Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato che la causa di esclusione prevista dall’art. 80, co. 5, lett. c-ter d.lgs. 50/2016 si salda con la risoluzione per inadempimento, disciplinata dal successivo art. 176, co. 7, con la differenza che una volta istaurato il rapporto negoziale paritario tra la P.A. e il concessionario, la risposta del concedente all’inadempimento deve confrontarsi non solo con l’interesse del privato alla prosecuzione del rapporto, ma anche con gli interessi della stessa P.A. a garantire la continuità del servizio e a evitare i costi connessi alla cessazione anticipata della concessione.
La risoluzione del contratto può costituire la legittima reazione dell’ordinamento al grave inadempimento del concessionario, che abbia leso il rapporto di fiducia nella capacità professionale dell’impresa, ferma restando la discrezionalità della scelta, conservando la P.A. il potere discrezionale di individuare lo strumento più opportuno per rispondere all’inadempimento.
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Con il d.l. 21 maggio 2025, n. 73 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 116 del 21.05.2025), entrato in vigore il 21 maggio 2025, sono state approvate misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al PNRR e alla partecipazione all’UE in materia di infrastrutture e trasporti.
Il testo del d.l. 73/2025 è consultabile al seguente link:
Si segnalano in particolare l’art. 2 d.l. cit., che modifica il codice appalti di cui al d.lgs. 36/2023; l’art. 3 d.l. cit., che introduce disposizioni sulle classi d’uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica; l’art. 6 d.l. cit., in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo; l’art. 9 d.l. cit., in materia di revisione prezzi; l’art. 13 d.l. cit., che accelera gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
Il Consiglio di Stato ha annullato alcuni dinieghi di cd. terzo condono, emessi a distanza di anni nei confronti di alcuni box per assenza di destinazione residenziale, in quanto ha ritenuto medio tempore formatosi il silenzio-assenso. Esso si forma e produce effetti anche in caso di istanza non conforme alla disciplina sostanziale e l’impostazione di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie silenziosa in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell’istituto: nessun vantaggio, infatti, avrebbe l’operatore se la P.A. potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domanda.
L’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore con l’istituto del silenzio-assenso, cioè rendere più spediti i rapporti tra P.A. e cittadini, senza sottrarre l’attività al controllo della P.A. stessa - viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi per silentium.
Si segnala che la giurisprudenza non è (ancora?) pacifica sul punto.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che ove la fonte di responsabilità aquiliana della P.A. si sia perfezionata prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, deve trovare applicazione non già l’art. 30, co. 3 c.p.a., bensì la disciplina previgente, per cui all’azione risarcitoria da illegittimo esercizio della funzione amministrativa proposta in via autonoma dopo l’annullamento degli atti amministrativi, si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947, co. 1 c.c., decorrente dalla data del passaggio in giudicato della decisione di annullamento del G.A.
La parte che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo è tenuta a provare tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, con la conseguenza che la carenza di uno qualsiasi di essi comporta il rigetto dell’azione. È pertanto infondata la pretesa risarcitoria nel caso di mancata prova della spettanza del bene della vita – nell’ipotesi di specie, il mantenimento in essere della convenzione oggetto di revoca - che costituisce una condizione imprescindibile per il riconoscimento della responsabilità risarcitoria, non essendo all’uopo sufficiente la mera illegittimità del provvedimento amministrativo.
Qualora il provvedimento di revoca sia stato annullato per vizi formali (ciò che rimette alla P.A. ogni nuova e ulteriore determinazione) non può sostenersi l’automatica spettanza del risarcimento del danno (affermando di essere già titolare del bene della vita, illegittimamente leso con l’atto di revoca), incombendo all’interessato la prova dell’effettiva spettanza del bene della vita costituito dalla conservazione del provvedimento ampliativo.
Mentre nell’ipotesi di lesione di un interesse legittimo cd. oppositivo, la spettanza del bene deve considerarsi in re ipsa, essendo lo stesso già nella sfera giuridica del privato che viene indebitamente compressa dal provvedimento amministrativo illegittimo, nell’ipotesi di cd. interesse pretensivo, colui che esercita l’azione risarcitoria è tenuto a dimostrare la cd. spettanza del bene della vita, ovvero deve allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, affinché un bene immobile abusivo possa legittimamente essere oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, il presupposto ordine di demolizione dev’essere stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo.
Pur dando atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, il Consiglio ha aggiunto che la mancata notifica al coniuge comproprietario in regime di comunione legale dell’ordine di demolizione, pur non inficiando la legittimità dello stesso, preclude l’emanazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
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Il TAR Veneto ha ritenuto immune da censure l’operato di un Comune, il quale emetteva un’ordinanza di demolizione, non ottemperata, e acquisiva il bene al patrimonio comunale, provvedimenti successivamente annullati dal G.A.; accertava tramite due perizie che l’immobile non poteva essere demolito senza compromettere la sicurezza dei luoghi; rilasciava un PdC in sanatoria ex art. 38 T.U. edilizia ed esigeva la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, per la somma di € 879.000,00.
Il vicino lamentava che la sanzione era troppo bassa (sic), ma il TAR ha dichiarato in merito la sua carenza originaria di interesse ad agire.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’art. 33 d.P.R. 380/2001 non prevede un preventivo avvertimento all’autore dell’abuso prima di adottare l’ordinanza di demolizione.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, avuto riguardo al carattere preciso e incondizionato degli obblighi previsti dalla dir. 2006/123/CE (cd. direttiva Bolkenstein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
È illegittimo il provvedimento del Comune di revoca delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime già avviate, motivato sulla base della generica necessità di riconsiderazione di un diverso interesse pubblico in ragione della sopravvenienza normativa (il d.l. 131/2024, come convertito dalla l. 166/2024, di modifica della l. 118/2022) che ha introdotto una proroga delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027. L’attuale testo dell’art. 4, co. 13 l. 118/2022 disciplina il regime temporale di applicazione della novella introdotta in materia di concessioni balneari, prevedendo che la stessa si applichi “alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori”, con salvezza, quindi, delle procedure selettive in corso. Il Comune avrebbe dovuto adeguatamente esternare le ragioni che suggerivano di disapplicare la salvezza delle procedure in corso, esaustivamente motivando le ragioni di quella scelta.
L’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto dell’UE (nella specie quelle che introducevano e continuano ad introdurre le illegittime proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) incombe non solo sui giudici, ma anche sulle Autorità amministrative, ivi comprese quelle comunali.
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