La Corte di cassazione penale (nel contesto dell’inchiesta sull’edificazione di Milano) ha affermato che, in tema di reati edilizi, anche a seguito della modifica all’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001 ad opera dell’art. 10 d.l. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l’immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente.
Nel caso di specie, la realizzazione di un complesso di ben tre grattacieli in luogo di un unico preesistente complesso, a destinazione non residenziale, era del tutto estranea ai parametri propri della ristrutturazione, quali quelli della connessione materiale o funzionale tra edificio rispettivamente preesistente e successivo, e dell’inerenza della ristrutturazione a singoli organismi, con impossibilità di ricavare da un singolo edificio, plurimi, distinti e consistenti manufatti, anche funzionalmente diversi dal precedente.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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La Corte di cassazione penale (nel contesto dell’inchiesta sull’edificazione di Milano) ha affermato che l’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942 (“Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa”) appare inequivoco, molto chiaro, nello stabilire, senza alcun termine o condizione avente portata anche cronologica conclusiva, la necessità del previo piano particolareggiato o lottizzazione planivolumetrica, per i Comuni dotati degli strumenti urbanistici ivi citati e per le zone in cui siano consentite costruzioni dalle caratteristiche ivi descritte.
Vi è una chiara correlazione con l’art. 13 l. cit., secondo il quale il PRG è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione i cui contenuti sono ivi stabiliti. La regola per l’attuazione del PRG del Comune è dunque la formazione di piani particolareggiati di esecuzione, e non l’attuazione in via diretta, ossia mediante rilascio del permesso di costruire (o presentazione di SCIA, ove consentito).
Il portato, sul piano penale, di tale prospettiva normativa, si esprime nella lottizzazione abusiva ex art. 44, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001, che mira ad un duplice scopo di tutela: 1) impedire che venga compromessa la potestà, attribuita agli Enti locali, di effettuare razionali ed armoniche scelte urbanistiche mediante gli specifici strumenti di pianificazione previsti dalla legge; 2) impedire che un processo di urbanizzazione incontrollata comporti la nascita di agglomerati edilizi privi delle infrastrutture primarie e secondarie necessarie per la loro integrazione urbanistica, con conseguente imposizione alla P.A. competente di ingenti spese per dotazioni infrastrutturali.
Le opere di urbanizzazione sono interventi che trascendono le dimensioni del singolo lotto edificabile, per cui la loro pianificazione è effettuabile soltanto con uno strumento urbanistico attuativo (PUA). Persino in presenza di porzioni di territorio completamente edificate ed urbanizzate, il Comune legittimamente respinge la richiesta di rilascio della concessione in assenza di previa adozione di PUA per un intervento edilizio di consistenza e complessità tali da realizzare una notevole trasformazione del territorio, inammissibile in assenza di un piano per la realizzazione degli interventi infrastrutturali idonei a sostenere il modificato assetto territoriale.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la tesi giurisprudenziale secondo cui non sarebbe necessario il PUA nel caso del cd. lotto intercluso appare quantomeno di difficile soluzione concreta nonché poco giustificabile, a fronte dell’art. 41-quinquies, co. 6 cit. che non introduce eccezioni e che, piuttosto, sembra fissare comunque, anche in caso di apparente piena e precedente urbanizzazione, la sede di elaborazione del PUA come luogo di accertamento della situazione urbanistica ed edilizia concreta, in funzione, alfine, della legittima realizzazione dell’intervento. Del resto, lo stesso Giudice amministrativo in taluni casi ha affermato che la predetta fattispecie del lotto intercluso (o similare) non può essere applicata anche nelle aree completamente e/o totalmente urbanizzate, dove, però, la pianificazione esecutiva e/o attuativa possa ancora svolgere l’utile funzione di evitare “guasti urbanistici”.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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La Corte di cassazione penale ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale si lamenti l’erronea interpretazione del PRG e degli strumenti urbanistici compiuta dal giudice di merito, perché il sindacato del giudice di legittimità sulle questioni di diritto comprende il potere di conoscere le norme contenute nei PRG, che integrano quelle del codice civile, ma non anche quello di interpretarne il contenuto in modo diverso rispetto alla valutazione del giudice di merito, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta irragionevolezza (vizio, quest’ultimo, inammissibile in sede di sindacato di legittimità per misure cautelari reali) di tale giudizio.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Veneto rileva che il diniego di adozione di un PUA di iniziativa privata (con sua conseguente restituzione) spetta da sempre alla Giunta Comunale anche nelle ipotesi di contrasto con la strumentazione vigente; e questo anche prima della modifica nel 2018 dell’art. 20, co. 1 l. R.V. n. 11/2004 che ha spostato interamente la competenza sui Piani Attuativi su tale organo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La DGR n. 733 del 08 luglio 2025 approva l'Avviso per la concessione di contributi agli enti locali del Veneto a sostegno di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano a valere sul Fondo per il contrasto al consumo di suolo istituito ai sensi dei commi 695 e 696 dell'art. 1 della Legge 197/2022 e disciplinato con DM n. 2 del 2 gennaio 2025.
