La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 l. 40/2004, nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
La dichiarazione di incostituzionalità si fonda su due rilievi: la responsabilità che deriva dall’impegno comune che una coppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla PMA per generare un figlio, impegno dal quale, una volta assunto, nessuno dei due genitori, e in particolare la cosiddetta madre intenzionale, può sottrarsi; la centralità dell’interesse del minore a che l’insieme dei diritti che egli vanta nei confronti dei genitori valga, oltre che nei confronti della madre biologica, nei confronti della madre intenzionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che le prescrizioni di tutela indiretta previste dall’art. 45 d.lgs. 42/2004 hanno la funzione di completamento pertinenziale della visione e della fruizione dell’immobile principale (gravato da vincolo diretto). I beni oggetto di tutela indiretta vengono quindi asserviti ai beni culturali al fine di garantire a questi ultimi una “fascia di rispetto”, funzionale alla massima espressione del loro valore culturale. Il legislatore, pur individuando le finalità che il vincolo indiretto deve perseguire, ha lasciato non completamente tipizzate le varie prescrizioni che la P.A. può di volta in volta apporre al fine del perseguimento di detti obiettivi.
Nell’esercizio di un potere, connotato da discrezionalità mista, di dettare prescrizioni di utilizzo dei beni sottoposti a vincolo indiretto, il Ministero deve contemperare, da un lato, le esigenze di cura e integrità e, dall’altro, la fruizione e la valorizzazione dinamica del bene culturale. Inoltre, non può escludersi che la P.A. tenga legittimamente in considerazione anche interessi ulteriori rispetto a quello culturale.
Lo scrutinio del provvedimento di vincolo indiretto deve condursi anche alla luce del principio di proporzionalità, non solo con riguardo alle componenti della idoneità e necessarietà, ma anche con riguardo al profilo della proporzionalità in senso stretto, che implica che una misura adottata dai pubblici poteri non debba mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sul titolare dell’interesse contrapposto, così da risultargli un peso intollerabile.
Nel caso di specie, era affetta da deficit istruttorio e motivazionale la prescrizione contenuta nel decreto ministeriale impositivo di vincolo indiretto a tutela di un bene monumentale ospedaliero - che consentirebbe la realizzazione di nuovi edifici totalmente avulsi dal contesto stilistico e tipologico dell’area se destinati a funzione sanitaria - che non trovi supporto negli atti istruttori e in particolare nella relazione della Soprintendenza e che si ponga in contrasto con l’esigenza di preservare la cornice ambientale del bene principale. La valutazione di parziale recessività dell’interesse culturale rispetto all’esigenza di realizzare, in prossimità dell’edifico storico, nuove strutture edilizie a vocazione sanitaria deve essere supportata da un’adeguata e rigorosa motivazione, condotta al lume del principio di proporzionalità.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato che la previsione della lex specialis che imponga, a pena di esclusione, l’essenzialità del sopralluogo, non si pone in contrasto con il principio di tassatività di cui all’art. 10 d.lgs. 36/2023, poiché trattasi di un’attività necessaria ai fini della formulazione dell’offerta, come sua componente essenziale, e non già della partecipazione alla gara.
Anche diversamente opinando, spetta alla parte, che deduca la nullità della previsione, la dimostrazione che il sopralluogo non sarebbe essenziale ai fini della formulazione dell'offerta perché i relativi elementi di fatto sono presenti nel progetto definitivo posto dalla stazione appaltante a base di gara.
Il termine per l’effettuazione del sopralluogo ben può essere qualificato dall’Ente aggiudicatore come perentorio, laddove ciò sia dettato da obiettive ragioni organizzative della procedura selettiva.
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Nel caso di specie, a seguito dell’informazione interdittiva antimafia della Prefettura ex art. 89-bis d.lgs. 159/2011, l’Azienda sanitaria disponeva la revoca delle autorizzazioni sanitarie relative ad alcuni mezzi in uso ad una società casearia, necessari per la prosecuzione dell’attività lavorativa e, successivamente, la Regione disponeva la revoca dell’autorizzazione sanitaria per l’impianto caseario.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha dissentito.
