Premiare il merito nella PA senza tradirne lo spirito: un bilancio critico del DDL Merito
Pubblichiamo sul tema un articolo del dott. Riccardo Renzi
Riccardo_Renzi_Italia_Ius_Premiare il merito nella PA senza tradirne lo spirito
Pubblichiamo sul tema un articolo del dott. Riccardo Renzi
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Segnaliamo sull'argomento un articolo elaborato con il contributo della I.A. “Gemini”.
Post di Daniele Iselle
Con la l. 18 luglio 2025, n. 105 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 166 del 19.07.2025), entrata in vigore il 20.07.2025, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al PNRR e alla partecipazione all’UE in materia di infrastrutture e trasporti.
La legge è consultabile al seguente link:
Il testo coordinato del d.l. 73/2025, come convertito dalla l. 105/2025, è disponibile al seguente link:
Si segnalano in particolare l’art. 2 d.l. cit., che apporta modifiche al codice appalti (d.lgs. 36/2023); l’art. 6 d.l. cit., contenente disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo; l’art. 13 d.l. cit., che modifica l’art. 12 d.lgs. 190/2024 in materia di zone di accelerazione per le energie rinnovabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, un privato avanzava un’istanza di accesso agli atti all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, per capire se era vero che il comproprietario aveva concesso diritti di affitto sul fondo comune e se tale affittuario aveva percepito contributi.
L’Agenzia denegava l’istanza, in quanto i contributi sono gestiti mediante l’applicazione di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata a livello informatico centrale presso il Sistema integrato di gestione e controllo: l’unico sistema per poter estrapolare tali dati sarebbe quello di incaricare il Raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il sistema informatico per conto dell’Organismo pagatore e che procederebbe all’elaborazione dietro pagamento di un compenso.
Il Consiglio di Stato ha annullato il diniego di accesso agli atti.
L’accesso documentale non può essere negato per le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata.
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, dagli algoritmi al cd. machine learning, va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica. Pertanto, la P.A. dotata di competenza primaria nella materia della gestione e del pagamento dei contributi oggetto di un’istanza di accesso non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione: alla luce dei suddetti principi, a chi chiede l’accesso non sono opponibili le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata.
Post di Alberto Antico – avvocato
Relativamente agli immobili non destinati alla residenza, il TAR Veneto ha precisato che:
- nel caso di cambio d’uso entro i dieci anni dall’ultimazione dei lavori, gli oneri sono dovuti per l’intero (ai sensi dell’art. 19, co. 3 T.U. Edilizia);
- se il cambio d’uso avviene successivamente a tale termine, esso è determinato sulla base degli interventi realizzati, dovendosi quindi applicare l’art. 16, co. 10 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che la decadenza della previsione pianificatoria per mancata approvazione dello strumento attuativo nel termine di cinque anni dall’approvazione del Piano degli Interventi è prevista ex lege, con conseguente obbligo per il Comune di ripianificare.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 non può essere concesso per quegli immobili realizzati dopo l’apposizione del vincolo e comportanti la creazione di superfici utili e/o volumi.
La sentenza riguarda una fattispecie antecedente all’introduzione dell’art. 36-bis T.U. Edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che la demolizione e ricostruzione di un fabbricato in pendenza di una domanda di condono costituisce creazione di nuovo volume, per ciò tale non passibile di autorizzazione paesaggistica postuma.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Nel caso di specie, il privato impugnava i titoli edilizi del vicino, affermando che servivano ad edificare un manufatto dichiarato ufficialmente come tenda, ma che, di fatto, risulterebbe essere una vera e propria struttura chiusa - anche se con elementi prefabbricati - adibita a sala ristorante, all’interno della quale in aderenza alla parete esterna dell’immobile di proprietà del privato, in corrispondenza di una apertura esistente in detta parete da cui entravano aria e luce, sarebbero stati ammassati ingombranti e potenti frigoriferi ed altre attrezzature estremamente rumorose che genererebbero altrettanto considerevoli vibrazioni. Negli atti di causa, il privato-ricorrente aggiungeva anche doglianze riferite al diritto di veduta, panorama e di affaccio, nonché alle distanze legali tra costruzioni.
Il TAR Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, non essendo stato dimostrato un reale pregiudizio concreto, accanto alla mera vicinitas.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 13-ter, co. 5, allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 813 l. 207/2024, è una norma di natura processuale che definisce i poteri del giudice per i casi in cui, senza autorizzazione, gli atti non abbiano rispettato i limiti dimensionali; essa trova pertanto applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025 non ancora definiti e quindi soggetti allo ius superveniens.
L’appellante, ancorché vittorioso, può essere condannato alla corresponsione della somma prevista dalla norma succitata, laddove, senza alcun motivo, in apertura del proprio ricorso, abbia pletoricamente riportato la ricostruzione del giudizio di primo grado - causa unica dello sforamento dei limiti dimensionali - e riportato nella memoria difensiva deduzioni del tutto infondate o pretestuose, senza alcuna plausibile giustificazione retrospettiva al menzionato sforamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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