Il TAR Veneto ricorda che il mero adempimento all’ordine dell’Amministrazione non comporta necessariamente acquiescenza allo stesso (con quindi sopravvenuta carenza di interesse al ricorso): al contrario, può ancora sussistere un interesse risarcitorio del privato di cui all’art. 34, co. 3 c.p.a. (nel caso di specie, dichiarato nelle modalità indicate da Ad. Plen., n. 8/2022).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto legittimo l’accordo ex art. 11 l. n. 241/1990 ove venga previsto un obbligo di indennizzo da parte del privato al Comune, se inserito in un più ampio accordo funzionale all’ottenimento di un vantaggio economico da parte del primo (e dunque quale parte del sinallagma contrattuale); la relativa clausola non è dunque nulla.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Bari ha ritenuto legittimo il diniego di retrocessione per mancata utilizzazione di un’area espropriata per l’apertura di una cava di estrazione, poiché la finalità pubblica si soddisfa, e con essa si realizza anche l’uso, allorché l’area sia tenuta a disposizione per le attività estrattive o strumentali, senza necessità non solo di materiale trasformazione, ma di concreto uso, sicché la mancata utilizzazione dei beni non può fondare alcuna retrocessione.
La finalità perseguita dall’ablazione è quella di costituire, per il beneficiario dell’espropriazione, un patrimonio immobiliare da utilizzare per l’attività estrattiva, la cui entità non è in dettaglio predeterminabile e dipende da peculiari circostanze di carattere produttivo non prevedibili esattamente. Tale esigenza si soddisfa allorché l’area sia tenuta a disposizione per realizzare gli interventi necessari per l’attività estrattiva, senza necessità non solo di materiale trasformazione, ma di concreto uso. In altri termini, non è lo sfruttamento che soddisfa l’interesse pubblico e, dunque, concretizza l’uso, ma la sola disponibilità per la finalità estrattiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sul Bur n. 97 del 22/07/2025 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale n. 729 del 08 luglio 2025 Disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Aggiornamento della modulistica e nuove determinazioni.
Con il presente atto si procede all'aggiornamento degli indirizzi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) contenuti nelle deliberazioni approvate a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 al fine di renderle più aderenti alla ripartizione delle competenze degli enti deputati al rilascio degli atti autorizzativi in essa confluenti. Inoltre si approva il modulo aggiornato per la presentazione dell'istanza di A.U.A., fornendo alcune indicazioni interpretative delle disposizioni della DGR n. 67/2018.
Il TAR Veneto ha affermato che, nell’ipotesi di fabbricato realizzato sulla base di un’autorizzazione gratuita, l’eventuale cambio d’uso dello stesso comporta il pagamento degli oneri concessori (di cui alla nuova destinazione) per l’intero, non potendosi di fatto effettuare alcuno scomputo tra quanto originariamente versato (pari a zero) e quanto dovuto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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