti, l’onere di dimostrare l’abusività della stessa viene trasferita dal privato all’ente pubblico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che, da un lato, le ordinanze di demolizione sono atti vincolati e, dall’altro lato, esse coinvolgono anche i soggetti non responsabili, ma attuali proprietari dell’opera abusiva. L’estraneità, come noto, può rilevare solo per l’escludere l’acquisizione dell’area.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la mera inerzia, anche prolungata, da parte della P.A., nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che è preclusa una valutazione atomistica e parcellizzata degli interventi edilizi abusivi, diretta a dequotarne la gravità e gli effetti sul territorio circostante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la l.r. Veneto 14/2019 (cd. Veneto 2050) vieta espressamente la possibilità di fruire delle disposizioni dalla stessa dettate ai fini di sanatoria, stabilendo che gli interventi di cui all’art. 3, co. 1 l.r. cit. non trovano applicazione per gli edifici anche parzialmente abusivi (cfr. art. 3, co. 4, lett. d l.r. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, dopo aver pregevolmente esaminato la fattispecie della presupposizione e connessione tra atti amministrativi, ha affermato che tale vincolo astringe certamente l’ordinanza di demolizione (atto presupposto) e l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis d.P.R. 380/2001 (atto presupponente).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate deve essere rispettata anche in relazione alla parte sopraelevata che non risulterebbe fronteggiata dall’edificio confinante, più basso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che per pareti finestrate devono intendersi non soltanto quelle munite di vedute, ma più in generale tutte le pareti che presentano aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).
La distanza di dieci metri di cui all’art. 9 d.m. 1444/1968 va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano, sicché trova applicazione anche tra immobili di altezza differente e a prescindere dall’andamento parallelo delle loro pareti oltre che tra immobili facenti parte dello stesso complesso edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto non derogabile, da parte del Piano casa, la distanza minima fissata dall’art. 9 d.m. 1444/1968 di dieci metri fra pareti finestrate, nemmeno a seguito dell’interpretazione autentica dell’art. 2, co. 1 l.r. Veneto 14/2009 ad opera dell’art. 64 l.r. Veneto 30/2016.
Post di Alberto Antico – avvocato
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