L’art. 89-bis cit. s’interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A.
Alla luce della sua interpretazione costituzionalmente orientata, si deve ritenere che le soglie al di sotto delle quali ai sensi del successivo art. 91 non è prevista l’adozione dell’informazione antimafia (equiparata alla comunicazione) debbano rilevare anche nell’adozione dei provvedimenti in senso lato autorizzatori e cioè anche per i provvedimenti e gli atti che non siano direttamente finalizzati a esborsi economici a carico della finanza pubblica.
I provvedimenti meramente autorizzatori relativi a iniziative commerciali o imprenditoriali che abbiano un valore economico che le collochi al di sotto delle soglie previste per l’adozione dell’informazione non devono (poter) subire la preclusione di un’informazione antimafia interdittiva che pur produca gli effetti della comunicazione antimafia: in tali ambiti, economicamente minori, se non v’è luogo a comunicazione interdittiva, neppure può farsi adito a un’informazione interdittiva.
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Il TAR Brescia ha affermato che il modulo associativo del consorzio stabile dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese consorziate. Il consorzio stabile stipula il contratto in nome proprio, anche se per conto delle consorziate, alle quali affida i lavori, sicché l’attività compiuta dall’impresa consorziata si imputa al consorzio, che rimane l’unica controparte contrattuale nella relazione con la P.A. In omaggio alla logica del rafforzamento della posizione contrattuale della stazione appaltante, residua però una responsabilità solidale ex lege della consorziata esecutrice, che non la rende perciò solo estranea alle vicende contrattuali, anche in ragione della sussistenza, in capo alla stessa, un interesse al contratto.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato che la causa di esclusione prevista dall’art. 80, co. 5, lett. c-ter d.lgs. 50/2016 si salda con la risoluzione per inadempimento, disciplinata dal successivo art. 176, co. 7, con la differenza che una volta istaurato il rapporto negoziale paritario tra la P.A. e il concessionario, la risposta del concedente all’inadempimento deve confrontarsi non solo con l’interesse del privato alla prosecuzione del rapporto, ma anche con gli interessi della stessa P.A. a garantire la continuità del servizio e a evitare i costi connessi alla cessazione anticipata della concessione.
La risoluzione del contratto può costituire la legittima reazione dell’ordinamento al grave inadempimento del concessionario, che abbia leso il rapporto di fiducia nella capacità professionale dell’impresa, ferma restando la discrezionalità della scelta, conservando la P.A. il potere discrezionale di individuare lo strumento più opportuno per rispondere all’inadempimento.
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Con il d.l. 21 maggio 2025, n. 73 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 116 del 21.05.2025), entrato in vigore il 21 maggio 2025, sono state approvate misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al PNRR e alla partecipazione all’UE in materia di infrastrutture e trasporti.
Il testo del d.l. 73/2025 è consultabile al seguente link:
Si segnalano in particolare l’art. 2 d.l. cit., che modifica il codice appalti di cui al d.lgs. 36/2023; l’art. 3 d.l. cit., che introduce disposizioni sulle classi d’uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica; l’art. 6 d.l. cit., in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo; l’art. 9 d.l. cit., in materia di revisione prezzi; l’art. 13 d.l. cit., che accelera gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
Il Consiglio di Stato ha annullato alcuni dinieghi di cd. terzo condono, emessi a distanza di anni nei confronti di alcuni box per assenza di destinazione residenziale, in quanto ha ritenuto medio tempore formatosi il silenzio-assenso. Esso si forma e produce effetti anche in caso di istanza non conforme alla disciplina sostanziale e l’impostazione di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie silenziosa in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell’istituto: nessun vantaggio, infatti, avrebbe l’operatore se la P.A. potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domanda.
L’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore con l’istituto del silenzio-assenso, cioè rendere più spediti i rapporti tra P.A. e cittadini, senza sottrarre l’attività al controllo della P.A. stessa - viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi per silentium.
Si segnala che la giurisprudenza non è (ancora?) pacifica sul punto.
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