Il T.A.R. Veneto, aderendo agli approdi della sentenza dell’Ad. Pl. n. 22/2021, afferma che per impugnare il titolo edilizio del vicino, occorre dimostrare in giudizio il pregiudizio subito dall’edificazione altrui.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che i divieti comunali di concessioni di sale pubbliche per motivi storico-politici devono essere valutati con estremo rigore, perché limitano un diritto costituzionalmente garantito (cfr. artt. 17, 18 e 21). Nel caso di specie il Comune di Verona aveva negato, illegittimamente, al Partito di Rifondazione Comunista (PRC) un’assemblea pubblica sul tema degli esuli a Trieste, asserendo che tale riunione appariva “divisiva” in occasione del giorno della Memoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che tale atto costituisce un mero parere preliminare, in quanto tale privo di carattere provvedimentale e di effetti autonomamente e direttamente lesivi, perché inidoneo a manifestare definitivamente la volontà della P.A., in modo non dissimile a quanto accade con il preavviso di rigetto il quale, al pari del parere preventivo, con un atto endoprocedimentale adottato nella fase predecisoria, mira solamente a rendere possibile una discovery anticipata delle ragioni di un possibile diniego.
Pertanto, l’impugnazione del parere preventivo è inammissibile per carenza d’interesse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in caso di occupazione illegittima di un immobile da parte della P.A., a fronte di un giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno per l’equivalente del valore di mercato del bene illegittimamente occupato dalla P.A., formatosi su una sentenza irrevocabile contenente l’accertamento del perfezionamento della fattispecie della cd. occupazione acquisitiva, alle parti e ai loro eredi o aventi causa è precluso il successivo esercizio, in relazione al medesimo bene, sia dell’azione (di natura personale e obbligatoria) di risarcimento del danno in forma specifica attraverso la restituzione del bene previa rimessione in pristino, sia dell’azione (di natura reale, petitoria e reipersecutoria) di rivendicazione, sia dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’illegittimità dell’atto è un presupposto necessario ma non sufficiente per affermare la responsabilità della P.A.: per l’ammissione a risarcimento è fondamentale che la parte ricorrente fornisca adeguate allegazioni in ordine all’an e al quantum debeatur e che il G.A. accerti la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.
La domanda risarcitoria deve essere formulata in modo che emergano gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità della P.A., in quanto il metodo acquisitivo, che nel giudizio amministrativo integra il principio dispositivo, può essere utilizzato unicamente quando siano stati allegati fatti, che il privato, per la sua posizione di disparità sostanziale con la P.A., non sia in grado di provare e non anche quando si tratta di elementi che rientrano nella disponibilità del ricorrente, come accade generalmente nel giudizio risarcitorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sulla natura giuridica del Piano regolatore portuale e sulla sua prevalenza sugli altri strumenti urbanistici comunali, trattandosi di un provvedimento a carattere statale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che le valutazioni in ordine all’esistenza di un interesse sia archeologico che storico-artistico, tali da giustificare l’apposizione dei relativi vincoli, sono espressione di un potere nel quale sono presenti sia momenti di discrezionalità tecnica, sia momenti di discrezionalità amministrativa, di prerogativa esclusiva della P.A. competente, e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che se, in linea generale, la legittimità di un provvedimento va verificata con riferimento alla normativa vigente alla data della sua emanazione, tuttavia, quando nel corso del giudizio sopraggiunga una sentenza di incostituzionalità della norma sulla cui base il provvedimento impugnato è stato adottato, il provvedimento va annullato, costituendo il sopravvenuto accertamento della incostituzionalità della norma un profilo invalidante l’atto stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che non rientra nel novero delle nuove costruzioni, assoggettate al PdC, una struttura di contenute dimensioni addossata all’immobile preesistente, consistente essenzialmente in un telo in PVC, retrattile e impacchettabile, il quale, tramite un telaio leggero di metallo che lo sorregge, ha il fine di proteggere la merce oggetto di carico e scarico dagli agenti atmosferici per garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie.
In via generale, la tensostruttura, come opera in sé, può essere sì considerata come una nuova costruzione, ma non sempre e necessariamente, in quanto occorre una valutazione globale dell’intervento e della sua funzionalità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la disciplina dell’attività di agricampeggio, di cui alla l.r. Veneto 28/2012, alla D.G.R.V. n. 613/2015 e alla D.G.R.V. n. 502/2016, non contiene rigide limitazioni regolative in ordine alla dimensione del parcheggio: l’ipotesi di superamento del numero di ospiti ammessi, dovuto alla vasta dimensione del parcheggio stesso, non può impedire la possibilità di autorizzazione del parcheggio, ma riguarda le modalità di esercizio dell’attività agrituristica.
Tanto è vero che l’art. 7 l.r. Veneto 28/2012 indica le aree di parcheggio tra le dotazioni dell’agriturismo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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