Author Archive for: SanVittore

Creditori di una società estinta

01 Ago 2025
1 Agosto 2025

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. A tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Cass., SS.UU. civv. n. 19750-2025

Commissione per la Salvaguardia di Venezia

01 Ago 2025
1 Agosto 2025

Il TAR Veneto, dopo aver ricordato la natura obbligatoria e vincolante del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, fa presente la deroga che è stata concessa dallo Stato a favore di tale organo (a scapito delle Province).

Post di Alessandra Piola – avvocato

Ragioni per compensare le spese

01 Ago 2025
1 Agosto 2025

Il TAR Veneto ha scelto di compensare le spese sulla base della mera durata del giudizio (sette anni).

Post di Alessandra Piola – avvocato

Sulla compensazione delle spese

01 Ago 2025
1 Agosto 2025

Il TAR Veneto ha optato per la compensazione delle spese legali (nonostante la piena soccombenza del privato) facendo leva sull’inerzia del Comune nell’evasione della pratica di condono, poi conclusasi negativamente (trascorsi 34 anni dalla sua presentazione).

Post di Alessandra Piola – avvocato

Ordinanza ex art. 31 T.U. Edilizia e richiesta di fiscalizzazione della parte non conforme

31 Lug 2025
31 Luglio 2025

Il TAR Veneto precisa che nel caso di ordinanza adottata ai sensi dell’art. 31 T.U. Edilizia (opere realizzate sine titulo) non è possibile chiederne la fiscalizzazione, trattandosi di ipotesi riservata a quelle opere realizzate in parziale difformità dal titolo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Piano Casa e progetti (originali) archiviati

31 Lug 2025
31 Luglio 2025

Il TAR Veneto sottolinea l’inapplicabilità dei benefici volumetrici del cd. Piano Casa a quelle istanze edilizie che, pur essendo state presentate entro il 31 ottobre 2013, siano poi state rigettate o archiviate dagli Enti.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Altezza massima degli edifici

31 Lug 2025
31 Luglio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il divieto di sopraelevazione per gli edifici in zona A di cui all’art. 8 d.m. n. 1444/1968 non è assoluto, dovendosi considerare da una parte che la norma riguarda solo le “altezze massime” degli edifici, dall’altra se l’edificio che si vorrebbe sopraelevare è quello più alto del circondario.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Conferenza di servizi e annullamento d’ufficio

31 Lug 2025
31 Luglio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini dell’annullamento in autotutela della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, non è richiesto dalla legge il previo annullamento di tutti gli atti che vengono sostituiti da tale determinazione finale.

Post di Alberto Antico – avvocato

I cd. atti di cortesia della P.A.

31 Lug 2025
31 Luglio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la categoria dei cd. atti di cortesia, di creazione pretoria, fa riferimento a situazioni che si collocano al di fuori dei presupposti di operatività dell’art. 2 l. 241/1990, nelle quali la risposta della P.A. costituisce un di più, ovvero è resa in ossequio al principio di leale collaborazione che comunque deve improntare i rapporti con i cittadini. Esse cioè in quanto ultronee ovvero meramente esplicative di scelte già adottate, non hanno la capacità di ledere la posizione giuridica soggettiva del privato e come tali non sono suscettibili di impugnazione.

A ben guardare, in effetti, un esempio tipico di “risposta di cortesia” viene ravvisata proprio nel caso in cui la P.A. decida di rendere il privato edotto della volontà di non accedere alla sua istanza di rimeditare un provvedimento sfavorevole, esplicitandone o meno le ragioni, e senza che vi siano una nuova istruttoria ed una nuova ed autonoma valutazione, e dunque l’esercizio di un autonomo potere provvedimentale.

Trattasi tuttavia di inquadramento che consegue alla ricordata incoercibilità del potere di autotutela, incompatibile con l’obbligo da parte della P.A. di riscontrare le istanze dei privati volte a richiedere l’inibitoria di una SCIA ex art. 19 l. 241/1990.

Post di Alberto Antico – avvocato

Sulle autorizzazioni paesaggistiche: ragionevole interpretazione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 36 bis del DPR 380/2001 (opere incompatibili ante vincolo)

30 Lug 2025
30 Luglio 2025

Vi sottopongo una possibile lettura, a mio parere convincente, dell'ultimo periodo dell'art.36-bis comma 4 del DPR 380/2001, come introdotto in sede di conversione del D.L.69/2024, dalla Legge 105/2024: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione».

Abbiamo riflettuto a lungo sul significato delle parole "risultino incompatibili" e ci sembra che vi possa essere una lettura ragionevole che vi proponiamo.

La lettura è la seguente: Ho realizzato un'opera senza titolo edilizio prima del vincolo paesaggistico.
Questa opera può essere compatibile e allora seguo il procedimento "comune di Spinea - parere ministero della Cultura" ovvero autorizzazione paesaggistica artt. 146 ordinaria "ora per allora", la ottengo e non pago la sanzione. Se però l'opera dovesse essere valutata dalla Soprintendenza / Comune come NON COMPATIBILE, allora seguirò il procedimento del 36 bis e pagherò la sanzione che, come noto sarà conteggiata sulla base del maggior valore tra il danno arrecato e il profitto conseguito.
Ci sembrerebbe  una lettura ragionevole e convincente.
 
Esempio: Edificio lungo via Roma con vincolo imposto nel 1971. Dovevo realizzare un edificio di 2 piani e invece ho realizzato un edificio di 3 piani senza titolo edilizio e prima dell'imposizione del vincolo.
Due scenari possibili:
1. presento un'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 "ora per allora", con procedimento ordinario, come indicato dal ministero della cultura. Se l'opera è compatibile con il contesto, rilascio l'autorizzazione "ora per allora" e non pago alcuna sanzione perchè non ho commesso alcun illecito.
2. sono nel caso 1, ma la soprintendenza/comune ritiene che invece l'opera NON sia compatibile con la tutela del vincolo perchè l'area è di particolare pregio e quel piano in più ha caratteristiche e  finiture che non si adeguano al contesto. Insomma sono opere incompatibili con la tutela del vincolo, ma realizzate prima del vincolo. Che faccio, le devo demolire? La sanzione del 1° comma del 167 [demolizione] non la posso applicare perchè non ho commesso alcun illecito paesaggistico avendo costruito l'opera prima del vincolo. E quindi che faccio? Riconduco il caso, come espressamente previsto dall'ultimo periodo dell'art.36-bis comma 4 del DPR 380/2001, all'interno dell'accertamento del 36 bis e lo sottopongo alla sanzione corrispondente al maggior valore tra il profitto conseguito e  il danno arrecato.
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Arch. Fiorenza Dal Zotto - Funzionario del Comune di Spinea
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