Obbligazioni “urbanistiche” propter rem
Il TAR Veneto rileva che il contributo di costruzione, se previsto da una convenzione urbanistica, è da qualificarsi come obbligazione propter rem (e quindi dovuta da qualsiasi soggetto), a meno che nella convenzione il trasferimento a terzi non sia sottoposto a condizioni.
Post di Alessandra Piola – avvocato

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