Il TAR Veneto sottolinea che, in ipotesi di attestazione di agibilità non corrispondente allo stato dei fatti, il rimedio è quello di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990 (annullamento in autotutela).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, un Comune annullava in autotutela nel 2019 due concessioni edilizie del 1991 e 1992, omettendo la previa comunicazione di avvio del procedimento, basandosi su una nota della Procura della Repubblica secondo cui il fabbricato rurale oggetto delle concessioni risulterebbe edificato su terreno demaniale idrico, senza spiegare quale fosse l’interesse pubblico concreto ad annullarle, né spiegare se gli immobili erano stati costruiti in conformità al titolo, né offrire prova dell’eventuale falsità o del dolo nella documentazione originaria. A seguire, il Comune emanava la relativa ordinanza di demolizione.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha accolto l’impugnativa del privato.
Preliminarmente, sussiste la giurisdizione del TSAP quando l’oggetto della controversia è l’accertamento della natura demaniale idrica dell’area su cui insiste un manufatto, anche se il provvedimento impugnato ha natura edilizia.
L’esercizio del potere di autotutela richiede una compiuta istruttoria e un’adeguata motivazione che indichi i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento di revoca o annullamento d’ufficio, nonché l’accertamento dell’interesse pubblico attuale, entro il termine di dodici mesi, salvo il caso di falsa rappresentazione dei fatti o di atti mendaci.
In tema di autotutela, specialmente quando incidente su situazioni giuridiche consolidate nel tempo, è doverosa la comunicazione di avvio del procedimento per garantire la partecipazione del destinatario.
L’ordine di demolizione, pur essendo atto vincolato, richiede una motivata descrizione delle opere abusive, della loro collocazione e della specifica ragione dell’abusività.
L’inerzia della P.A. nel fornire riscontri istruttori può essere valutata dal giudice come argomento di prova a favore del ricorrente, ai sensi dell’art. 64, co. 4 c.p.a. (nella specie, il Comune non ottemperava a due ordinanze istruttorie del TSAP).
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Molise che, ai fini dell’autorizzazione degli impianti di telecomunicazione, poneva a carico degli operatori l’obbligo di prestare una fideiussione per gli oneri di ripristino ambientale.
Tale obbligo si traduceva in una prestazione di contenuto pecuniario (quale è la stipula di un contratto a titolo oneroso, ossia di una polizza fideiussoria), non espressamente prevista tra quelle tipizzate dal d.lgs. 259/2003, cd. Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il divieto di aggravare il procedimento autorizzatorio costituisce una scelta che risponde a esigenze di uniformità e celerità nella realizzazione delle reti di telecomunicazione, per garantire un servizio più omogeneo e inclusivo nel territorio nazionale e promuovere l’accesso alle tecnologie digitali. Si tratta, dunque, di obiettivi fondamentali al fine di dare impulso alla coesione sociale ed economica, anche a livello locale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Autorità Competente: L’ente responsabile per l’intero procedimento autorizzativo non è più il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) a livello nazionale, ma la Regione Veneto.
Procedura Amministrativa: L’istanza per l’Autorizzazione Unica deve essere presentata agli uffici regionali competenti. La Regione Veneto gestirà la Conferenza dei Servizi, coinvolgendo tutti gli enti locali interessati. (Arpav, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, etc.).
Iter e Tempistiche: L’iter seguirà le procedure e le tempistiche dettate dalla normativa regionale in materia di energia e VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), ove applicabile, pur nel quadro della legge nazionale (D.Lgs. 387/2003 e ora D.Lgs. 190/2024).
Implicazioni Pratiche del Cambiamento
Maggiore Vicinanza al Territorio: La gestione del procedimento a livello regionale dovrebbe, in teoria, consentire una valutazione più integrata con le politiche energetiche, ambientali e urbanistiche della Regione Veneto.
Ruolo degli Enti Locali: I Comuni avranno come interlocutore principale la Regione, che fungerà da coordinatore del procedimento.
Stato della Pratica: Se la richiesta di autorizzazione era già stata presentata al MASE prima del 1° luglio 2025, la normativa di transizione dovrebbe disciplinare il passaggio della pratica dal livello statale a quello regionale. Molto probabilmente, le procedure già avviate proseguiranno presso la nuova autorità competente.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 794 del 15 luglio 2025
Adempimenti conseguenti all’attribuzione alla Regione della competenza dei procedimenti di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone, c.d. BESS., aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, di cui all’Allegato C, Sez. I, lettera u), al Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.
Il Consiglio di Stato, dopo avere dato atto che secondo un orientamento giurisprudenziale le modalità e i termini per il controllo della SCIA si applicano anche alla CILA, accoglie il diverso orientamento secondo il quale la CILA è soggetta ai poteri di controllo di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha precisato che le – normali – oscillazioni del mercato immobiliare non sono idonee a fondare un’azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, rientrando nei limiti dell’alea contrattuale; l’unica eventualità sussiste qualora il prezzo fosse divenuto esorbitante per cause imprevedibili e non imputabili alle parti, il che non si verifica allorquando P.A. e privato abbiano volontariamente e scientemente inserito la clausola nella convenzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha dichiarato illegittimo il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale emesso nei confronti del comproprietario dell’immobile abusivo, laddove la presupposta ordinanza di demolizione non solo non sia stata notificata a quest’ultimo, ma nemmeno lo individui quale destinatario e nulla abbia inteso ingiungergli. In tal caso, indipendentemente dalla piena conoscenza eventualmente raggiunta dell’ingiunzione, il comproprietario non può qualificarsi inottemperante rispetto ad un ordine rivolto esclusivamente ad altro comproprietario.
In difetto di un ordine di demolizione rivolto a tutti i comproprietari, la fattispecie acquisitiva non può ritenersi perfezionata. Spetta, pertanto, alla P.A. riesercitare il potere residuo, ferma l’irretrattabilità dell’ordine di demolizione nei confronti del comproprietario a suo tempo destinatario dell’ordine stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato otteneva nel 2014 il condono che egli aveva richiesto con una prima domanda del 1986, successivamente “rideterminata” nel 2009. Il Comune aveva svolto dei sopralluoghi nel 1984 e nel 2004.
Solo nel 2024 il Comune annullava in autotutela il condono, stante la mendace, ovvero errata, rappresentazione dello stato dei luoghi che avrebbe caratterizzato le istanze di sanatoria, giusta la mancata ultimazione delle opere al 1° ottobre 1983.
Il TAR Napoli ha accolto il ricorso del privato.
La conoscenza da parte del Comune ab initio dei vizi - nel corso del lungo iter istruttorio inveratosi nei sopralluoghi del 1984 e del 2004 - rende oggettivamente ingiustificabile lo spatium temporis intercorso dal 2014 al 2024, lasso temporale ben più ampio rispetto a quello massimo di 12 mesi contemplato dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, ai fini del condono di cui alla l. 724/1994, laddove l’abuso riguardi un fabbricato suddiviso in più unità immobiliari, ancorché dotate di autonomia funzionale, il limite volumetrico pari a 750 mc ex art. 39, co. 1 l. cit. va riferito all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari di cui il medesimo si compone, costituendo la previsione di una cubatura massima un limite assoluto e inderogabile che risulterebbe, in caso contrario, facilmente aggirabile. Anche se singole porzioni di immobile consistenti in autonome unità abitative possono legittimare distinte domande, se il proprietario o il centro di interesse è unico vanno sommate: l’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato ove sia stato compiuto dal costruttore in esecuzione di un disegno unitario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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