L’art. 30 d. l. 69/2013, convertito in l. 98/2013 (ristrutturazione anche interventi con modifica della sagoma) non è retroattivo
Segnaliamo sulla questione una sentenza del T.A.R. Veneto. Post di Dario Meneguzzo – avvocato
Segnaliamo sulla questione una sentenza del T.A.R. Veneto. Post di Dario Meneguzzo – avvocato
In TAR Veneto precisa che non ogni recinzione è compatibile col vincolo a sede viaria. Post di Dario Meneguzzo
La Corta di Cassazione ha dichiarato che gli interventi edilizi che determinano un mutamento della sagoma necessitano del PdC, essendo parificabili ad una nuova costruzione. Post di Matteo Acquasaliente – avvocato
Il Consiglio di Stato statuisce che, di regola, la pergola e la pergotenda non richiedono titolo edilizi, a differenza della tettoia che richiede il PdC. Post di Matteo Acquasaliente – avvocato
Il T.A.R. Napoli afferma che il condomino che vuole trasformare una veranda in un balcone deve munirsi del PdC per poter fare questo intervento edilizio, essendo qualificabile come “nuova costruzione” e non come opera pertinenziale. Post di Matteo Acquasaliente – avvocato
Segnaliamo che è stata pubblicata sul B.U.R. del Veneto la Deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 10 settembre 2018, contenente Disposizioni attuative per le procedure di autorizzazione dei miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro. Art. 3, comma 2, della Legge regionale […]
Il TAR Veneto precisa che, in presenza di un titolo per ristrutturare, se l’immobile viene demolito e ricostruito con aumento di superfici e volume e traslazione di sedime, non si tratta di parziale difformità, ma di nuova costruzione. Post di Dario Meneguzzo – avvocato
Il T.A.R. si sofferma sulla natura dell’opera precaria e sul concetto di pergotenda. Post di Matteo Acquasaliente – avvocato
Segnaliamo una sentenza del TAR Veneto che annulla un permesso di costruzione per violazione dell’art. 3 quater, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (piano casa). Tale disposizione, prevede che: “1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica è consentita l’integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona […]
Il Consiglio di Stato ha offerto una definizione della tecnica edilizia del cd. “cuci e scuci”, negando al contempo che in forza di tale tecnica sia consentita la demolizione e ricostruzione dell’immobile interessato. Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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