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Duplice novità normativa in materia di energie rinnovabili

21 Gen 2026
21 Gennaio 2026

Con la l. 15 gennaio 2026, n. 4 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 15 del 20.01.2026), in vigore dal 21.01.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La legge è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-20&atto.codiceRedazionale=26G00016&elenco30giorni=false.

Il testo coordinato del d.l. 175/2025, come convertito nella l. 4/2026, è disponibile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-20&atto.codiceRedazionale=26A00238&elenco30giorni=false.

In parallelo, con il d.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 15 del 20.01.2026), in vigore dal 04.02.2026, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

Tale d.lgs. 5/2026 – che introduce importanti modifiche al d.lgs. 199/2021 – è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-20&atto.codiceRedazionale=26G00018&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

2 replies
  1. Anonimo says:

    Una cosa di buono emerge, hanno aggiunto: ((o zootecnica ne’ alla produzione di energia da fonte rinnovabile)).

    L’esplicita esclusione degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili è finalizzata a prevenire effetti espansivi e moltiplicativi della qualificazione di “area idonea”, evitando che la realizzazione di un singolo impianto FER determini, per trascinamento, l’assoggettamento a regime agevolato di ulteriori aree, in sovrapposizione alla disciplina speciale già vigente in materia di fonti rinnovabili.

    Questo serve a impedire esattamente questo schema:
    Costruisco un impianto FER – diventa ‘stabilimento’ – mi trascino dietro 350 m di agricolo idoneo.

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Confermato: art. 11bis co.1 let. l) n. 1
    È stato soppresso il riferimento all’autorizzazione integrata ambientale (AIA): rispetto alla normativa previgente, continua a essere previsto un restringimento del perimetro delle aree agricole (da
    500 metri a 350 metri) ma la qualifica di “area idonea” viene ora ri-estesa a tutti gli stabilimenti e impianti industriali.

    Ora valgono anche i “semplici capannoni”? non automaticamente.
    Perché:
    • la norma non parla di edifici, ma di:
    “stabilimenti e impianti industriali di cui all’art. 268”
    • l’art. 268 definisce:
    ◦ stabilimento = complesso unitario in cui si svolge un’attività industriale
    ◦ impianto = insieme di macchinari e opere funzionali a un’attività produttiva

    NELLE AUDIZIONI PRESSO IL SENATO, I PORTATORI DI INTERESSI DICEVANO-
    – si introducono forti limitazioni alla possibilità che le aziende (anche non sottoposte ad AIA) possano usare le aree confinanti per alimentare le proprie utenze, contenendo e stabilizzando la spesa energetica.
    -Le restrizioni vengono introdotte senza alcuna specifica tutela per gli investimenti in corso sulla base della precedente norma, comma 8 dell’ art.20 del D.lgs n. 199/2021 –

    Nota: questo secondo punto non appare corretto, poiché è stata introdotta una clausola di salvaguardia per i progetti già presentati.

    MOLTI PROGETTI VERRANNO SBLOCCATI DA COME APPARE-

    Rispondi

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