Il T.A.R. Veneto conferma la vigenza della Circolare P.G.R. Veneto n. 13 del 01.07.1997 sull’illuminazione dei luoghi di lavoro, affermando che, trattandosi di norme in materia di sicurezza sul lavoro che si traducano in requisiti dei beni immobili, esse intersecano il diritto dell’edilizia e urbanistica e, quindi, il Comune è tenuto, dapprima, a verificare il rispetto della norma nella pratica edilizia presentata dal privato e, successivamente, a vigilare sulla sua corretta applicazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il privato presentava un’istanza alla Soprintendenza per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 21 d.lgs. 42/2004 all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nel proprio immobile.
Decorso il termine di 120 giorni previsto dal successivo art. 22, il privato avanzava un’azione avverso il silenzio-inadempimento.
In giudizio, la Soprintendenza si difendeva dicendo di aver richiesto integrazioni documentali al privato e poi anche al Comune.
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso del privato.
In base al principio generale sancito dall’art. 2, co. 7 l. 241/1990, i termini di conclusione del procedimento possono essere sospesi per integrazioni istruttorie solo una volta nel corso del procedimento e, peraltro, solo per acquisire informazioni non direttamente acquisibili presso altre PP.AA.: la sospensione del termine avveniva solo per la richiesta di integrazioni documentali al privato, non per quella “impropria” avanzata al Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità di un’ordinanza comunale che vieti, in un determinato tratto del territorio comunale, il transito (oltre che la sosta) ai soli autocaravan ed autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate, in ragione delle più ingombranti dimensioni di tali mezzi rispetto agli altri autoveicoli e, dunque, alla maggior attitudine degli stessi – in caso sia di sosta, sia di transito nei tratti più stretti ed accidentati della carreggiata – di ostacolare una ordinata e sicura circolazione stradale (oltre al tempestivo accesso dei mezzi di soccorso).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha affermato che l’abrogazione del reato di abuso di ufficio non contrasta con la Convenzione dell’ONU contro la corruzione (cd. Convenzione di Mérida): in effetti, il reato di abuso di ufficio non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti penali degli Stati firmatari della Convenzione.
La Corte ha aggiunto che, se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall’abolizione del reato possano ritenersi o no compensati dai benefici che il legislatore si è ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei lavori preparatori della riforma, è una questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che gli atti unilaterali d’obbligo, pur appartenendo al più ampio genus degli atti negoziali e dispositivi con i quali il privato assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire. Non rivestono un’autonoma efficacia negoziale, ma incidono tramite la stessa sul provvedimento cui sono intimamente collegati, tanto da divenirne un elemento accidentale, mutuando la terminologia di cui alla nota sistematica civilistica che distingue tra essentialia e accidentalia negotii.
La convenzione, stipulata tra un Comune e un privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di un titolo edilizio, si obblighi ad un facere o a determinati adempimenti nei confronti dell’Ente pubblico (quale, ad esempio, la destinazione di un’area ad uno specifico uso, cedendola), non costituisce un contratto di diritto privato, ma neppure ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della P.A.
L’atto unilaterale accessivo con cui il privato destini una sua area all’uso pubblico, una volta inglobato nel titolo edilizio a costruire, determina una dicatio ad patriam che non può che risultare vincolante anche per i danti causa dell’originario richiedente titolo. La destinazione a uso pubblico delle aree non costituisce oggetto di una pretesa di natura privatistica da parte dell’Ente, ma costituisce il contenuto dello stesso provvedimento edilizio che ha inglobato in sé, appunto come accindentalia negotii, l’atto unilaterale e le previsioni ivi contenute.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha affermato che le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale. Deve pertanto reputarsi preferibile, a tutela dell’affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di par condicio, l’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha affermato che il principio del risultato non può consentire alla P.A. di violare i criteri che rappresentano il sestante delle procedure di gara, ossia la tutela della concorrenza e la par condicio competitorum.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che, in nome del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle pubbliche gare, non ogni violazione di qualsiasi prescrizione del capitolato speciale conduce all’esclusione dalla procedura, ma solo il mancato rispetto di quelle che, nella lettura complessiva della lex specialis, vengano, in ragione della loro essenzialità per il servizio richiesto dalla Stazione appaltante, a configurare veri e propri elementi essenziali dell’offerta e, di conseguenza, requisiti minimi di partecipazione, la cui mancanza determina esclusione dalla gara.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha affermato che la pubblicazione del provvedimento di rettifica dell’aggiudicazione sul sito internet della P.A., e non sulla piattaforma utilizzata per la procedura di gara, non è in grado di far decorrere il termine per l’impugnazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha affermato che la rinuncia all’offerta si perfeziona senza necessità dell’accettazione del destinatario, producendo sin da subito un effetto abdicativo non sanabile da un successivo ripensamento.
Il TAR ha però ritenuto esente da censure il fatto che il concorrente avesse notiziato la Stazione appaltante, in maniera tempestiva, dell’esistenza di un errore materiale contenuto nella sua precedente comunicazione di rinuncia avente ad oggetto più lotti di gara, nella quale era stato erroneamente ricompreso anche un lotto alla cui gara non intendeva rinunciare.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti