Sulla variante semplificata al PRG per le attività produttive
Il T.A.R. ricorda che la variante semplificata per le attività produttiva riveste natura eccezionale e non ordinaria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che la variante semplificata per le attività produttiva riveste natura eccezionale e non ordinaria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Palermo ricorda che il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 favorisce il regime di pubblicità più ampio possibile delle informazioni ambientali, sia quanto alla legittimazione attiva sia quanto all’oggetto: di conseguenza, in capo all’Amministrazione gravano precisi doveri di informazione, di rilascio di documenti e di aggiornamento nei confronti degli istanti.
Post del dott. Alberto Antico
Il TAR Palermo afferma la nullità della notificazione del ricorso– non sanabile neanche in caso di costituzione in giudizio del notificato – effettuata a una persona fisica, in qualità di controinteressato, via PEC: la nullità, secondo il TAR, deriva dal fatto che l’indirizzo PEC, estratto da INI-PEC, apparteneva a un architetto libero professionista, mentre il ricorso coinvolgeva il soggetto come privato e con come libero professionista.
Post del dott. Alberto Antico
Il TAR Palermo si pone in linea con il TAR Veneto nel negare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio per l’accesso alle informazioni ambientali ex d.lgs. 195/2005, dal momento che: 1) l’art. 23 c.p.a. consente la difesa personale nei giudizi in materia di accesso; 2) se l’accesso non è motivato dallo scopo di tutela ambientale, non si applica la normativa di favore prevista dall’ordinamento internazionale e comunitario, ma è sufficiente l’ampiezza del diritto di accesso riconosciuta dalla normativa italiana.
Post del dott. Alberto Antico
Il TAR Parma precisa che le seguenti opere eseguite senza titolo, rappresentate da un porticato, avente superficie coperta di 22 mq., da un deposito attrezzi, avente superficie coperta di 34,16 mq., e da due tettoie di rispettivamente di 10 e di 5 mq, non sono sanabili ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004, perchè costituiscono superfici utili e non sono qualificabili come pertinenze.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il TAR Molise enuclea in modo chiaro i principi che regolano l'annullamento in autotutela in materia edilizia, desunti da una recente pronunzia della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia.
La sentenza riguarda l'annullamento di un silenzio-assenso sulla domanda di rilascio di un permesso di costruire.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Una sentenza del TAR Molise ritiene legittimo l'annullamento in autotutela di un silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, motivato col solo richiamo alle normative edilizie e urbanistiche violate (considerate dal TAR in se stesse come rappresentative dell'interesse pubblico) e senza valutazione dell'interesse del privato a conservare il titolo illegittimo (in considerazione del breve periodo di tempo trascorso dalla formazione del silenzio-assenso, pari a due mesi).
Insomma il TAR può anche graziare gli atti fatti male.
Post di Dario Meneguzzo -avvocato
Il T.A.R. Milano chiarisce come si possa coordinare il principio di rotazione con quello della concorrenza.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto si sofferma sull’applicazione concreta del principio di rotazione - che non esclude che il gestore uscente possa ottenere un’ulteriore aggiudicazione - e sulla possibilità che il bando di gara venga integrato dalla legge - applicando i principi di non aggravio del procedimento di cui alla L. n. 241/1990 - e preferendo così procedere ad un secondo sorteggio e non al rifacimento della gara.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
In un ricorso promosso dall'ENEL, il TAR Parma ritiene illegittima la seguente previsione del regolamento comunale sul taglio delle strade: “all'atto di restituzione della cauzione, a titolo di rimborso spese per il danno alla sede stradale, verrà trattenuta dal Comune la somma di € 10 €/mq. Nel caso di strade asfaltate, di € 15 nel caso di marciapiedi e/o di strade con pavimentazione lapidea, di € 5,00 nel caso di aree verdi, a titolo di rimborso spese per il danno ed il deprezzamento comunque subito dalla proprietà pubblica”.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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